I sistemi di ritenuta per bambini obblighi ed esenzioni: novita’ per il 2017

         Gli obblighi relativi ai sistemi di ritenuta per bambini sono stati introdotti per la prima volta in Italia da una legge del 1988 e successivamente sono stati inclusi nel Nuovo Codice della Strada. Rispetto alla prima stesura del Codice anche l’uso dei sistemi di ritenuta ha subito modifiche e le ultime in ordine di tempo sono state apportate dal decreto legislativo di recepimento degli aggiornamenti della direttiva CE e sono entrate in vigore il 14 aprile 2006.

         Rispetto alla precedente formulazione di legge (che prevedeva per i bambini di età inferiore a 12 anni e di statura inferiore a 1,50 metri, l’obbligo di usare i sistemi di ritenuta loro destinati) non si fa più riferimento al limite di età superiore, ma solo ai 3 anni ed al limite della loro statura; ne consegue che i bambini di più di 3 anni con altezza uguale o superiore a mt. 1,50 potranno essere trattenuti dalle normali cinture per gli  adulti.

         Inoltre scompare la deroga generale precedentemente concessa di trasportare i bambini sotto i 3 anni, accompagnati da persona di età non inferiore a 16 anni, sui sedili posteriori di quei veicoli sui quali non è disponibile alcun sistema di ritenuta; adesso come regola generale sulle autovetture, autobus e autocarri, sprovvisti di idonei sistemi loro destinati, i bambini al di sotto dei 3 anni non possono viaggiare, a nulla vale l’eventuale presenza di un accompagnatore.

          Resta invece possibile trasportare i bambini di statura inferiore al 1,50 m sugli autoveicoli in servizio pubblico (taxi e noleggio con conducente) senza usare sistemi di ritenuta a condizione che siano seduti sui sedili posteriori e che siano accompagnati da persona di età non inferiore ai 16 anni.

RIASSUMENDO
  • I lattanti o bambini fino a 1,50 mt. di altezza che viaggiano su autovetture (cat.M1) o autocarri di qualsiasi portata (Cat.N1/2/3) devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta.
  • I sistemi di ritenuta (seggiolini o adattatori) devono essere omologati per il trasporto di bambini di peso corrispondente a quello del bambino trasportato e devono essere montati nei modi e posizioni indicati nelle relative istruzioni.
  • Al raggiungimento dell’altezza di 1,50 mt. o del peso limite di omologazione dei dispositivi di ritenuta (Kg.36) i bambini saranno considerati alla stregua degli adulti e dovranno indossare le normali cinture di sicurezza come questi ultimi.

IMPORTANTE

E’ vietato trasportare bambini su seggiolini di sicurezza rivolti all’indietro montati su sedili passeggeri protetti da air bag frontale quando non sia possibile disattivare tale sistema di protezione.

Nelle tabelle seguenti si riportano gli obblighi relativi ai dispositivi in relazione alla statura ed all’età dei bambini trasportati.

FINO A 3 ANNI ( OVVIAMENTE  STATURA INF. A 1,50 M)

Solo su seggiolini omologati (con air bag disattivato se rivolti all’indietro) ; se non disponibili non possono viaggiare (deroga al divieto solo su taxi e noleggio con conducente accompagnati da passeggero di età non inferiore ai 16 anni)

OLTRE I 3 ANNI ( STATURA INF. A 1,50 M)

Su seggiolini omologati (con air bag disattivato se rivolti all’indietro) o adattatori per le cinture di sicurezza (deroga al divieto solo su taxi e n.c.c. accompagnati da passeggero di età non inferiore ai 16 anni)

OLTRE I 3 ANNI ( STATURA UGUALE O SUP. A 1,50 M)

Normali cinture di sicurezza in dotazione

TIPI DI DISPOSITIVI E OMOLOGAZIONI
Esistono due tipi di dispositivi di ritenuta

  • Seggiolini: si tratta di seggiolini che vengono fissati ai sedili dell’auto per mezzo delle normali cinture di sicurezza;
  • Adattatori: si tratta di dispositivi che, rialzando la seduta del bambino, permettono l’uso delle normali cinture di sicurezza.

