Mancato accertamento per guida in stato di ebbrezza: è reato -

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Ebbrezza stupefacenti
Domanda

Leggo su un noto sito dedicato al diritto, che a parere di un avvocato penalista in Milano il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dagli art. 186 e 187 del Codice della Strada non sarebbe reato penale secondo la novità introdotta dal D.Legislativo del 3/8/2007 n° 117 ( art. 5 ), conseguentemente si applica la sola sanzione amministrativa. La sua interpretazione discende dal fatto che non essendo stato possibile accertare il reato questi non è legalmente perseguibile?

Risposta

Questo è stato vero sino all'entrata in vigore delle modifiche di quest'anno, con il decreto legge 92/08 e la legge di conversione del decreto, la legge 125/08, per effetto delle quali non solo il rifiuto è tornato ad essere reato, ma la pena prevista è equiparabile a quella prevista per l'ebbrezza più grave, salvo qualche piccola differenza quanto alle sanzioni accessorie e ad un problema di coordinamento per quanto riguarda l'articolo 187, comma 8 in merito alla confisca del veicolo.
Quindi, penso che l'articolo al quale lei fa riferimento sia datato rispetto alle più recenti novità. Ovviamente, le modifiche non hanno effetto retroattivo quanto alla pena e alle sanzioni accessorie, mentre la confisca, essendo una misura di sicurezza, può essere applicata anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore del decreto e della legge di conversione.

Giuseppe Carmagnini
Novembre 2008

 
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