Sosta precedente al segnale di pulizia strade -

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Sosta parcheggi
Domanda

Salve,  mi sono recata all'estero 4gg,e al mio ritorno ho trovato una multa "per  sosta in zona ove vige il divieto per pulizia strade". non vi è in zona  alcun cartello e presso il comando mi è stato detto che erano stati  piazzati forse dei segnali mobili 48ore prima (ovvero durante il weekend). parcheggiando in tale zona ero sicura di non infrangere alcuna regola,cosa  posso fare?sono costretta a pagare?non avevo di certo la possibilità di visionare l'eventuale segnaletica mobile. Grazie

Risposta

In riferimento al quesito si riportano alcuni stralci di due sentenze del giudice di pace di Taranto, che, data la loro chiarezza, per quanto richiesto con il quesito,  non necessitano di ulteriori commenti.

GIUDICE DI PACE DI TARANTO - SENTENZA 10 OTTOBRE 2006
MOTIVI DELLA DECISIONE

E' emerso dagli atti di causa e dalla prova testimoniale, che l'odierna opponente, che aveva partecipato ad un pellegrinaggio a Lourdes, aveva lasciato la sua autovettura in sosta regolare alla fine di maggio ovvero ai primi di giugno del 2005 nei pressi della……., da dove era partita in bus per farvi ritorno dopo una settimana.
E' altresì emerso dagli atti che con una ordinanza dirigenziale della P.M. n. 25 in corso di registrazione, priva di data, ma affissa in copia all'albo della Direzione dal 6 all' 8 giugno 2005, era stata interdetta la circolazione veicolare e la sosta dei veicoli sulle vie Blandamura e Lacaita per il giorno 8 giugno 2005 dalle ore 12 alle ore 19,30 per consentire …
Se dunque, come é provato, l'opponente, nella medesima circostanza di tempo, si trovava in viaggio in autobus, proveniente da Lourdes, dove vi si era recata sette giorni prima del giorno in cui era stato disposto il divieto di sosta, ne deriva che la medesima opponente si era trovata nella impossibilità di conoscere l'ordinanza e di rimuovere l'autovettura che pure era stata lasciata in sosta in modo regolare e in luogo non soggetto ad alcun divieto.
Venuto meno l'elemento psicologico della violazione perché commessa senza l'intenzione di commetterla e senza che alla opponente possa essere rimproverata alcuna responsabilità neppure colposa, la medesima sanzione irrogata con il verbale impugnato, va annullata.




GIUDICE DI PACE TARANTO - SENTENZA 14 GENNAIO 2010 N. 15413

Il giudice di pace stabilisce che in caso di segnaletica temporanea per il divieto di sosta,  l'amministrazione deve fornire la prova della idonea collocazione dei segnali almeno 48 ore prima dell'inizio della prescrizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' emerso dagli atti di causa e dalla prova testimoniale, che il coniuge dell'odierna opponente, aveva lasciato l'autovettura in sosta regolare.
Il Comune ha sostenuto che la segnaletica mobile che viene apposta ogni qualvolta il cittadino ne fa richiesta per 1'esecuzione di opere motivate, quali traslochi, installazioni di im-palcature ecc., è costituita da piantane mobili ancorate al terreno con idonei pesi, con il segnale di divieto di sosta integrato dal cartello di rimozione coatta come prescritto. Orbene, non è da ritenere sufficiente che i segnali mobili siano ancorati al terreno con idonei pesi, ma detti segnali, seppure mobili e provvisori, devono quantomeno essere fissati al suolo con bulloni ancorati nel manto stradale, onde evitare il facile spostamento, che spesso notoriamente avviene. Inoltre, se nell'ambito dell'apposizione vengono a trovarsi delle autovetture già in sosta, deve essere cura della P.M. curare la ricerca dei proprietari interessati ed invitare gli stessi alla rimozione: non è difficile rintracciare i titolari delle autovetture, anche tramite visure al P.R.A. Se proprio non si rintracciano i proprietari delle autovetture, queste possono essere spostate in parcheggi disponibili nelle vicinanze senza essere trasportate a spese del malcapitato in un deposito fuori città, creando gravi disagi ai cittadini ignari delle intenzioni della P.A.. Il tutto può essere eseguito a spese dei richiedenti il servizio studiando una migliore gestione del servizio stesso.

Nella circostanza di cui al verbale, non risulta sufficiente nella fattispecie in esame, che 1'agente intervenuto sul posto, constatata la presenza dei segnali di divieto apposti con piantane mobili, abbia provveduto ad elevare, fra altri, il verbale oggi opposto.

Che l'agente della Polizia Municipale, intervenuto sul posto, abbia accertato 1'effettiva presenza della segnaletica e la regolarità della stessa, prima di procedere ad elevare verbale di accertamento e disporre conseguentemente la rimozione, non costituisce nessuna prova rilevante, senza una dichiarazione in verbale in merito al preventivo sopralluogo nell'apposizione dei segnali mobili apposti 48 ore prima con il rilevamento delle autovetture già parcheggiate nel tratto di strada interessato, anche con rilievo fotografico.

Se dunque, come é provato, l'opponente, nella medesima circostanza di tempo, allorquando ha lasciato in sosta l'autovettura in modo regolare e in luogo non soggetto ad alcun divieto, viene meno l'elemento psicologico della violazione perché commessa senza l'inten-zione di commetterla e senza che alla opponente possa essere rimproverata alcuna respon-sabilità neppure colposa, la medesima sanzione irrogata con il verbale impugnato, va annullata.

dott. MASSAVELLI Marco
Maggio 2010

 
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