Divieto di somministrazione degli alcolici dopo le ore 02.00 - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Informa e Forma > Codice Strada > giu-varie

La competenza territoriale del Giudice di Pace non può essere considerata inderogabile assolutamente.
L'infrazione rilevata attraverso una non identificata apparecchiatura di videosorveglianza rende l'incerta la commissione della violazione tanto da rendere il verbale annullabile.


REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

 il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha messo la seguente
sentenza nella causa iscritta al n° R. G. 5392/2008, avente ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione per sanzione ammini¬strativa per Euro 85,05, promossa da:

      S. ANTONIO residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliato presso
e nello studio dell'avv. Alcide P. dal quale é  rappresentato e difeso in virtú
di mandato a margine del
ricorso                                                                                                                  
ricorrente
CONTRO
         Comune di R., in p.l.r.p.
t.,                                                                              
opposto
Conclusioni per il ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE:
- annullare il
verbale di contestazione al C.d.S. n. 13080272910, Ac¬certamento n.
11070615248P, rendendolo inesigibile e privo di qual¬sivoglia effetto giuridico
conseguente;
IN VIA SUBORDINATA:
- confermare la sanzione pecuniaria in misura
ridotta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
         Con ricorso depositato il 30-
05.2008 il sig. S. Antonio proponeva opposizione avverso il verbale di
contestazione nr. 13080272910 accert. N. 11070615248 redatto in data 28.01.2008
dalla Polizia Municipale di R., relativo alla violazione dell'art. 158 commi 1
e 5 del  L.vo del 30/04/92, n. 285, ricevuto in qualità di proprietario del
motociclo targato BW   notificato a mezzo servizio postale il 05.04.2008,
poichè il motociclo indicato era lasciato alle ore 11,47 " sostava sul
marciapiedi" nel Comune di R.in Via Luigi Petroselli.
         Sosteneva il ricorrente, anzitutto, che detto piazzale era quello antistante l'Ufficio dell' Anagrafe, adibito proprio al parcheggio dei motocicli, ciclomotori e cicli,
tanto vero che il marciapiede presenta l'apposita rastrellatura dipinta per
terra come si evinceva dalle fotografie allegate.
              Aggiungeva il ricorrente che la presunta infrazione sarebbe stata rilevata da non meglio precisati sistemi di video sorveglianza dei quali nulla si diceva (modello,
matricola, omologazione, taratura etc.) in violazione delle norme sulla
trasparenza della Pubblica Amministrazione, per cui la mancata contestazione
immediata, poi, rendeva  impossibile per il cittadino difendersi dalle presunte
infrazioni, atteso che  alcuna prova documenta¬le della contestata infrazione
era offerta insieme al verbale onde verificare la correttezza del rilevamento
della targa alfa numerica identificativa del motociclo.
         Disposta la
comparizione delle parti per l'udienza del 20.11.2008, il Comune di R. ur
avendo ricevuto in data 01.07.2008 il decreto di comparizione ex art. 23 della
legge n. 689/81, non provvedeva al deposito della documentazione in
ottemperanza all'ordinanza notificata in atti,  nè si costituiva in giudizio.

        La trattazione era differita all'udienza del 28.01.2009 per il
rispetto del termine a comparire ex art. 163 bis CPC, rinviandosi la
discussione all'udienza del 04.02.2009.
        La causa, sulla precisazione delle conclusioni del solo difensore del ricorrente, era decisa immediatamente con lettura del dispositivo in udienza e con riserva di motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

        In via preliminare e d'ufficio si impone anzitutto l'esame della competenza territoriale di questo GDP in riferimento all'art. 204 bis del CDS, all'art. 38 CPC ed all'art. 28 CPC.
       Prevede l'art. 204 bis del CDS:
Ricorso al giudice di pace.
      "1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre
ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è
stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di
contestazione o di notificazione.
    2. Il ricorso è proposto secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della medesima legge n. 689 del 1981, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende
anche alle sanzioni accessorie….omissis".
       Il 1° comma dell'art. 38 CPC
sulla " Incompetenza" prevede:
      " L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione.
         
