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MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 settembre 2008 , n. 174

Regolamento  recante  aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973,   concernente   la   disciplina   igienica   degli  imballaggi,
recipienti,  utensili  destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari   o   con  sostanze  d'uso  personale.  Recepimento  della
direttiva 2007/19/CE.

               IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                     E DELLE POLITICHE SOCIALI

 Vista la direttiva 2007/19/CE della Commissione del 6 gennaio 2004,
che  modifica  la  direttiva  2002/72/CE relativa ai materiali e agli
oggetti  di  plastica  destinati  a  venire a contatto con i prodotti
alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco
dei  simulanti  da  impiegare  per  la  verifica della migrazione dei
costituenti  dei  materiali  e  degli  oggetti  di  materia  plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
 Visto  l'articolo 3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
23 agosto  1982,  n.  777,  modificato  dall'articolo 3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
 Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27 ottobre  2004  riguardante  i materiali ed oggetti
destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
 Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  1973,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del   20 aprile   1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo  con il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n.
270;
 Visto  il  decreto  ministeriale  26 aprile  1993,  n.  220 recante
aggiornamento  del  decreto  21 marzo  1973 concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto  con  le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento  delle  direttive  82/711/CEE,  85/572/CEE,  90/128/CEE e
92/39/CEE;
 Visto  il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210
recante  aggiornamento  del  decreto  21 marzo  1973  concernente  la
disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;
 Visto  il  decreto  4 maggio 2006, n. 227 recante aggiornamento del
decreto  21 marzo  1973  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze  alimentari  o con sostanze d'uso personale. Recepimento
delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE;
 Visto   il  decreto  23  maggio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  145  del  23 giugno 2008,
concernente  la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali,  per  taluni atti di competenza
dell'Amministrazione,  al  Sottosegretario  di Stato, On.le Francesca
Martini;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 5 giugno 2008;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;
 Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 28 agosto 2008;

                              Adotta
                     il seguente regolamento:

                              Art. 1.

