Visibilità impedita da cose o persone durante la guida

 

Se la visibilità all’interno di un veicolo è limitata da oggetti posso essere multato? In base a quale articolo? Grazie.

RISPOSTA

L’art. 169, commi 1 e 10, del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) dice che in tutti i veicoli a motore, adibiti al trasporto di persone, animali ed oggetti, il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida e non deve avere la visibilità impedita da cose o persone (sanzione amministrativa € 68,25 e sanzione accessoria della decurtazione di 1 punto patente). Se sul veicolo in questione risulta montato ed efficiente anche il secondo retrovisore esterno (lato destro), la visibilità non viene più considerata limitata. E’ bene ricordare che il secondo retrovisore esterno è facoltativo, ma quando il retrovisore, lato conducente, non consente di vedere una larghezza di almento 20 mt. fino alla distanza di 60 mt. alle spalle dello stesso conducente, sono obbligatori 2 specchi esterni, uno per lato (a volte sono annotati sulla carta di circolazione).

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