Sono un taxista 60enne, purtroppo 3 anni fà sono stato oggetto di una denuncia da parte dei vigili urbani in borghese che controllano il servizio taxi di Milano per resistenza e offesa a pubblico ufficiale. Condannato per la resistenza e per l'offesa nonostante le testimonianze, peraltro non di parte sostenevano il mio comportamento corretto. La domanda: in quella occasione ho avuto, e questo è pacifico vista la denuncia, un comportamento scorretto nei confronti dei vigili, disattendendo un articolo del regolamento comunale taxi che fa obbligo al taxista di comportarsi correttamente con tutti. Per questa infrazione c'è una sanzione comunale di 96,60 e la pratica passa all'ufficio autopubbliche per eventuali pene accessorie, che prevedono la sospensione dal servizio di in numero che l'ufficio autopubbliche riterrà opportuno. Per il principio di specialità Ex art. 9 legge 689 /8 NON CREDO POSSA ESSERE APPLICATO L'ARTICOLO DEL REGOLAMENTO COMUNALE TAXI e questa seconda parte della mia sfortunata vicenda vada depennata.

Non capisco speciale rispetto a cosa. Se il riferimento è il codice penale, è ovvio che la materia disciplinata dal regolamento locale non è speciale, perché diverso è il bene giuridico tutelato dalle due disposizioni, quella penale tesa a tutelare l'attività della pubblica amministrazione (337 cp), mentre quella comunale tende a garantire il corretto svolgimento del servizio pubblico di trasporto di persone non di linea. Quanto all'oltraggio, non credo che per quello sia stato condannato, dato che il reato del 341 cp è da tempo abrogato.

Giuseppe Carmagnini

Novembre 2008