 1.  L'articolo  9  del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973, come
sostituito  dall'articolo 2  del decreto ministeriale 26 aprile 1993,
n.  220  e modificato da ultimo dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, e'
sostituito come segue:
 «1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente Capo I si applicano ai
seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono
destinati  a essere messi a contatto con i prodotti alimentari o sono
gia'  a  contatto  con  i prodotti alimentari conformemente alla loro
destinazione (di seguito «materiali e oggetti di materia plastica»):
   a) ai  materiali  e  agli  oggetti,  nonche'  alle parti di essi,
costituiti esclusivamente di materia plastica;
   b) ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;
   c) agli  strati  di materia plastica o ai rivestimenti di materia
plastica  che costituiscono i coperchi composti esclusivamente da due
o piu' strati di diversi tipi di materiali.
 2.  Per  «materia  plastica» si intende il composto macromolecolare
organico    ottenuto    per    polimerizzazione,   policondensazione,
poliaddizione  o  qualsiasi  altro procedimento simile da molecole di
peso   molecolare   inferiore   ovvero   per   modifica   chimica  di
macromolecole  naturali.  A  questi  composti macromolecolari possono
essere aggiunte altre sostanze.
 3.  Per  «materiale  od oggetto di materia plastica multistrato» si
intende  un materiale o oggetto di materia plastica composto da due o
piu'   strati   di   materiali,   ciascuno   dei   quali   realizzato
esclusivamente  in  materia  plastica,  tenuti  insieme  da adesivi o
mediante  altri  mezzi.  La  composizione di ogni strato di materiale
plastico  di  un materiale o oggetto deve essere conforme al presente
regolamento.
 4.  Per  «barriera  funzionale  di materia plastica» si intende una
barriera  composta  di  uno  o  piu'  strati  di materia plastica che
assicura   che   il   materiale   o   oggetto   finito  sia  conforme
all'articolo 3  del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni
del presente regolamento.
 5.   Per  la  preparazione  di  materiali  ed  oggetti,  costituiti
esclusivamente  di materia plastica o composti da due o piu' strati -
ognuno  dei  quali e' costituito esclusivamente di materia plastica -
fissati  fra  loro  mediante  adesivi  o  con  qualunque altro mezzo,
possono essere impiegati esclusivamente:
   a)   i   monomeri  e  le  altre  sostanze  di  partenza  indicate
nell'allegato  I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e
successive  modifiche  alle  condizioni  e  limitazioni eventualmente
indicate per le singole voci;
   b)  gli  additivi  riportati nell'allegato II, sezione I, parte B
alle  condizioni  e limitazioni di impiego eventualmente indicate per
le singole voci;
   c) gli  additivi  di cui alla lettera b) consentiti come additivi
alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o
ammessi  come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 107, che non devono migrare:
     1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale da svolgere
una funzione tecnologica;
     2)  nei  prodotti  alimentari in cui sono ammessi come additivi
alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse
loro applicabili;
     3)  nei  prodotti  alimentari  in cui non sono ammessi additivi
alimentari  o  aromi  in  quantita' superiori alle restrizioni di cui
all'allegato II, sezione I, Parte B.
 6.  Per  la  preparazione  dei  materiali  ed  oggetti  di plastica
multistrato  in deroga a quanto previsto al comma 3, uno strato non a
diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una
barriera funzionale di materia plastica puo', sempre che il materiale
o  l'oggetto  finito  sia  conforme ai limiti di migrazione globale e
specifici di cui al presente regolamento:
   a)  non  essere  conforme alle restrizioni e specifiche di cui al
presente regolamento;
   b) essere  fabbricato con sostanze diverse da quelle comprese nel
presente regolamento.
 7. Le sostanze di cui al comma 6, lettera b) non devono appartenere
ad alcuna delle categorie seguenti:
   a) sostanze  classificate  come sostanze di comprovata o sospetta
«cancerogeneicita», «mutagenicita» o «tossicita' per la riproduzione»
di  cui  all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, aggiornato con la
direttiva  2004/73/CE recante il 29° adeguamento al progresso tecnico
e  recepita  con  il  decreto  28 febbraio  2006  (S.O.  n.  100  del
20/04/2006);
   b) sostanze  classificate come sostanze «cancerogene», «mutagene»
o   «tossiche  per  la  riproduzione»  in  base  al  principio  della
responsabilita'  personale,  secondo quanto previsto dall'allegato VI
della  direttiva  67/548/CEE  aggiornato  con la direttiva 2001/59/CE
recante  il  28°  adeguamento  al progresso tecnico e recepita con il
decreto 14 giugno 2002 (S.O. n. 244 del 17/10/2002).
 8.  Per  quanto  riguarda  i  composti a basso peso molecolare, gli
intermedi,  i  catalizzatori,  i  solventi  e gli agenti emulsionanti
utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.
 9.  Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1,
parti  A  e  B,  possono  essere  impiegati, alle condizioni e con le
limitazioni ivi previste per la produzione di:
   rivestimenti  superficiali,  applicati  su  materiali  diversi da
quelli   di   cui   al  comma 1,  ottenuti  da  prodotti  resinosi  o
polimerizzati  sotto  forma  di  liquidi, polveri o dispersioni quali
vernici, lacche, pitture, ecc.;
   siliconi;
   resine epossidiche;
   materiali  e oggetti composti di due o piu' strati, di cui quello
destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari e' costituito
di   materia   plastica   e  almeno  uno  strato  non  e'  costituito
esclusivamente di materia plastica.
 10.  Le  condizioni,  limitazioni  e  tolleranze  di impiego di cui
all'allegato  I,  sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e
successive  modifiche  si  applicano  anche  alle  resine  di  cui al
precedente comma 9.

