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Dopo che il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture aveva dato la sua risposta alla Polizia Municipale di Trento interviene il Ministero dell'Interno, organo preposto a questa attività, emettendo una circolare di conferma nella quale specifica che le rilevazione effettuate ai sensi artt. 146 comma 3, 142, 148 e 176 cds sono corrette solo se vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale uso e solo se tali accertamenti siano effettuati sulle strade individuate dal Prefetto Oltre che sulle autostrade e strade extraurbane principali, qualora ovviamente non sia presente l'organo di Polizia Stradale e che quindi funzionino in automatico
La circolare è la n. 4 del 26 gennaio 2005, interpretando l'art. 201, comma 1-bis, lettera f), del Codice della Strada, alla luce dell'articolo 4 del DL n. 121/2002 che riportiamo di seguito:

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo
Area III – Sistema Sanzionatorio Amministrativo


Prot. n. M/2413-12
Roma 26 Gennaio 2005
                                       Ai Sigg. Prefetti
                                       Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Trento
                                       Al Sig. Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano
                                       Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta

OGGETTO: articolo 201, comma 1-ter, del codice della strada. Accertamento in modo automatico delle violazioni al limiti di velocità.

Il decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214, tra le modifiche introdotte al codice della strada, ha previsto la possibilità che, in deroga al principio generale di contestazione immediata delle violazioni amministrative, alcune infrazioni possano non solo essere notificate in tempi successivi, addirittura essere accertate in assenza dell’organo di polizia stradale, purché il rilevamento avvenga mediante utilizzo di apposite apparecchiature debitamente omologate.

La novella normativa, introdotta al comma 1-ter dell’art. 201 del codice della strada ha, tuttavia, dato luogo a numerose incertezze interpretative, in particolare in relazione alla necessità di ulteriore omologazione del dispositivi attualmente in uso per la rilevazione delle violazioni alle norme di comportamento indicate alle lettere b) e f) del comma 1-bis del citato articolo 201.

In proposito, questo Dipartimento ha già espresso il proprio orientamento con circolare n. 51 del 25 giugno s.a., che si richiama integralmente.

In ogni caso, si ritiene di dover ribadire che gli accertamenti in automatico delle violazioni previste agli articoli 146, comma 3, 142, 148 e 176 cds sono correttamente effettuati solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego.

Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento attualmente in uso non hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati solo se gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità.

Della questione è stato interessato il competente Ufficio della Direzione generale per la Motorizzazione, Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, che ha convenuto sulla linea interpretativa di questo ufficio.

Inoltre, per quanto concerne le violazioni agli articoli 142, 148 e 176 cds, si ritiene opportuno precisare che gli accertamenti effettuati in deroga al principio di contestazione immediata ovvero in assenza degli organi di polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate all'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e con le modalità ivi previste.

Vero è che la lettera f) del comma 1-bis “dell’articolo 201, così come formulata, facendo riferimento solo all’accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto legge 20 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168…” sembrerebbe operare una tacita abrogazione, nelle parti non richiamate, del citato articolo 4 e di conseguenza consentirebbe il rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni tipologia di strada.

Tuttavia questa impostazione non può essere assolutamente condivisa. Ciò in quanto è proprio nelle parti non richiamate dell’articolo 4, che si riterrebbero abrogate, che sono individuate le norme di comportamento la cui violazione può essere accertata e contestata con le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 201 del codice della strada.

Alla luce delle argomentazioni svolte, rimanendo in vigore le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, il Prefetto conserva la competenza all’individuazione delle strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero di singoli tratti di esse, sui quali, utilizzando le apposite apparecchiature, si può procedere agli accertamenti con le modalità previste all’articolo 201, commi 1-bis e 1-ter del codice della strada.

Considerata la delicatezza delle questioni che investono rapporti con le amministrazioni locali, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sull’esigenza di dare massima diffusione sul territorio delle indicazioni fornite con la presente nota.

IL DIRETTORE CENTRALE



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