Patente ritirata per assicurazione falsificata senza conoscerne l'autore materiale -

Vai ai contenuti

Menu principale:

Assicurazioni
Domanda

Hanno contestato un verbale ex art. 193 comma 1 e 2 in quanto il trasgressore circolava con assicurazione falsificata. Non hanno fatto alcuna menzione al comma 4 bis e soprattutto hanno applicato la sospensione della patente seppure non ci sia la prova di chi fosse  l'esecutore materiale del contrassegno falso. Tale verbale è impugnabile? C'è scritto solo violazione dell\'art. 193 comma 1 e 2 ma l'applicazione del 4 bis. E' mero errore materiale? E la sospensione della patente senza prova del contraffattore? Grazie.

Risposta

Per quanto riguarda l'erronea indicazione sul verbale di contestazione dell'articolo violato, la Corte di Cassazione, con la sentenza 14.04.2009, n. 8885 ha statuito che:
"In tema di infrazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (Cass. 11745/2003)".

L'articolo 193, comma 4bis, codice della strada, prescrive che:
"4-bis. Salvo che debba essera disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice".

Anche se il conducente del veicolo non è il soggetto che abbia materialmente falsificato o contraffatto i documenti di guida del veicolo che sta guidando, si può facilmente presumere (e sia la giurisprudenza di legittimità, sia la dottrina concordano) che se il conducente è anche proprietario del veicolo e intestatario della copertura assicurativa del veicolo medesimo, egli abbia almeno contribuito alla falsificazione dei documenti assicurativi, fornendo, a colui che materialmente ha realizzato tali documenti, i dati del veicolo e le altre informazioni utili per la compilazione dei documenti falsi. Tali informazioni non possono, infatti, essere conosciute dal soggetto estraneo che realizza i documenti falsi, a meno che non sia l'interessato a comunicarglieli affinchè i documenti possano essere realizzati.
Il proprietario del veicolo, quindi, risponde in concorso, evidentemente con ignoti, della falsificazione dei documenti assicurativi: se è anche conducente, a lui si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, prevista dall'articolo 193, comma 4bis.
Nulla impedisce a tale soggetto di presentare ricorso avverso la sanzione comminata, dimostrando di non aver partecipato alla realizzazione dei documenti falsi, nemmeno con il semplice contributo di aver fornito al falsificatore i dati necessari per la realizzazione dei documenti: tale fatto deve però essere dimostrato in giudizio, con tutte le difficoltà del caso, in quanto esistente, come detto, la presunzione di concorso nel reato.


Dott. MASSAVELLI Marco
Giugno 2010


 
Torna ai contenuti | Torna al menu