       
         Avvertenze:
   Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione     competente    per    materia,    ai    sensi
dell'articolo 10,  commi 2  e  3,  del testo unico delle disposizioni
sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti del
Presidente  della  Repubblica  e  sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
   Per  i  provvedimenti  comunitari  vengono forniti gli estremi di
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee
(GUCE).

Note alle premesse:
   - La  direttiva  2007/19/CE  della Commissione del 30 marzo 2007,
che  modifica  la  direttiva  2002/72/CE relativa ai materiali e agli
oggetti  di  materia  plastica  destinati  a  venire a contatto con i
prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa
l'elenco  dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione
dei  costituenti  dei  materiali  e degli oggetti di materia plastica
destinati  a  venire  a  contatto con i prodotti alimentari, e' stata
pubblicata  nella  GUUE  serie  L n. 91 del 31 marzo 2007 ed e' stata
oggetto  di  rettifica  pubblicata  nella  GUUE  serie  L  n.  97 del
12 aprile 2007.
   - Il  regolamento  CE  n.  1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le  direttive  80/590/CEE e 89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE
serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
   - Il  testo  dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n.
76/893  relativa  ai  materiali  ed agli oggetti destinati a venire a
contatto   con   i   prodotti   alimentari),  cosi'  come  modificato
dall'articolo 3  del  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 108
(Attuazione  della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli
oggetti  destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e'
il seguente:
   «Art.  3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio  superiore  di sanita', sono indicati per i materiali e gli
oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di
cui  all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti
consentiti  nella  loro  produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza  e  le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti
debbono  essere  sottoposti  per  determinare l'idoneita' all'uso cui
sono  destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni
di  impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per
gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
   2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma,
di  cellulosa  rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio
inossidabile,  di  banda  stagnata,  di  ceramica  e di banda cromata
valgono  le  disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo
1973,  3 agosto  1974,  13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre
1980,  25 giugno  1981,  18 febbraio  1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
   3.  Il  Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di
sanita',  procede  all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai
decreti di cui ai commi 1 e 2.
   4.   Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o  oggetti
destinati,  da  soli  o in combinazione tra loro, a venire a contatto
con  le  sostanze  alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei
decreti  di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto
sino  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
   - Il  decreto  ministeriale  26 aprile  1993, n. 220 (Regolamento
recante   aggiornamento   del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973,
concernente  la  disciplina  igienica  degli  imballaggi, recipienti,
utensili  destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e
con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE,
85/572/CEE,   90/128/CEE   e   92/39/CEE)  e'  stato  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio
1993.
   - Il  decreto  del  Ministro  della sanita' 15 giugno 2000 n. 210
(Regolamento  recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973,   concernente   la   disciplina   igienica   degli  imballaggi,
recipienti,  utensili  destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari   o   con  sostanze  d'uso  personale.  Recepimento  della
direttiva  n.  99/91/CE) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 28 luglio 2000.
   - Il  decreto  ministeriale  4 maggio  2006  n.  227 (Regolamento
recante   aggiornamento   del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973,
concernente  la  disciplina  igienica  degli  imballaggi, recipienti,
utensili  destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
con  sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE,
2004/13/CE e 2004/19/CE) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 159 dell'11 luglio 2006.
   - Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
   «3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al  Ministro,  quando  la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma restando la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non possono dettare
norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono  essere  comunicati  al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".

