Verbale privo di decurtazione e successiva comunicazione -

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Preavvisi Verbali
Domanda

Mi è stato contestato l art 146 del cds  , superamento della doppia striscia continua. Mi è stata inviata dall'anagrafe nazionale degli abilitati  alla guida una comunicazione via lettera con la quale mi si aggiornava sul nuovo saldo punti decurtato di due punti riferiti al verbale di cui sopra.
E' legittima la decurtazione ? Grazie  per la risposta.
Distinti saluti


Risposta

La violazione dell'articolo 40, comma 8, sanzionata dall'articolo 146, comma 2, codice della strada, oggetto del quesito, a norma della tabella allegata all'articolo 126bis prevede, effettivamente, la decurtazione di n. 2 punti dalla patente di guida del trasgressore.
Il Ministero dell'Interno, con circolare Prot. n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, ha precisato che l'istituto della patente a punti "impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione con l'indicazione del punteggio previsto". Inoltre, "qualora con un solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse l'entità dei punti previsti dovrà essere indicata".
Ma la Corte di Cassazione civile, sez. III, 30/3/2009, n. 7715, ha statuito alcuni principi generali di diverso orientamento:
"Infatti, occorre osservare, altresì, che, in adeguamento ai dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, dichiarativa dell'illegittimità della citata disposizione del codice della strada nella parte in cui si imponeva, in caso di mancata identificazione del materiale trasgressore, la segnalazione a carico del proprietario del veicolo che non avesse comunicato in termini i dati dell'effettivo conducente, è intervenuta la nuova normativa di cui della L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 164 e 165, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 44. Sicchè il verbale, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività dell'accertamento, non è sotto tale profilo impugnabile per difetto dell'oggetto e, quand'anche, a seguito della della reiezione in toto dell'opposizione avverso il verbale in questione e nonostante l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, fosse stata nella specie inoltrata la segnalazione de qua a carico dell'apparente contravventore, questi può giovarsi del previsto ed appropriato rimedio in via amministrativa della riattribuzione automatica del punteggio da parte dell'ufficio competente in ottemperanza al surrichiamato dettato normativo".
Dalla citata sentenza si evince che per gli organo di polizia stradale non vi è l'obbligo di trascrivere sul verbale di accertamento di una violazione alle norme del c.d.s. la decurtazione dei punti dalla patente.
Infatti, l'applicazione di tale sanzione non rientra tra gli atti di loro competenza, essendo demandata al Ministero dei Trasporti (Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida). Il trasgressore ha, quindi, la sola facoltà di impugnare il provvedimento che comunica la decurtazione dei punti davanti al TAR.
In conclusione, a parere dello scrivente, il verbale di accertamento di violazione alle norme del c.d.s. mancante dell'indicazione dei punti che verranno decurtati dalla patente di guida non è annullabile, in quanto solo la successiva comunicazione del Ministero dei Trasporti ha valore certificativo della decurtazione dei punti.
Quindi, il verbale mancante di tale indicazione non impugnabile per il suddetto motivo, potendo il trasgressore presentare esclusivamente ricorso al TAR avverso la effettiva decurtazione dei punti da parte del Ministero dei Trasporti, alla quale è seguita apposita comunicazione dell'interessato.

Dott. MASSAVELLI Marco
Aprile 2010


 
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