Verbale in proprietà privata -

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Preavvisi Verbali
E' necessario aggiungere sulla patente gli altri due nomi?

Salve, volevo una delucidazione. Avevo una macchina, che dovevo rottamare, parcheggiata in un' area condominiale (privata), senza contrassegno assicurativo perchè come si sà le assicurazioni alla disdetta del contratto lo rivogliono indietro. Mi hanno fatto un verbale. Lo potevano fare? Grazie.
Attendo risposta.


Risposta

Trattandosi di area privata, non sono applicabili né le disposizioni del codice della strada (in particolare gli articoli 103 e 193) né le disposizioni del decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460, concernente "Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o no reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile", in quanto, entrambi applicabili esclusivamente su strada e aree pubbliche.
Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", all'articolo 3, comma 1, definisce:

a)"veicoli", i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
b)"veicoli fuori uso", un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche.

Al successivo comma 2, si specifica che:
Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a)…omissis…;
b)nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c)…omissis…;
d)in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorchè giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono.

Per stato di abbandono di un veicolo (veicolo fuori uso) si intende il veicolo privo:

"   della targa di immatricolazione o
"   del contrassegno di identificazione, oppure
"   di parti essenziali per l'uso o la conservazione

A norma del successivo articolo 5, comma 1:
Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.

Chiunque viola la disposizione dell'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro (articolo 13, comma 2, decreto legislativo 209/2003).
Evidentemente il veicolo oggetto della sanzione amministrativa applicata dalla Polizia Municipale, non solo era privo della copertura assicurativa (che è situazione legittima, trattandosi di proprietà privata, in quanto il veicolo in tale luogo può anche rimanere non coperto da assicurazione obbligatoria), ma si trovava in c.d. stato di abbandono, o comunque era un veicolo fuori uso, perché, ad esempio, privo di parti essenziali per l'uso o la conservazione.
Quindi, per quanto si può riscontrare dal quesito e da quanto sopra indicato, la sanzione applicata risulta legittima.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Dott. MASSAVELLI Marco
Giugno 2010


 
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