Nota all'articolo 1:
   - Si  riporta il testo dell'articolo 9 del decreto 21 marzo 1973,
cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
   «Art.  9.  -  "1.  Le  disposizioni  di cui al presente Capo I si
applicano ai seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti
finiti,  sono  destinati  a  essere  messi  a contatto con i prodotti
alimentari   o  sono  gia'  a  contatto  con  i  prodotti  alimentari
conformemente alla loro destinazione (di seguito `materiali e oggetti
di materia plastica):
     a) ai  materiali  e  agli  oggetti, nonche' alle parti di essi,
costituiti esclusivamente di materia plastica;
     b) ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;
     c) agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia
plastica  che costituiscono i coperchi composti esclusivamente da due
o piu' strati di diversi tipi di materiali.
   2.  Per "materia plastica" si intende il composto macromolecolare
organico    ottenuto    per    polimerizzazione,   policondensazione,
poliaddizione  o  qualsiasi  altro procedimento simile da molecole di
peso   molecolare   inferiore   ovvero   per   modifica   chimica  di
macromolecole  naturali.  A  questi  composti macromolecolari possono
essere aggiunte altre sostanze.
   3.  Per "materiale od oggetto di materia plastica multistrato" si
intende  un materiale o oggetto di materia plastica composto da due o
piu'   strati   di   materiali,   ciascuno   dei   quali   realizzato
esclusivamente  in  materia  plastica,  tenuti  insieme  da adesivi o
mediante  altri  mezzi.  La  composizione di ogni strato di materiale
plastico  di  un materiale o oggetto deve essere conforme al presente
regolamento.
   4.  Per  "barriera funzionale di materia plastica" si intende una
barriera  composta  di  uno  o  piu'  strati  di materia plastica che
assicura   che   il   materiale   o   oggetto   finito  sia  conforme
all'articolo 3  del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni
del presente regolamento.
   5.  Per  la  preparazione  di  materiali  ed  oggetti, costituiti
esclusivamente  di materia plastica o composti da due o piu' strati -
ognuno  dei  quali e' costituito esclusivamente di materia plastica -
fissati  fra  loro  mediante  adesivi  o  con  qualunque altro mezzo,
possono essere impiegati esclusivamente:
     a) i   monomeri  e  le  altre  sostanze  di  partenza  indicate
nell'allegato  I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e
successive  modifiche  alle  condizioni  e  limitazioni eventualmente
indicate per le singole voci;
     b) gli  additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B
alle  condizioni  e limitazioni di impiego eventualmente indicate per
le singole voci;
     c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi
alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o
ammessi  come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 107, che non devono migrare:
       1)  nei  prodotti  alimentari  finiti  in  quantita'  tale da
svolgere una funzione tecnologica;
       2)  nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi
alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse
loro applicabili;
       3)  nei  prodotti alimentari in cui non sono ammessi additivi
alimentari  o  aromi  in  quantita' superiori alle restrizioni di cui
all'allegato II, sezione I, Parte B.
   6.  Per  la  preparazione  dei  materiali  ed oggetti di plastica
multistrato  in deroga a quanto previsto al comma 3, uno strato non a
diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una
barriera funzionale di materia plastica puo', sempre che il materiale
o  l'oggetto  finito  sia  conforme ai limiti di migrazione globale e
specifici di cui al presente regolamento:
     a) non  essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui al
presente regolamento;
     b) essere  fabbricato  con  sostanze diverse da quelle comprese
nel presente regolamento.
   7.   Le  sostanze  di  cui  al  comma 6,  lettera b)  non  devono
appartenere ad alcuna delle categorie seguenti:
     a) sostanze classificate come sostanze di comprovata o sospetta
«cancerogeneicita», «mutagenicita» o «tossicita' per la riproduzione»
di  cui  all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, aggiornato con la
direttiva  2004/73/CE recante il 29° adeguamento al progresso tecnico
e recepita con il decreto 28 febbraio 2006 (S.O. n. 100 del 20 aprile
2006);
     b) sostanze    classificate   come   sostanze"   «cancerogene»,
«mutagene»  o  «tossiche  per  la  riproduzione» in base al principio
della    responsabilita'    personale,    secondo   quanto   previsto
dall'allegato   VI  della  direttiva  67/548/CEE  aggiornato  con  la
direttiva  2001/59/CE recante il 28° adeguamento al progresso tecnico
e  recepita con il decreto 14 giugno 2002 (S.O. n. 244 del 17 ottobre
2002).
   8.  Per  quanto  riguarda i composti a basso peso molecolare, gli
intermedi,  i  catalizzatori,  i  solventi  e gli agenti emulsionanti
utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.
   9.  Le  resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione
1,  parti  A  e B, possono essere impiegati, alle condizioni e con le
limitazioni ivi previste per la produzione di:
     rivestimenti  superficiali,  applicati  su materiali diversi da
quelli   di   cui   al  comma 1,  ottenuti  da  prodotti  resinosi  o
polimerizzati  sotto  forma  di  liquidi, polveri o dispersioni quali
vernici, lacche, pitture, ecc.;
     siliconi;
     resine epossidiche;
     materiali  e  oggetti  composti  di  due  o piu' strati, di cui
quello  destinato  al  contatto  diretto con i prodotti alimentari e'
costituito  di materia plastica e almeno uno strato non e' costituito
esclusivamente di materia plastica.
   10.  Le  condizioni,  limitazioni  e tolleranze di impiego di cui
all'allegato  I,  sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e
successive  modifiche  si  applicano  anche  alle  resine  di  cui al
precedente comma 9».

