Street food -Motoveicolo uso commercio – normativa tecnica e amministrativa

Di seguito il Decreto Dirigenziale 07.08.2018, n. 315 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione 3, avente la normativa tecnica ed amministrativa relativa alla immatricolazione dei motoveicoli ad uso speciale allestiti per uso negozio quelle che oramai dilagano e utilizzate per lo street food. Nel Codice della Strada e il relativo regolamento di esecuzione era riferita ai soli autoveicoli ed ai rimorchi.

Il decreto dirigenziale introduce all’articolo 1 la possibilità di allestire i «motoveicoli a tre o quattro ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi e funzionali all’attività di vendita al dettaglio» tale destinazione d’uso specifica a negozio deve essere riportata sulla carta di circolazione del veicolo.

Il decreto prescrive inoltre che i motoveicoli da destinare ad uso negozio debbono essere conformi alle categorie internazionali L5e, L6e2 o L7e di cui all’articolo 47 comma 2, lettera a) del codice della strada quindi anche i quadricicli leggeri, cioè i ciclomotori a quattro ruote.

Questi veicoli possono essere dotati di scaffalature ed attrezzi adatti al tipo di vendita effettuata che devono però essere contenuti in una struttura chiusa.

Sulla carta di circolazione eve essere indicata la tara e la portata calcolata secondo quanto riportato nella scheda tecnica del citato decreto.

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