Non esistono delle misure minime per poter essere una strada transitabile? -

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Strade rotatorie
Domanda

Sempre più spesso le piste ciclabili, riservate alle bicileclette, vengono realizzate come piste ciclopedonali: sono comunque riservate?

Risposta

L'articolo 3, comma 1, n. 39), codice della strada, definisce la pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

L'articolo 2, comma 2, codice della strada, indica la classificazione delle strade, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali,all'interno delle quali, il precedente comma stabilisce l'applicazione delle norme del codice della strada: in detta classificazione, alla lettera F-bis, sono previsti gli "Itinerari ciclopedonali".
Il successivo comma 3, definisce "Itinerario ciclopedonale", la strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

L'articolo 182, comma 9, codice della strada, nel disciplinare la circolazione dei velocipedi, stabilisce che: "I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento".

L'articolo 122, comma 9, regolamento di esecuzione C.d.S., prevede la segnaletica verticale relativa ai segnali di circolazione riservata ai determinate categorie di utenti. Le lettere b) e c) prevedono:

  b)  il  segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un  itinerario  riservato alla  circolazione  dei  velocipedi.  Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
  c) il  segnale  PISTA  CICLABILE  CONTIGUA  AL  MARCIAPIEDE  (fig. II.92/a)  e  PERCORSO  PEDONALE  E  CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato  ai  pedoni  e  alla circolazione dei velocipedi  e  deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
….".

E', quindi, evidente come la pista ciclabile si differenzi dal percorso pedonale e ciclabile, per il solo fatto che il secondo è riservato alla circolazione dei pedoni, oltre che dei velocipedi.

In presenza, quindi, di un percorso pedonale e ciclabile, riservato alla circolazione di pedoni e velocipedi, il conducente di velocipede, a norma dell'articolo 182, comma 9, codice della strada, è obbligato a transitare sulla pista riservata ai velocipedi, in quanto esistente (considerato, inoltre, che la norma non prevede una riserva esclusiva della pista, per il transito dei soli velocipedi, ma prevede che la pista sia riservata ai velocipedi, non escludendo, quindi, la possibilità che la stessa possa essere riservata anche ad altri utenti della strada): d'altronde, il percorso pedonale e ciclabile è riservato anche alla circolazione dei velocipedi.



dott. MASSAVELLI Marco
Novembre 2009

 
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