       
     
                              Art. 2.

 1.  L'articolo 9-bis,  come  inserito  con l'articolo 3 del decreto
ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 e modificato dal decreto 4 maggio
2006, n. 227, e' sostituito dal seguente:
 «1.  I materiali ed oggetti di cui all'articolo 9 non devono cedere
i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantita' superiore a 60
mg  di  sostanza  ceduta  per  chilogrammo  di  prodotto  o simulante
alimentare (mg/kg) (limite di migrazione globale).
 2.  Il  limite  di  cui  al  comma 1  e' pari a 10 mg per decimetro
quadrato  di  superficie  del  materiale  o dell'oggetto (mg/dm2) nei
seguenti casi:
   a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti
o  che  possano  essere  riempiti,  di capacita' inferiore a 500 ml o
superiore a 10 litri;
   b) fogli,  pellicole o altri materiali od oggetti che non possono
essere  riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto
tra  la  superficie  del  materiale  od  oggetto  e  la quantita' del
prodotto alimentare a contatto con essa.
 3.  I  limiti  di  cui  al comma 2 si applicano anche alle sostanze
riportate nell'allegato II, Sezione I, Parte B.
 4.  I  limiti  di  cui  ai  commi 1,  2  e  3 si applicano anche ai
materiali ed oggetti di cui allo articolo 9, comma 9.
 5.  I  limiti  di  migrazione  specifica  riportati all'allegato I,
sezioni  A  e  B,  del  decreto  26 aprile  1993, n. 220 e successive
modifiche sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2
nei seguenti casi:
   a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti
o  che  possano  essere  riempiti,  di capacita' inferiore a 500 ml o
superiore a 10 litri;
   c) fogli,  pellicole o altri materiali od oggetti che non possono
essere  riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto
tra  la  l'area  della  superficie  del  materiale  od  oggetto  e la
quantita' del prodotto alimentare a contatto con essa.
 In tali casi i limiti espressi in mg/kg vanno divisi per il fattore
di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm2 .
 6.  Per  i  materiali  ed  oggetti  di materia plastica destinati a
venire  in contatto o gia' a contatto con gli alimenti per lattanti e
bambini, disciplinati dal decreto del Ministro della sanita' 6 aprile
1994,  n.  500  e  dal  D. P. R. 7 aprile 1999, n. 128, si applica il
limite  di  migrazione  globale di 60 mg/kg ed i limiti di migrazione
specifica che devono essere espressi solo in mg/kg.
 7.  La migrazione delle sostanze di cui all'articolo 9, comma 7 nel
prodotto  o  simulante alimentare non deve superare il valore di 0,01
mg/kg, misurato con certezza statistica mediante un metodo di analisi
conforme  all'articolo 11  del  regolamento  (CE)  n.  882/2004. Tale
limite deve essere espresso sempre come concentrazione nei prodotti o
simulanti  alimentari.  Si  applica  a  un  gruppo  di  composti,  se
strutturalmente   e   tossicologicamente  correlati,  in  particolare
isomeri  o  composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli
eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).

