Ho rifiutato il test dell'etilometro perchè per i Carabinieri non era necessario -

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Ebbrezza stupefacenti
Domanda

Salve a tutti, ho un quesito da porvi. Alla guida dell'auto di  mio padre subisco un sinistro: mentre stavo per svoltare a destra un ragazzo in scooter, sorpassandomi sulla destra, mi entra nello sportello anteriore destro. A causa dell'urto cade e si fa male. Chiamo i Carabinieri che intervengono insieme ai Vigili Urbani e all'ambulanza. Accompagno il ragazzo in ospedale. Qui i carabinieri ritengono di non dovermi sottoporre all'etilometro. I vigili mi impongono di fare l'esame del sangue e io rifiuto visto che  l'etilometro era stato ritenuto non necessario. Risultato mi sospendono  la patente.
Cosa posso fare? Rispondetemi per favore è urgente!


Risposta

Da quanto si rileva dal quesito, sembra comprendersi che la pattuglia dell'Arma dei Carabinieri sia stato l'organo di polizia stradale primo intervenuto, ma che poi l'organo che ha rilevato il sinistro sia stata la Polizia Municipale.

Quindi, responsabile dei rilievi del sinistro è la polizia municipale: ciò che ha disposto la pattuglia dei Carabinieri, prima intervenuta, non conta più, in quanto intervenuto successivamente altro organo di polizia stradale, che ha proceduto alle operazioni di rilievo del sinistro.
Quindi, anche se i Carabinieri hanno ritenuto non necessario l'accertamento dello stato di ebbrezza, gli operatori della polizia municipale, quali rilevatori del sinistro, avranno avuto ottimi e validi motivi per ritenere invece necessario tale accertamento.

L'articolo 186, comma 4, codice della strada, prescrive:

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

Il successivo comma 5, stabilisce:

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.


Dalla citata normativa si evincono i seguenti principi:

"   in ogni caso di incidente, tutti i protagonisti, illesi o feriti, possono essere sottoposti ad accertamento relativo allo stato di ebbrezza alcolica con strumenti e procedure determinati dal regolamento (etilometro);
"   i conducenti coinvolti in un sinistro stradale e trasportati al pronto soccorso, in quanto feriti (e solo essi: quindi non è prevista tale modalità per i soggetti coinvolti in sinistro stradale, e rimasti illesi) possono essere sottoposti ad accertamento sullo stato di ebbrezza alcolica da parte della struttura sanitaria, su apposita richiesta dell'organo di polizia stradale procedente, attraverso apposita procedura come da protocollo sanitario (prelievo di sangue, previo consenso dell'interessato).


L'articolo 186, comma 7, codice della strada, prescrive le sanzioni penali/amministrative per il caso di rifiuto a sottoporsi ai diversi accertamenti:

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
A parere dello scrivente, per quanto si evince dal quesito, sembra che il conducente dell'autoveicolo potesse essere sottoposto esclusivamente agli accertamenti previsti dal citato comma 4, dell'articolo 186 (etilometro) e non a quelli previsti dal successivo comma 5 (prelievo del sangue), in quanto coinvolto in sinistro, ma rimasto illeso, e non sottoposto alle cure mediche.
L'unica possibilità che tale soggetto ha, è quella di presentare ricorso al Giudice di Pace nei confronti dell'ordinanza prefettizia di sospensione in via cautelare della patente di guida, ai sensi dell'articolo 223, codice della strada.
Si ritiene utile suggerire di chiedere parere al legale nominato per la violazione di cui all'articolo 186, comma 7, per il caso di rifiuto, e di interessarlo per la presentazione del suindicato ricorso, che potrà servire anche a fini difensivi per il procedimento penale relativo al rifiuto.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti o suggerimenti legali in riferimento al caso di specie.


dott. MASSAVELLI Marco
Marzo 2010

 
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