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Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4/11/2008 prot.147730

Collocazione attraversamenti pedonali


Con riferimento alla nota a margine, si comunica che è sempre buona regola tecnica tenere separato il traffico pedonale da quello veicolare per la migliore tutela della utenza più debole.

Si richiama in proposito l'art.46 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, che al comma 2, lettera c), prevede già che qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata da quella pedonale.

A maggior ragione è sconsigliabile la soluzione prospettata se in corrispondenza del passo carrabile confluisce il traffico pedonale del presunto attraversamento pedonale e dell'eventuale marciapiede, che subirebbe pesanti condizionamenti in presenza di veicoli in entrata/uscita dal passo stesso.

Non è da trascurare infine il fatto che l'eventuale veicolo in fermata all'ingresso del passo carrabile violerebbe il dettato dell'art.158, comma 1, lett. g), del Codice della strada.

Ciò posto, e pur concordando sul fatto che non vi sono norme specifiche sull'argomento, si è dell'avviso che non è opportuno, né corretto, tracciare attraversamenti pedonali in corrispondenza di passi carrabili.

                                                                    Il Dirigente Tecnico
                                                                   Francesco Mazziota

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