Era in sosta ma è stata rimossa come auto abbandonata -

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Sosta parcheggi
Domanda

Come devo regolarmi non essendomi stato notificato dal messo comunale, che ha restituito la notifica con la falsa grave motivazione di irreperibilità citando l'art. 143,  l'avviso al ritiro della mia autovettura parcheggiata regolarmente in spazi pubblici e in regola con le caratteristiche di auto marciante e rimossa con l'articolo 460/99  in presumibile stato di abbandono e che mio figlio aveva parcheggiato sotto la sua dimora in via Nazareth 9 Padova prima della sua partenza in data 08/08/2009 per le ferie di agosto e al suo ritorno il 04/09/2009 ne denuncia la sparizione ai carabinieri di Padova che a loro volta provvedono a chiamare l'ufficio predisposto alle rimozioni  avendo esito negativo(trascritto anche su verbale di denuncia). Fino al 22/02/2010 data in cui ricevo la notifica (questa volta tramite posta) che essendosi conclusi i 60 giorni dalla data di notifica  avvenuta secondo l'art 143 in data 02/10/2009 l'auto era stata rottamata  e quindi al pagamento dell'ammenda in misura ridotta del 1.666,00 più spese accessoria per un tot di E.1700 circa.
In merito vorrei ora sapere come procedere nel ricorso (se PREFETTO,SINDACO,o GIUDICE DI PACE) nelle querele sia verso il messo che ha scritto il falso (poichè dal 1975 esiste l'indirizzo esatto della notifica) che  mi ha notificato L'AVVISO DI RITIRO e verso il Comune di Padova per avere negato la presenza dell'auto rimossa nel centro di auto rimosse il  giorno della denuncia ai carabinieri fatta il 4/09/2009. In attesa di un Vs. consiglio porgo distinti saluti.
P.S. Da precisare che l'auto è intestata a mio figlio Lorenzo che abita a Padova per studi universitari ma risiede con me a Matera .

Risposta

Mi permetto di fare un po' di chiarezza in questa vicenda ingarbugliata.

Il decreto del Ministero dell'Interno 22 ottobre 1999,. 460, stabilisce il "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile".
Ammesso e non concesso, come indicato nel quesito, che il veicolo si trovasse in sosta regolare, il citato decreto prescrive il seguente procedimento:
1. Gli organi di polizia stradale, allorche' rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioe', privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, danno atto, in apposito verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati appositamente.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile.

3. Decorso tale termine il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.).

Questa la procedura prevista.
Ora, è necessario innanzitutto verificare i dati del soggetto risultante proprietario del veicolo dai Registri dell'Archivio PRA: è a tale soggetto, infatti, che devono essere notificati gli atti relativi a veicolo.
Evidentemente, all'indirizzo di residenza individuato dall'Archivio PRA, il proprietario del veicolo è risultato irreperibile, e quindi la notifica si è perfezionata a norma dell'articolo 143, codice di procedura civile. Dalla relata di notifica è possibile risalire all'accertamento effettuato presso la residenza del proprietario e capire come mai sia stato dichiarato irreperibile.
Correttamente, la Stazione dei Carabinieri ha contattato la depositeria comunale ove vengono ricoverati i veicoli rimossi a norma dell'articolo 159, codice della strada, perché in sosta vietata (e tale elemento fa presumere che il veicolo potesse trovarsi  in sosta vietata) ma la depositeria comunale è a conoscenza esclusivamente dei veicoli che vengono rimossi a norma del codice della strada, non potendo, ovviamente, avere notizia dei veicoli che vengono rimossi, perché abbandonati, in quanto di competenza di altro ufficio, magari ubicato in diversa località. Quindi, nulla, a parere di chi scrive, si può imputare al personale della depositeria che ha confermato che il veicolo in oggetto non era tra quelli conferiti presso tale località.
E' necessario, inoltre, capire le motivazioni che hanno portato a considerare tale veicolo come in stato di abbandono: tale elemento lo si può dedurre dall'apposito verbale di constatazione di veicolo abbandonato, che dovrebbe essere stato notificato all'interessato, o comunque si trova a disposizione presso il competente ufficio.
Detto ciò, è possibile presentare scritti difensivi avverso la sanzione amministrativa pecuniaria applicata, a norma del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, alla Provincia: non sarà possibile riottenere il veicolo, ma è possibile richiedere l'annullamento del verbale di contestazione della violazione.
A seguito di tale annullamento sarà eventualmente possibile chiedere al Comune il risarcimento dei danni dovuti alla rottamazione illegittima del veicolo.
Ovviamente, l'onere di provare l'illegittimità della sanzione amministrativa pecuniaria e della rottamazione è a carico di chi propone il ricorso.
Si resta a disposizione per ulteriori valutazioni di merito sulla documentazione acquisita, al fine di valutare l'opportunità di proporre ricorso.

dott. MASSAVELLI Marco
Marzo 2010

 
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