Violazioni stradali commesse all’estero

Quando arriva un verbale relativo ad una violazione al Codice della Strada commessa in Italia con un nostro veicolo basta prendere atto, leggendolo, dell’importo da pagare, come e entro quando, e come fare un eventuale ricorso così come sappiamo, anche, a volte, per esperienza diretta, che, in caso di mancato pagamento, la sanzione aumenta notevolmente per effetto della norma, delle spese, degli aggi e degli interessi.

Quando invece siamo stati all’estero e ci viene contestata una violazione con rilascio del verbale o dopo essere rientrati ci arriva un verbale…. che fare? In genere lo archiviamo…. rectius….lo cestiniamo

Dimentichiamoci la favola, vera una volta, che possiamo ignorare il tutto anche se il quadro sanzionatorio non è ancora del tutto chiaro e completo come per una violazione accertata in Italia.

LA DIRETTIVA EUROPEA

Se prima la conoscenza del proprietario di veicolo straniero era piuttosto complessa (valevole sia per l’Italia nei confronti di un veicolo straniero che per un Paese estero per un veicolo italiano) ora la situazione è cambiata in quanto con decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 37 l’Italia ha recepito una decisione del Consiglio dell’Unione Europea (2005/214/GAI) che prevede il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell’UE, incluse le infrazioni al codice della strada.

E’ stato previsto, infatti, un sistema di interscambio dei dati di immatricolazione dei veicoli che circolano in Europa cosicché se commettiamo una infrazione nell’ambito della Comunità Europea, i nostri dati verranno richiesti dallo Stato in cui abbiamo effettuato la violazione al nostro Stato di residenza.

Quindi, una volta ottenuto il nostro dato riceveremo il relativo verbale e quindi….ignorarlo …..può non essere conveniente perché potremmo rischiare anche il pignoramento dei beni.

LA CIRCOLARE MINISTERIALE

Il 12 settembre scorso è intervenuto il Ministero dell’Interno con circolare Prot. n. 300/A/6806/17/111/44 dal titolo  “Interscambio dei dati identificativi dei veicoli immatricolati nei Paesi UE, in base alla Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sostituita dalla Direttiva(UE)2015/413 dell’11 marzo 2015, recepita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014,n.37” a mettere alcuni punti fermi.

Afferma la circolare che uno dei più importanti fattori della politica di miglioramento dei livelli di sicurezza stradale è ritenuto, da parte delle Istituzioni dell’UE, l’uniforme applicazione delle sanzioni per le infrazioni gravi alla disciplina della circolazione stradale commesse nel territorio dei Paesi membri, ma, spesso, l’effettiva applicazione delle sanzioni incontra serie difficoltà se le violazioni sono state accertate da remoto ed in uno Stato membro diverso da quello d’immatricolazione del veicolo.

Al fine di agevolare l’applicazione transfrontaliera di tali sanzioni, in particolare quelle connesse ad incidenti stradali gravi, è stata emanata la Direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , e realizzato un sistema di scambio di informazioni, definito Cross Border, per alcune specifiche infrazioni, che consente allo Stato membro in cui è stata commessa l’infrazione di conoscere i dati identificativi degli intestatari dei veicoli immatricolati negli altri Paesi UE.

La citata Direttiva 2011/82/UE, poi integralmente sostituita dalla Direttiva UE 2015/413, è stata recepita nell’ordinamento italiano, come già anticipato sopra, con il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21 marzo 2014, in vigore dal 22 marzo 2014.

Le norme citate e la relativa procedura si applicano solo a comportamenti, valutati particolarmente pericolosi per la sicurezza della circolazione stradale, e cioè alle infrazioni in materia di:

  • eccesso di velocità,
  • mancato uso della cintura di sicurezza e del casco protettivo,
  • passaggio ad un semaforo proiettante luce rossa,
  • guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti,
  • circolazione su una corsia vietata,
  • indebito uso di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Per attivare la procedura di scambio delle informazioni sono stati creati i punti di contatto, cioè l’autorità designata da ciascun Stato membro per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli che per l’Italia, ovviamente, è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione. Questo punto, come gli omonimi europei, garantiscono, reciprocamente, la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli e degli intestatari contenuti nei propri archivi nazionali, mediante l’utilizzo del numero completo della targa.

