Turnazione degli appartenenti alla Polizia Locale – parere ARAN


Di seguito il parere dell’ARAN n. 2222 del  20/3/2019 con il quale risponde ad alcuni quesiti relativi alla turnazione degli appartenenti Polizia Locale

Nel merito dei quesiti formulati, relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

  1. la disciplina del turno, ai sensi dell’art.23 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, presuppone l’effettiva rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite (antimeridiane e pomeridiane: un lavoratore rende la prestazione, ad esempio, dalle 8.00 alle 14,00 e l’altro dalle 14,00 alle 20,00) sul medesimo posto di lavoro, in base alle esigenze organizzative dell’ente, per assicurare il rispetto dell’orario di servizio e quell’alternanza mattina – pomeriggio (eventualmente sera), ipotizzata dalla disciplina contrattuale. Tale presupposto non si può ritenere sussistente nella particolare fattispecie prospettata in quanto da un lato è prevista una forma di rotazione di due dipendenti nel corso della settimana, ma per alcuni giorni alcune articolazioni orarie giornaliere sono assicurate dal responsabile del servizio, che comunque, alla luce del proprio orario di servizio, certamente non può considerarsi in turno. Infatti, lo stesso è chiamato a rispettare un orario ordinario di lavoro, articolato sempre in tutti i giorni della settimana nelle ore antimeridiane e pomeridiane, salvo il sabato, nel rispetto del vincolo delle 36 ore settimanali. Ciò comporta, il venir meno della riconduzione al regime delle turnazioni anche dell’orario degli altri lavoratori, in quanto mancherebbe nelle giornate del lunedì e del sabato quella rotazione degli stessi tra mattino e pomeriggio che caratterizza il turno;
  2. non vi sono osservazioni, data la risposta negativa alla prima problematica;
  3. non vi sono osservazioni, data la risposta negativa alla prima problematica. Su di un piano generale, a prescindere dalla fattispecie in esame, la scrivente Agenzia in passato, nell’orientamento applicativo RAL 1786 (consultabile sul sito istituzionale: www.aranagenzia.it, Orientamenti Applicativi, Comparti , Regioni ed Autonomie.
  4. date le caratteristiche e le finalità dell’organizzazione del lavoro per turni, la scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi ha sempre escluso sovrapposizione delle prestazioni in turno;
  5. la sovrapposizione è ammessa (art.23, comma 3, lett.b), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018) solo ove di durata parziale e limitata per soddisfare solo le eventuali esigenze connesse allo scambio di consegne; la non sovrapposizione delle articolazioni orarie del personale cessante e di quello subentrante è configurata dalla disciplina contrattuale come criterio essenziale per la sussistenza di una organizzazione del lavoro per turni ed il pagamento della relativa indennità;
  6. la scrivente Agenzia, in precedenti orientamenti applicativi, ha già avuto modo di precisare che, in presenza di una organizzazione del lavoro per turni, nel rispetto della disciplina dell’art.23 del CCNL del 21.5.2018, che coinvolge solo due  lavoratori,  nel caso di assenza saltuaria di uno dei due, a  qualunque  titolo  (per  ferie,  malattia, permessi od altro), non modifica sostanzialmente la condizione di “turnista” dell’altro lavoratore. Al “turnista” presente e che ruota da solo sulle due articolazioni  orarie  in turno previste, pertanto, compete sempre l’indennità stabilita dal conuna 5 del  citato art.23 del CCNL del 21.5.2018, anche se  l’erogazione  del  servizio,  da  un  punto  di vista sostanziale, non viene garantita per le I O ore  richiesta  dalla  disciplina contrattuale;
  7. come già evidenziato in numerosi precedenti orientamenti applicativi, consultabili
  8. anche sul sito istituzionale dell’Agenzia, ad avviso della scrivente Agenzia, se il turno è stato articolato sui giorni lavorativi della settimana (cinque o sei, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti m tale arco temporale e, conseguentemente, tali giornate per i turnisti devono considerarsi lavorative, con diritto alla corresponsione della sola indennità di turno festivo.

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