       
         Nota all'articolo 2:
   -  Si  riporta  il testo dell'articolo 9-bis del decreto 21 marzo
1973, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
   «Art.  9-bis.  -  1. I materiali ed oggetti di cui all'articolo 9
non  devono  cedere  i  loro  costituenti  ai  prodotti alimentari in
quantita'  superiore  a  60  mg di sostanza ceduta per chilogrammo di
prodotto   o  simulante  alimentare  (mg/kg)  (limite  di  migrazione
globale).
   2.  Il  limite  di  cui  al comma 1 e' pari a 10 mg per decimetro
quadrato  di  superficie  del  materiale  o dell'oggetto (mg/dm2) nei
seguenti casi:
     a) oggetti   che   siano  recipienti  o  siano  assimilabili  a
recipienti  o  che  possano essere riempiti, di capacita' inferiore a
500 ml o superiore a 10 litri;
     b) fogli,  pellicole  o  altri  materiali  od  oggetti  che non
possono  essere  riempiti o per i quali non sia possibile valutare il
rapporto  tra  la  superficie del materiale od oggetto e la quantita'
del prodotto alimentare a contatto con essa.
   3.  I  limiti  di cui al comma 2 si applicano anche alle sostanze
riportate nell'allegato II, Sezione I, Parte B.
   4.  I  limiti  di  cui  ai  commi 1,  2 e 3 si applicano anche ai
materiali ed oggetti di cui allo articolo 9, comma 9.
   5.  I  limiti  di  migrazione specifica riportati all'allegato I,
sezioni  A  e  B,  del  decreto  26 aprile  1993, n. 220 e successive
modifiche sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm2
nei seguenti casi:
     a) oggetti   che   siano  recipienti  o  siano  assimilabili  a
recipienti  o  che  possano essere riempiti, di capacita' inferiore a
500 ml o superiore a 10 litri;
     c) fogli,  pellicole  o  altri  materiali  od  oggetti  che non
possono  essere  riempiti o per i quali non sia possibile valutare il
rapporto  tra  l'area  della superficie del materiale od oggetto e la
quantita' del prodotto alimentare a contatto con essa.
   In  tali  casi  i  limiti  espressi  in mg/kg vanno divisi per il
fattore  di  conversione  convenzionale  6  per  poterli esprimere in
mg/dm2 .
   6.  Per  i  materiali  ed oggetti di materia plastica destinati a
venire  in contatto o gia' a contatto con gli alimenti per lattanti e
bambini, disciplinati dal decreto del Ministro della sanita' 6 aprile
1994,  n.  500 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
1999,  n. 128, si applica il limite di migrazione globale di 60 mg/kg
ed  i  limiti di migrazione specifica che devono essere espressi solo
in mg/kg.
   7.  La  migrazione  delle sostanze di cui all'articolo 9, comma 7
nel  prodotto  o  simulante alimentare non deve superare il valore di
0,01  mg/kg,  misurato  con certezza statistica mediante un metodo di
analisi  conforme  all'articolo 11  del regolamento (CE) n. 882/2004.
Tale  limite  deve  essere  espresso  sempre  come concentrazione nei
prodotti  o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti,
se  strutturalmente  e  tossicologicamente  correlati, in particolare
isomeri  o  composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli
eventuali trasferimenti per controstampa (set-off)».

       
     
                              Art. 3.