Per l’Italia,  la Direzione Generale per la Motorizzazione ha reso disponibile sul proprio portale www.ilportaledellautomobilista.it apposita applicazione informatica, il cui accesso è consentito, a titolo gratuito, a tutti gli organi di polizia, sia a quelle già accreditate sul portale per i procedimenti relativi alla patente a punti, sia a quelle autorizzate alla consultazione dei dati sui veicoli immatricolati in Italia.

La Direttiva europea già citata ha introdotto un obbligo di informazione sulle conseguenze giuridiche dell’infrazione a carico dell’intestatario del veicolo o della persona altrimenti ritenuta di averla commessa nella lingua (o nelle lingue ufficiali) dello Stato d’immatricolazione del veicolo che non sostituisce ma integra l’atto da notificare. Tace, invece, la Direttiva sulle modalità di pagamento e riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, soprattutto sulla fase di riscossione coattiva.

La lettera informativa specifica il veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione, include ogni informazione utile quale, in particolare, la tipologia di violazione tra quelle definite sopra, il luogo, la data e l’ora della stessa, l’articolo del Codice della Strada, la sanzione principale ed accessoria, nonché, ove opportuno, i dati del dispositivo eventualmente utilizzato per rilevare l’infrazione.

Alla lettera in parola è allegato un modulo di risposta con il quale l’intestatario del veicolo può:

– confermare di aver commesso l’infrazione rilevata, perfezionando in tal modo, unitamente all’atto di avvenuta consegna da parte dell’ufficio postale, la notifica del verbale;

– disconoscerla illustrandone i motivi, senza che ciò, tuttavia, costituisca ricorso al verbale, i cui rimedi giurisdizionali e amministrativi continueranno ad essere quelli in vigore, da attivare, eventualmente, separatamente;

– indicare le generalità e i dati della patente dell’effettivo conducente.

Dal combinato disposto degli articoli 14 e 16 del Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 ciascuno Stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari ed extragiudiziali alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Le norme comunitarie e convenzionali internazionali non consentono, ad oggi, di attivare efficaci strumenti di riscossione coattiva all’estero, mediante i quali incassare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria qualora il trasgressore o l’obbligato in solido, residenti in altri Paesi, non abbiano provveduto al loro pagamento ma la soluzione, in un prossimo futuro, secondo la circolare, potrà essere rappresentata dal Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 37, attuativo della Decisione-quadro del Consiglio n. 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, che prevede, infatti, che una decisione definitiva, che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica che risiede o dimora, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel territorio di uno dei Paesi UE, o in esso dispone di beni o di un reddito, sia trasmessa all’Autorità competente di tale Stato per darvi esecuzione.

Le sanzioni pecuniarie cui si fa riferimento riguardano non solo quelle conseguenti ai provvedimenti penali di condanna, bensì varie altre tra cui, parrebbe, le sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Nella maggior parte dei Paesi europei, proprio a causa dell’inefficace sistema di riscossione all’estero, risulta che gli stranieri fermati debbano pagare le sanzioni subito, pena il ritiro dei documenti o il sequestro del veicolo. Del resto la stessa Italia ha messo in campo, da tempo, l’articolo 207 del cds che afferma che quando con un veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, l’importo della sanzione e nel caso non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli deve versare all’agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione (il minimo se il veicolo è dell’UE o SEE). In mancanza del versamento della cauzione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo é sottoposto a fermo amministrativo a spese del responsabile della violazione.

Risulta anche che, a parte il caso svizzero, che trasforma il debitore in un imputato, usando i più rodati accordi di collaborazione penale, diversi Stati europei stilino delle black list dei debitori stranieri e se il trasgressore ritorna nel Paese in questione, e ha la sfortuna di venire fermato, sarà chiamato a pagare le vecchie sanzioni, più penali salatissime. La minaccia di non poter più tornare nel paese straniero in cui il conducente di un veicolo è stato sanzionato, si è rivelato lo strumento più formidabile per spingere i trasgressori stranieri a pagare. Soprattutto per Stati a forte transito quali Austria, Ungheria e Slovenia. Ma non tutti i Paesi sono attrezzati informaticamente e normativamente per esigere il pagamento di vecchie sanzioni dallo straniero di ritorno.

CONCLUSIONI

Ovviamente il primo invito è a non commettere violazioni perché ne va della propria o dell’altrui sicurezza ma siccome tutti si sbaglia, conviene risolvere subito il problema, pagando, se ovviamente abbiamo sbagliato, quanto meno ad evitare l’arrivo di un verbale, sicuramente con importi maggiorati, dal quale può essere difficile difendersi.

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
19 settembre 2017

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