Utilizzo sistemi elettronici rilevamento violazioni

Salve, gradirei sapere quale legge ha introdotto l’utilizzo dei sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni al C.d.S. Nel ringraziare, saluto distintamente.

RISPOSTA
er quanto concerne l’accertamento del superamento dei limiti di velocità mediante apparecchiature elettroniche, il riferimento è l’articolo 345, regolamento di esecuzione c.d.s, che stabilisce:
Art. 345
(Art. 142 c.d.s.)
Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità
1. Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente.
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.
3. Il controllo dell’osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell’articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
4. Per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all’articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.
Trattando di utilizzo dei sistemi elettronici di rilevamento delle violazioni, bisogna riferirsi anche al decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con legge 1° agosto 2002, n. 168.
In particolare, l’articolo 4 disciplina l’utilizzo e l’installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148, del codice della strada, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, codice della strada, e sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, codice della strada, ovvero su singoli tratti di esse, purchè, q ueste ultime individuate con apposito decreto del prefetto.
Nei casi indicati, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell’articolo 45, comma 6, codice della strada
Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi citati, non vi e’ l’obbligo di contestazione immediata di cui all’articolo 200, codice della strada.
Infine, per completezza dell’informazione, è opportuno citare il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n.250, concernente “Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell’articolo 7, comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127”, il quale appunto disciplina le procedure per l’ autorizzazione alla installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni.

dott. MASSAVELLI Marco
Ottobre 2010

Potrebbero interessarti anche...