Buongiorno, sto cercando di capire quando il C.d.S mi imponga di  usare le luci in bici. E’ chiaro che la mia bici debba averle (art.68) e come debbano essere fatte (regolamento di attuazione). Ma per l'uso il C.d.S rimanda genericamente ai casi dell'art.152, il quale articolo però riguarda esclusivamente l'uso delle luci sui mezzi a motore. A questo punto non mi è più chiaro quando io debba usare le luci in bici: se come i mezzi a motore (quindi accese anche di giorno!? Il fanale di una bici non si vedrà “mai” di giorno!) oppure... quando? Io per adesso vado di buonsenso e le accendo quando la sera avanza e la visibilità diminuisce, ma a rigore di codice mi sa che non sarei in regola. Voi che ne pensate?

Lei rileva un difetto di coordinamento dovuto alle modifiche del codice della strada del 2003 e sul punto è possibile fornire solo una interpretazione. Premesso che, in generale, i dispositivi di illuminazione devono essere utilizzati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, i velocipedi devono essere dotati di:

  1. Luce anteriore: un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.

  2. Luce di posizione posteriore: deve essere rossa, ad alimentazione elettrica e deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 m, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.

  3. Dispositivi catadiottrici: a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota.

Tali dispositivi non sono richiesti quando i velocipedi sono usati durante competizioni sportive. I dispositivi devono essere presenti e funzionanti (riferito all'efficienza) nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1 (il richiamo all'articolo 152, comma 1, deve essere letto oggi alla luce delle modifiche apportate dal DL n.151/03 e confermate in sede di conversione dalla L. n. 214/03, per cui si farà riferimento ai medesimi casi adesso previsti dall'articolo 153, comma 1 del Codice della strada, come ripostati in apertura).

Se i dispositivi mancano, nei casi previsti oggi dall'articolo 153, comma 1, si applica la sanzione prevista dal comma 6 dell'articolo 68.La stessa sanzione si applica se non sono funzionanti, conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 68; quest'ultima prescrizione, calata nel titolo III, è da riferirsi all'efficienza dei dispositivi, mentre l'inosservanza relativa all'uso, prima contenuta nell'articolo 152, comma 1, oggi non è più applicabile, in quanto detto articolo si riferisce ai veicoli a motore, come anche il successivo articolo 153. Quindi, se i dispositivi sono presenti e funzionalmente efficienti, non trova applicazione alcuna norma sanzionatoria specifica (salvo distorcere il contenuto dell'articolo 68, riferito alle norme costruttive e funzionali dei velocipedi e non alle norme di comportamento), fermo restando che il principio generale che regola il titolo V del Cds (art. 140) può rilevare ai fini dell'attribuzione della responsabilità civile e/o penale, laddove si devono comunque rispettare le norme generali di comune diligenza, a prescindere dall'esistenza di uno specifico precetto che, nel caso di specie, è venuto a mancare a causa di un mero errore di un Legislatore che negli ultimi anni si è dimostrato sempre poco accorto. Anche la disposizione regolamentare dell'articolo 377, c. 5, la quale prescrive che da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano, non trova una specifica sanzione nell'articolo 182 (c. 9) del codice della strada, che tuttavia può essere applicato se la circolazione avviene nelle piste ciclabili dove devono essere osservate le norme di comportamento previste per gli altri veicoli (articolo 377, c. 6), compreso quindi l'obbligo di utilizzare i dispositivi di illuminazione nei casi richiesti dall'articolo 153 del codice della strada.

Giuseppe Carmagnini

Novembre 2008