L'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'articolo 28, è
eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta. L'eccezione si ha per
non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene
competente. Quando le parti costituite aderiscono a tale indicazione, la
competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi
dalla cancellazione del ruolo.
        Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni"
        L'art. 28 CPC sul " Foro stabilito per accordo delle parti" prevede:
        " La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti [c.c. 1341; c.p.c. 6], salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3, e 5 dell'articolo 70, per i
casi di esecuzione forzata [c.p.c. 483], di opposizione alla stessa [c.p.c. 27,
615], di procedimenti cautelari [c.p.c. 669-bis] e possessori [c.p.c. 703], di
procedimenti in camera di consiglio [c.p.c. 737] e per ogni altro caso in cui
l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
        Orbene, dal combinato disposto delle tre norme suddette si deduce che l'inderogabilità
assoluta deve essere comminata dalla legge, come per es. l'ipotesi dell'art.
661 CPC, il quale prevede: " Quando si intima la licenza o lo sfratto, la
citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al tribunale del
luogo in cui si trova la cosa locata."
       Oppure, altro esempio di inderogabilità assoluta è quella dell'art. 63 del Decreto  Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, (in Suppl. ord. n. 162, alla Gazz. Uff., 8 ottobre, n.
235). - Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n.
229, il quale all'art. 63 .sul " Foro competente" per le controversie, prevede:.
" 1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del
presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo
di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato."
      Invero, con la modifica dell'art. 38 CPC, a far data dal 30
aprile 1995, a seguito della modifica dell'art. 4, L. 26 novembre 1990, n.
353,  la precedente incompetenza territoriale che si poteva sollevare in ogni
stato e grado del giudizio, essendo di natura inderogabile, ora può essere
rilevata anche dal Giudice, ma solo alla prima udienza, altrimenti rimane
radicata presso lo stesso in mancanza di eccezione di parte alla prima udienza.
       In altre parole, la competenza territoriale di cui all'art. 204 bis non
può essere considerata inderogabile assolutamente, ma deve essere considerata
inderogabile relativamente, poiché la inderogabilità non è stata espressamente
prevista dal legislatore, che comunque bene ha fatto a specificare la
competenza territoriale del giudice del luogo della commessa violazione, per
facilitarne l'applicazione,  considerando inoltre che detto art. come anche
l'art. 22 della legge nr. 689/81, sono stati dichirati legittimi dalla Corte
Costituzionale
         Sta alle pubbliche Amministrazioni accertatrici, in
caso di opposizioni e ricorsi, valutare la possibilità di eccepire
l'incompetenza territoriale, ed in tale ipotesi il Giudice deve pronunziarsi,
dichiarando in ogni caso la propria incompetenza territoriale.
        
Qualora, invece, la Pubblica Amministrazione decide di resistere
all'opposizione, la suddetta disposizione del 204 bis privilegia, in tale
ultima ipotesi la stessa P. A.. Infatti, se dovesse ammettersi, senza riserva
alcuna, che il nuovo articolo 204 bis del C.d.S. individui un caso di
competenza inderogabile, con conseguente e dovuta rivelabilità d'ufficio, si
vedrebbe fortemente limitato e particolarmente difficoltoso, come nel caso di
specie, il diritto alla difesa costituzionalmente garantito ai cittadini
dall'articolo 24 ed una disparità di trattamento ex art. 3 della Costituzione.

