Sospensione licenza esercizio di vicinato da parte del questore

La legge 18 aprile 2017, n. 48 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”. (GU n.93 del 21-4-2017) ha disposto, con l’articolo 12-bis comma 1, un’aggiunta all’articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18.6.1931 n. 773. Il nuovo testo (in grassetto l’aggiunta), dal 22 aprile scorso, afferma

Articolo 100
Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata

Seguendo il filo generale dei concetti del decreto sicurezza si individuano gli obiettivi primari tesi alla sicurezza delle città, alla vivibilità dei territori e al decoro urbano, anche l’articolo 12-bis impone un altro tassello nel tentativo di raggiungere lo scopo. L’articolo 100 del TULPS faceva riferimento alla possibilità del Questore di sospendere la licenza di un esercizio, intendendo per esercizio, il cosiddetto esercizio pubblico e cioè bar, ristorante, pub, discoteca ecc. che, prima, avevano la necessità di ottenere apposita licenza. Con la variazione normativa, decreto legislativo 114/98 e le relative leggi regionali, le licenze dei pubblici esercizi sono state trasformate in autorizzazioni, per quanto i due termini ormai abbiano significati simili. Ma, sempre con l’avvento del decreto Bersani (il già richiamato D.L.vo 114/98) e le successive leggi regionali, competenti in materia commerciale, sono stati definiti anche gli esercizi di vicinato (il negozio sotto casa, per intenderci) che si apre, normalmente, con una semplice comunicazione al comune, nonché le medie e grandi strutture di vendita, che si aprono con autorizzazione, e che vanno dai supermercati alle grandi gallerie commerciali. La differenza fra gli esercizi di vicinato e le medie e grandi strutture di vendita si differenziano per le relative superfici che variano da regione a regione. Tornando al tema, il Questore non ha più solo la competenza a sospendere e revocare la licenza dei pubblici esercizi ma anche quella degli esercizi di vicinato anche se non si comprende perché:

1 – non si è provveduto a variare o integrare il termine licenza con autorizzazione o comunicazione o scia (segnalazione certificata inizio attività);

2 – ci si è fermati ad individuare l’esercizio di vicinato invece di comprendere tutti gli esercizi commerciali.

Per terminare si solleva qualche dubbio sull’applicabilità della reiterazione che, se ricollegabile, come si ritiene, all’articolo 8-bis della legge 689/81,  un possibile pagamento in misura ridotta della sanzione disapplica il formarsi della reiterazione con l’impossibilità, in pratica, di formarsi e quindi l’impossibilità, per il Questore, di poter far sospendere l’attività e chi ha un’attività sicuramente cercherà tutte le vie possibili, legali e lecite, per non chiuderla.

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
maggio 2017

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