E’ possibile che mi arrivino cartelle esattoriali di bollo non pagato di un auto immatricolata nel 1991 e rottamata nel 2004 ? Dopo quanti anni i mancati pagamenti vanno in prescrizione ?

La materia oggetto del quesito appare alquanto ostica, in considerazione dell'evoluzione normativa della materia e dei numerosi interventi attuati dal legislatore a partire dalla normativa originaria rappresentata dal D.P.R. 05 febbraio 1953, n. 39, di approvazione del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche.

Successivamente, la Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998,pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/1997, S.O.), all'articolo 17, comma 10, ha previsto che "A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze. "

Il regolamento che ha individuato le tasse oggetto del trasferimento di funzioni alle Regioni a statuto ordinario, tra le quali è inclusa, appunto, la tassa automobilistica, è stato emanato con Decreto ministeriale del 25/11/1998, n. 418 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 05/12/1998).
Cị premesso và detto che le tasse automobilistiche vanno pagate sino all'ultimo giorno alla demolizione del mezzo.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30.12.1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.2.1983, n. 53, l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1°gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Per venire alla soluzione del quesito, e fatte salve  possibili inesattezze stante le problematiche sinora evidenziate va detto che i termini per il recupero della tassa in questione, ai sensi dell'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/82 cit., "l'azione dell'Amministrazione finanziaria (.) si prescrive
 con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".

Tuttavia, per effetto dell'art. 37 del D.L. 30/09/2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/11/2003, n. 326, ed ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 37, della Legge 24/12/2003, n. 350 (Finanziaria 2004), si ha avuto una proroga al 31/12/2005 dei termini per il recupero della tassa automobilistica scaduti tra la data di entrata in vigore del provvedimento (02/10/2003) ed il 31/12/2005.

Odello Ivano


Settembre 2008