       Verso quest'ultimo orientamento é, altresì, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 98 del 18.03.2004 che ha dichiarato illegittima quella parte
dell'art. 22 della legge 24.11.1981 n. 689 laddove non consente l'utilizzo del
servizio postale per la proposizione dell'opposizione.
          Di conseguenza, va rilevato che la competenza territoriale, così come ora
delineata dall'art.204 bis del C.d.S., è più logicamente assoggettata al regime
di cui all'art. 38 C.p.C. comma 1° che dispone che la rilevazione, anche
d'ufficio, possa essere effettuata non oltre la prima udienza di comparizione e
non che deve essere rilevata obbligatoriamente dal Giudice.
         Quanto sopra è stato anche confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7119 del 16/05/2002 " In tema di rilievo d'ufficio di fatti processuali, quando il
potere - dovere del giudice è ancorato a precisi limiti temporali, l'unica
sanzione processuale prevista per la relativa inottemperanza è l'impossibilità
di esercizio di esso oltre il termine stabilito e perciò, in ultima analisi,
l'"indifferenza" dell'ordinamento al fatto, quando esso non abbia formato
oggetto di rilievo tempestivo, dovendosi pertanto escludere, in sede di
impugnazione, anche l'astratta configurabilità di una censura avente ad oggetto
l'inottemperanza del giudice ad un dovere di rilievo officioso che risulti
limitato nel tempo, senza che, peraltro, ciò arrechi pregiudizio alle parti,
che possono sempre eccepire, nel termine prescritto, il fatto oggetto di
mancato rilievo, rendendo così sindacabile in sede di impugnazione la pronuncia
che non statuisca o, in ipotesi, statuisca erroneamente sulla sollevata
eccezione. (Fattispecie relativa a censura di omesso rilievo d'ufficio della
incompetenza territoriale, rilievo soggetto, per le ipotesi di competenza
territoriale inderogabile, al limite temporale fissato dall'art. 38 cod. proc.
civ.).
     Al principio suddetto la stessa Corte ha aggiunto: " La
competenza sull'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, anche
allorchè si tratti di opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di mora
per la riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, è
devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, al giudice del luogo in
cui è stata commessa l'infrazione; pertanto, nei giudizi instaurati nel vigore
del testo vigente (a seguito della modifica apportata dall'art. 4 della legge
n. 353 del 1990) dell'art. 38 cod. proc. civ. (e, quindi, dopo il 30 aprile
1995), tale forma d'incompetenza territoriale del giudice adito è rilevabile,
anche d'ufficio, ma solo entro la prima udienza di trattazione.( Cass. civ.,
Sez. I, 07/12/2005, n.27065)
      Quiindi, la Cassazione specifica " è rilevabile" e non che "deve essere rilevata".     
     Infine, la stessa Corte di Cassazione Civile sez. II con sentenza in data 16/11/2007 n. 23781 ha stabilito che la competenza territoriale  deve essere eccepita nella comparsa
di costituzione senza che rilevi l'assenza della convenuta amministrazione alla
prima udienza, dato che non è richiesta in tale occasione la riproposizione
dell'eccezione già effettuata nella comparsa ( dal sito www.vigilaresullastrada.
it/id/4685454)
          Si consideri, inoltre, che mentre per tutti gli altri
tipi di illeciti civili è prevista la possibilità per il trasgressore ai sensi
dell'art. 18 della legge nr. 689/81( Entro il termine di trenta giorni dalla
data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati
possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma
dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere
sentiti dalla medesima autorità) di presentare nei trenta giorni dalla notifica
eventuali note giustificative, ciò, come ben noto, non è possibile nel caso di
violazioni al Codice della Strada, per cui spesso i ricorsi possono essere
considerati anche come rimedi giustificativi, in particolare nel caso di
verbali di violazioni notificati ai sensi degli artt. 201 e . 196 CDS.
        
Nel caso di specie, il Comune di R. non solo non ha sollevato la relativa
eccezione di incompetenza territoriale nelle forme previste dall'art. 38 c.p.
c., ma non ha inviato nemmeno la documentazione ex art. 23 della legge n.
689/81, aderendo implicitamente alle circostanze di annullamento eccepite dal
ricorrente.
       Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Cass. Sez. Un. 25.11.1992 n. 12545) ha affermato che, nel giudizio di
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione
amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino
a querela di falso, con riguardo a fatti attestati dal pubblico ufficiale
rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di
apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dello
stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è
necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.
l'esperimento del detto rimedio della querela qualora la parte intenda
limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero la
fondatezza di apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante, cui non si estende
la fede privilegiata del documento;   cio'   non  significa,   tuttavia,   che  
l'impugnativa dell'opponente renda  queste ultime parti del documento prive di
ogni efficacia   probatoria,   dovendo, invece,   il   giudice  del merito
prenderle   in esame  e,  facendo  uso dei  poteri  discrezionali  di
apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel
complesso  delle risultanze  processuali,  ivi  compresi la  concreta
formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno
processuale dell'opponente. " ( Cassazione civile sez. I, 1 aprile 1996, n.
2988).
         Per quanto sopra, stante l'incertezza dell'avvenuta
commissione della violazione, rilevata attraverso una non identificata
apparecchiatura di videosorveglianza, il verbale impugnato va annullato ex art.
23 della legge n. 689/81,  ritenendo assorbiti gli altri motivi di nullità
eccepiti dall'opponente.
        Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese, attesa la situazione di incertezza dell'avvenuta violazione.

P.Q.M.

        Il Giudice di Pace, dott. Martino Giacovelli,
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta dal sig. S. Antonio con
ricorso depositato in data 30.05.2008 avverso il verbale di contestazione n.
13080272910 accert. N. 11070615248 redatto in data 28.01.2008 dalla Polizia
Municipale di R., relativo alla violazione dell'art. 158 commi 1 e 5 del C.d.
S., così provvede:
" 1)  accoglie il ricorso;
 2) e, per l'effetto, annulla il verbale di contestazione impugnato;
 3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi
Così deciso in Taranto
04.02.2009                                                                                                 
Il Giudice di Pace
( Dr. Martino Giacovelli)

 
Torna ai contenuti | Torna al menu