 1.  L'articolo 9-ter,  come  inserito  con  l'articolo 1,  comma 1,
lettera d)  del  decreto  4 maggio  2006,  n.  227, e' sostituito dal
seguente:
 «1.  Nelle  fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al
dettaglio,  i  materiali ed oggetti di materia plastica e le sostanze
destinate   alla   loro   fabbricazione   sono  accompagnate  da  una
dichiarazione  scritta  secondo  quanto disposto dall'articolo 16 del
regolamento (CE) n. 1935/2004.
 2.  Nelle  fasi  della commercializzazione diverse dalla vendita al
dettaglio,  i  materiali  ed oggetti di materia plastica destinati ad
essere  posti  a  contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli
additivi  di  cui  all'articolo 9,  comma 5, lettera c) devono essere
accompagnati dalla dichiarazione di cui al comma 1.
 3. La   dichiarazione   di   cui  ai  commi 1  e  2  e'  rilasciata
dall'operatore  di  settore  e  contiene  le  informazioni  riportate
nell'allegato VII del presente regolamento.
 4.  L'operatore  di  settore  mette  a  disposizione dell'autorita'
competente   che   ne  faccia  richiesta  la  documentazione  atta  a
dimostrare che i materiali e gli oggetti e le sostanze destinate alla
loro  fabbricazione  sono  conformi  alle  prescrizioni  del presente
regolamento.  Tale  documentazione  contiene  condizioni  e risultati
delle  prove,  calcoli,  altre  analisi nonche' accertamenti relativi
alla sicurezza o considerazioni comprovanti la conformita».

       
         Nota all'articolo 3:
   - Si  riporta  il  testo dell'articolo 9-ter del decreto 21 marzo
1973, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
   «Art.  9-ter.  - "1. Nelle fasi della commercializzazione diverse
dalla  vendita  al  dettaglio,  i  materiali  ed  oggetti  di materia
plastica  e  le  sostanze  destinate  alla  loro  fabbricazione  sono
accompagnate  da  una  dichiarazione  scritta secondo quanto disposto
dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
   2.  Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al
dettaglio,  i  materiali  ed oggetti di materia plastica destinati ad
essere  posti  a  contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli
additivi  di  cui  all'articolo 9,  comma 5, lettera c) devono essere
accompagnati dalla dichiarazione di cui al comma 1.
   3.  La  dichiarazione  di  cui  ai  commi 1  e  2  e'  rilasciata
dall'operatore  di  settore  e  contiene  le  informazioni  riportate
nell'allegato VII del presente regolamento.
   4.  L'operatore  di  settore  mette a disposizione dell'autorita'
competente   che   ne  faccia  richiesta  la  documentazione  atta  a
dimostrare che i materiali e gli oggetti e le sostanze destinate alla
loro  fabbricazione  sono  conformi  alle  prescrizioni  del presente
regolamento.  Tale  documentazione  contiene  condizioni  e risultati
delle  prove,  calcoli,  altre  analisi nonche' accertamenti relativi
alla sicurezza o considerazioni comprovanti la conformita»".

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  Art. 4.

 1.  L'allegato  II,  sezione  I,  Parte  B,  «Additivi  per materie
plastiche»  del  decreto  21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato I
del presente regolamento.
 2.  L'allegato  IV,  sezione  I,  Parte  A,  «Determinazione  della
migrazione  globale»  del  decreto  21 marzo  1973,  come  sostituito
dall'allegato «Norme di base per la verifica della migrazione globale
e  specifica»  di cui al decreto 22 luglio 1998, n. 338 e' modificato
come segue.
   a) nell'introduzione  del  Capitolo  I  e'  inserita, in fine, la
seguente frase:
 «Per  "Alimenti  non  grassi" si intendono gli alimenti per i quali
sono previste prove di migrazione con simulanti diversi dal simulante
D».

         Nota all'articolo 4:
   Il   decreto   22 luglio   1998   n.   338  (Regolamento  recante
aggiornamento  del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la
disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale,  a  seguito del recepimento della direttiva n. 97/48/CE e'
stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 228 del 30 settembre
1998.

       
     
                              Art. 5.

