Divieto di somministrazione degli alcolici dopo le ore 02.00 - IL TUO AMICO VIGILE - Polizia Municipale

Vai ai contenuti

Menu principale:

Informa e Forma > Codice Strada > giu-varie

L'art. 23 C. d. S. vieta l'affissione pubblicitaria non autorizzata comunque "visibile" dalle strade, indipendentemente dal fatto che il relativo impianto occupi o meno il suolo pubblico; l'art. 25 C. d. S. ha invece per oggetto in modo specifico l'occupazione non autorizzata della proprietà stradale; e di conseguenza, essendo diversi gli interessi tutelati, in alcun modo la previsione di cui all'art. 25 C. d. S. può ritenersi assorbita in quella di cui all'art. 23.

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile
Sentenza del 9 marzo 2007, n. 5412




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni SETTIMJ - Presidente

Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere

Dott. Luigi PICCIALLI - Consigliere

Dott. Umberto ATRIPALDI - Consigliere Relatore

Dott. Vincenzo CORRENTI - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ag.Ro.Pe. in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della A.It., elettivamente domiciliato in Ro. via Fe.Co. n. (...), presso lo studio dell'avvocato Io.Ma., che lo difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

ricorrente

contro

Prefettura di Firenze;

intimata

avverso la sentenza n. 553/04 del Giudice di pace di Firenze dell'11.2.04, depositata il 12/02/04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/09/06 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.r.l. A.It. ha impugnato, nei confronti della Prefettura di Firenze, con ricorso notificato il 26. 3.05, la sentenza del Giudice di Pace di Firenze, depositata il 12.2.04, che le aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Firenze, inerente alla violazione dell'art. 25 C.d.S., per aver posto "nella fascia di pertinenza stradale", un telaio metallico senza la prescritta autorizzazione.

Lamenta la violazione degli artt. 23 e 25 C. d. S., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che il Giudice di Pace non aveva applicato il principio di specialità, ritenendo erroneamente che la violazione dell'art. 23 C. d. S. contestatele per l'applicazione di un cartello pubblicitario su un telaio, costituisse un'infrazione diversa.

La Prefettura non resiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è affetto da manifesta infondatezza. Infatti mentre l'art. 23 C. d. S. vieta l'affissione pubblicitaria non autorizzata comunque "visibile" dalle strade, indipendentemente dal fatto che il relativo impianto occupi o meno il suolo pubblico; l'art. 25 C. d. S. ha invece per oggetto in modo specifico l'occupazione non autorizzata della proprietà stradale; e di conseguenza, essendo diversi gli interessi tutelati, in alcun modo la previsione di cui all'art. 25 C. d. S. può ritenersi assorbita in quella di cui all'art. 23.

Donde quando, come nella verificatasi ipotesi, un impianto pubblicitario, collocato sul suolo pubblico, è privo di ogni autorizzazione, viola entrambe le distinte menzionate disposizioni; che risultano pertanto legittimamente applicate in modo concorrente.


L'omessa costituzione della Prefettura, esonera dalla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.  


Iscriviti alla newsletter
E-mail
Nome:
App.polizia? quale
Dove

Privacy

 
Torna ai contenuti | Torna al menu