Corsia preferenziale: accertameto remoto -

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Strade rotatorie
Domanda

Da diversi articoli di giornali ho appreso che le corsie preferenziali sono controllate da apparecchi che rilevano le infrazioni. Il via libera alla corsia preferenziale dato dai vigili urbani mi hanno indotto, in buona fede, a percorrere tutti i giorni quel breve tratto di corsia preferenziale per recarmi al lavoro. Dieci giorni fa mi sono arrivate n. 4 multe per tale infrazioni ed altre 6 ne sono arrivate 5 giorni fa di € 85,05 tutte rilevate dal dispositivo "sirio ves 1.0".  Per ora riguardano alcuni giorni dei mesi di febbraio e marzo 2010 ma ne potrei ricevere chissà quante altre. Nel motivo della mancata contestazione è indicato: "LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA NON E' NECESSARIA".
Non sono di questo parere poiché se fossi venuta a conoscenza subito della prima multa avrei evitato di incorrere nelle successive. Ammesso che io paghi le prime 2 multe potrei far ricorso al Prefetto ovvero al Giudice di Pace adducendo i motivi sopra esposti?


Risposta

La risposta è sicuramente negativa. Il presidio di una strada o di un'area di intersezione da parte degli agenti del traffico (nel caso di specie, agenti della polizia municipale) consente a tali soggetti di regolare il traffico, con l'unico obbiettivo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.
L'articolo 43, comma 2, codice della strada, in particolare, prescrive che:
"Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione".
Tale norma, al fine del perseguimento del fine ultimo della sicurezza e della fluidità della circolazione, consente agli agenti del traffico di imporre agli utenti della strada dei comportamenti che possono anche derogare dalla segnaletica stradale esistente sul luogo e dalle regole generali della circolazione stradale: nel caso di specie, per garantire la sicurezza, e soprattutto la fluidità della circolazione, evitando, così inutili ingorghi in orari, evidentemente, di punta (chi scrive non conosce le località indicate dal lettore nel quesito, non essendo operatore della polizia municipale di Roma, ma altrove), gli operatori della polizia municipale hanno consentito a determinati veicoli di transitare, in deroga momentanea del divieto, sulla corsia preferenziale, al fine di smaltire più velocemente il traffico sulla strada presidiata, senza, però, mettere a rischio la sicurezza della circolazione. Ovviamente in assenza degli agenti del traffico, è la segnaletica esistente sul posto che deve essere rispettata dagli utenti della strada: l'autorizzazione a transitare sulla corsia preferenziale, data dagli agenti, in loro presenza, non autorizza al transito sulla medesima corsia, in assenza dei medesimi agenti, e soprattutto in presenza di apposita segnaletica stradale di divieto.
L'accertamento della violazione è avvenuto a mezzo del sistema di rilevazione denominato "Sirio Ves 1.0" omologato dal competente Ministero con Dm.M. 4020/2000, sostituito dal D.M. 2968 del 7.05.2001.
A norma dell'articolo 201, comma 1bis, codice della strada, che regola il procedimento di notificazione del verbale di accertamento delle violazione al c.d.s.:
"…nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127".
Tra i dispositivi citati rientra, senza dubbio, il sistema di rilevazione utilizzato dalla Polizia Municipale di Roma. In questo caso, il codice della strada non prescrive l'obbligo di indicare i motivi della mancata contestazione immediata della violazione, prevedendo, anzi, che la contestazione immediata non sia assolutamente necessaria.
Nulla impedisce di proporre opposizione avverso gli ulteriori verbali di accertamento delle violazioni, a parere di chi acreve, però, senza alcuna possibilità di vittoria.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dott. MASSAVELLI Marco
Giugno 2010


 
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