 1. Il  decreto  26 aprile  1993,  n.  220, modificato da ultimo dal
decreto 4 maggio 2006, n. 227, e' modificato come segue.
   a) All'allegato I, sezione A «Elenco di monomeri e altre sostanze
di   partenza»   sono   inserite,  in  fine,  le  sostanze  riportate
nell'allegato II del presente regolamento;
   b) all'allegato I, sezione A «Elenco di monomeri e altre sostanze
di  partenza»  e'  modificata la colonna «restrizioni e/o specifiche»
per le sostanze riportate nell'allegato III del presente regolamento;
   c) l'allegato  II,  «Simulanti da impiegare per la verifica della
migrazione  dei  costituenti  dei  materiali  e  degli  oggetti»,  e'
modificato come segue:
     1) il punto 3 della «Premessa» e' sostituto dal seguente:
       «3.  Quando il segno "X" e' seguito da una barretta obliqua e
da  un  numero,  dividere  il risultato delle prove di migrazione per
tale  numero.  Nel  caso  di  alcuni  tipi di alimenti grassi, questo
numero  convenzionale,  noto  come  «coefficiente di riduzione per il
simulante  D  (DRF)»  viene  utilizzato  in  modo  da tener conto del
maggior   potere   estraente   del   simulante   rispetto   a  quello
dell'alimento».
     2)  dopo  il  punto  4 della «Premessa» e' inserito il seguente
punto 4 bis:
       «4 bis. Se dopo il segno "X" compare tra parentesi la lettera
"b", la prova va effettuata con etanolo al 50% (v/v)»;
     3) il punto 7 della tabella e' sostituito dal seguente.

               ---->  Vedere tabella a pag. 8  <----

   d) all'allegato III, sezione 1, lettera D «Ulteriori disposizioni
applicabili  nella  verifica  del rispetto dei limiti di migrazione»,
dopo il punto 2 sono inseriti i punti 2-bis e 2-ter e dopo il punto 5
sono  inseriti  i  punti  5-bis  e  6, riportati nell'allegato IV del
presente regolamento.

       
         Nota all'articolo 5:
   Per i riferimenti al decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220,
e al decreto ministeriale 4 maggio 2006 n. 227 si vedano le note alle
premesse.

       
     
                              Art. 6.

 1. Il decreto 15 giugno 2000, n. 210, e' modificato come segue:
   a) l'allegato  II  e'  sostituito  dall'allegato  V  al  presente
regolamento;
   b) l'allegato  III  e'  sostituito  dall'allegato  VI al presente
regolamento.

       
         Nota all'articolo 6:
   Per  i  riferimenti al decreto ministeriale 16 giugno 2000 n. 210
si vedano le note alle premesse.

       
     
                              Art. 7.

 1.    E'    consentita    a   partire   dal   1° maggio   2008   la
commercializzazione  e  l'impiego  di  materiali e oggetti di materia
plastica  destinati  a  venire  a contatto con gli alimenti, conformi
alle disposizioni del presente regolamento.
 2.  E'  vietata  a  partire  dal 1° luglio 2008, limitatamente agli
ftalati  individuati  con  il numero REF 74560, 74640, 74880, 75100 e
75105,  la  produzione  e  l'importazione  di  materiali e oggetti di
materia  plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti, non
conformi   alle   restrizioni   ed   alle   specifiche  del  presente
regolamento.
 3.  E'  vietata  a  partire  dal 1° luglio 2008, limitatamente alle
sostanze  individuate  con  il numero REF 30340, 30401, 36640, 56800,
76815,  76866,  88640  e  93760,  la  produzione  e l'importazione di
coperchi  muniti di guarnizioni non conformi alle restrizioni ed alle
specifiche del presente regolamento.
 4. E' vietato impiegare nella produzione di materiali ed oggetti di
materia plastica la sostanza azodicarbammide, avente numero REF 36640
e numero CAS 000123-77-3.
 5.  Fatto  salvo  quanto  disposto  ai  commi 2 e 3 la produzione e
l'importazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a
venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni del
presente  regolamento,  ma  conformi  alle disposizioni preesistenti,
sono consentite fino al 1° maggio 2009.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 24 settembre 2008
                          per Il Ministro
                    Il Sottosegretario di Stato
                              Martini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2008
 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 398

 
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