E' vero che la finanziaria 2008 ha accorciato i termini di prescrizione a due anni? 

La notizia diffusa dai giornali a suo tempo è stata mal interpretata o forse peggio ancora strumentalizzata. La prescrizione rimane a 5 o 10 anni a seconda della fase del procedimento sanzionatorio o di riscossione coattiva. Nulla è mutato per ciò che concerne l'articolo 209 del codice della strada e l'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mentre qualcosa è cambiato per gli agenti incaricati dai comuni di riscuotere le sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, una volta divenute titolo esecutivo. La modifica va ad interessare l'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. L'attività di riscossione non potrà aver seguito per quelle cartelle di pagamento non notificate entro due anni dalla consegna del ruolo. Si tratta delle cartelle che, alla data di acquisizione della quota maggioritaria delle società di riscossione concessionarie del servizio nazionale da parte di Riscossione S.p.a. (ora Equitalia Spa), non sono state notificate entro 2 anni dalla consegna del ruolo.
Giuseppe Carmagnini

Ottobre 2008