Quesito in caso di proprietario che circola con veicolo sulla cui carta di circolazione non è stato annotato il trasferimento di proprietà si  applica la sanzione prevista dal comma 3 ed anche quella prevista dal  comma 4 dell'art. 94CdS?

L'articolo 94 riguarda le formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dei proprietari, intestatari della carta di circolazione. Il problema verte sulla possibilità di contestare al proprietario che circola alla guida di un veicolo per il quale non è stato effettuato l'aggiornamento della carta di circolazione, la violazione del comma 3 e del comma 4, per aver circolato con tale veicolo e per aver omesso le formalità richieste. Parte della dottrina è portata a considerare l'unica violazione prevista dal comma 4, per la circolazione del conducente che sia nel contempo proprietario del veicolo.  Pare invece di dover concludere diversamente. La motivazione di tale interpretazione, corroborata da altrettanta autorevole dottrina (Balduino Simone, Potito Iascone), discende da considerazioni di ordine giuridico ed anche per induzione logica. Le due fattispecie, previste in due commi diversi, attengono a due sfere di interesse distinte; la prima impone all'acquirente (ovvero al proprietario per cambio di residenza; nella prima stesura del codice l'obbligo ricadeva sulla "parte interessata") l'obbligo di richiedere entro il termine di cui al comma 1 (60 gg) , l'aggiornamento della carta di circolazione, mentre la seconda punisce chi circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione. Il primo caso ha dunque una sua autonomia e può essere accertato d'ufficio, senza che il veicolo circoli. Se, in caso di circolazione di un veicolo in violazione dell'articolo 94, si sanzionasse il conducente-proprietario (acquirente) ai sensi del solo comma 4°, si creerebbe un trattamento diverso a favore di tale soggetto, che, a fronte della stessa violazione, si vedrebbe comminare una sanzione meno rilevante (311,00) rispetto a quella che avrebbe subìto, se alla guida del mezzo di sua proprietà vi fosse stata un'altra persona (62200). D'altro canto il proprietario-conducente che guida un veicolo per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione, commette un "quid  pluris" rispetto a chi, intestatario di un veicolo, ha omesso le formalità di cui al comma 2 dell'articolo 94 senza circolare. Quindi:

a)      va contestata la violazione del comma 4 al conducente e quella del comma 3 al proprietario, se persone diverse;

b)      analogamente si procede come sopra, contestando al conducente-proprietario la violazione dei commi 3 e 4;

c)      è possibile, infine, un ipotetico accertamento d'ufficio che porti alla notifica di un verbale per la violazione del solo comma 3, a carico del proprietario.

Infatti, se si accedesse all'interpretazione diversa accennata, di sottoporre il proprietario alla sola sanzione del comma 4 se sorpreso alla guida, si giungerebbe all'assurda ipotesi che, se invece che al posto di guida, si trovasse trasportato sul veicolo, si vedrebbe contestare immediatamente il comma 3, che prevede appunto la sanzione doppia, rimanendo a carico del conducente, comunque, la violazione del comma 4, con conseguente ritiro del documento. Si specifica inoltre che la violazione dei commi 3 e 4 attiene tuttora al mancato aggiornamento della carta di circolazione, sia in ordine al trasferimento di proprietà, sia in ordine al cambio di residenza, a nulla rilevando l'innovazione introdotta all'articolo 247 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che prevede la comunicazione da parte delle anagrafi dei comuni dei cambiamenti di residenza delle persone intestatarie di veicoli, dato che, a differenza di quanto è successo per la patente, non vi è stata l'abrogazione del comma che prevede la sanzione per il mancato aggiornamento (anche perché la procedura automatica non è prevista per alcune categorie di veicoli).

Giuseppe Carmagnini