Tutti i modelli di dispositivi, comunque, devono essere di tipo omologato in base alla normativa vigente, che è rappresentata dal regolamento ECE44 e che prevede cinque classi di dispositivi, ripartite in base alle fasce di peso dei bambini che possono utilizzarli.

CLASSEFASCIA DI PESO
Gruppo 0fino a 10 kg
Gruppo 0+fino a 13 kg
Gruppo 1da 9 a 18 kg
Gruppo 2da 15 a 25 kg
Gruppo 3da 22 a 36 kg

Si tenga presente, comunque, che esistono dispositivi che coprono più di un gruppo: per esempio, un seggiolino con la sigla “Gruppo 0/1” sarà utilizzabile per bambini di qualunque peso fino a 18 kg.

LE SANZIONI

Le violazioni in merito ai sistemi di ritenuta sono tre e cioè:

  1. Il bambino non è trattenuto da un sistema di ritenuta;
  2. Il bambino è trattenuto da un sistema di ritenuta non omologato;
  3. il bambino è trattenuto da un sistema di ritenuta non adeguato al suo peso.

Della violazione risponde il conducente o chi é tenuto alla custodia del minore se presente sul veicolo.

VIOLAZIONEPAGAMENTO ENTRO CINQUE GIORNI CON LO SCONTO DEL 30%PAGAMENTO DAL SESTO AL SESSANTESIMO GIORNODETRAZIONE PUNTI PATENTE CONDUCENTESOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA *
MANCATO USO DI UN SISTEMA DI RITENUTA O USO DI SISTEMA DI RITENUTA NON OMOLOGATO O USO DI SISTEMA DI RITENUTA NON ADEGUATO 56.7815DA QUINDICI GIORNI A DUE MESI AL CONDUCENTE INCORSO, IN UN PERIODO DI DUE ANNI, IN UNA VIOLAZIONE PER ALMENO DUE VOLTE

* NEL CASO DI SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA NON E’ AMMESSO IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE CON LO SCONTO DEL 30%

PROTEGGERE I PIÙ PICCOLI: UN DOVERE IRRINUNCIABILE

         I bambini, a bordo di un veicolo, sono i passeggeri più vulnerabili; in caso di incidente stradale subiscono lesioni proporzionalmente più gravi degli adulti. Malgrado che ciò sia facilmente intuibile, non è raro veder circolare veicoli sui quali i bambini vengono trasportati senza fare uso di alcun sistema di ritenuta, magari addirittura liberamente seduti nei posti anteriori. La pericolosità di queste situazioni viene spesso sottovalutata anche da genitori che, in molte altre circostanze, sono soliti adottare ogni tipo di precauzioni per salvaguardare la sicurezza dei figli.
Spesso, poi, sono gli adulti che danno per primi il cattivo esempio, omettendo di fare uso loro stessi delle cinture di sicurezza e dimenticando che i bambini osservano attentamente il loro comportamento.
Va anche detto che i seggiolini sono ideati in modo da garantire, oltre alla sicurezza, anche la posizione più corretta del bambino in relazione alla sua età, fattore particolarmente importante per i più piccoli.
Ecco quindi una serie di raccomandazioni che dovrebbero essere rigorosamente seguite quando si trasportano dei bambini in auto:
– usare sempre un idoneo sistema di ritenuta:
– gli incidenti stradali non sono prevedibili;

 – il fatto di circolare in città o per una breve percorrenza, per esempio, non costituiscono di per sé una condizione di sicurezza:

 – è indispensabile, inoltre, che l’uso dei sistemi di ritenuta divenga una costante abitudine fin dall’inizio;

 – eventuali deroghe, infatti, disorientano i bambini, che non riescono con facilità a interpretarne i motivi:

 – per lo stesso motivo è utile far vedere ai bambini che gli adulti in auto con loro fanno uso delle cinture di sicurezza.

VERIFICARE ATTENTAMENTE I SEGGIOLINI USATI

         Un seggiolino usato, se omologato molti anni addietro, può non avere i requisiti di sicurezza di quelli che vengono prodotti attualmente. Spesso, poi, non è accompagnato dalle istruzioni per l’uso, che contengono informazioni indispensabili per installarlo e usarlo con sicurezza. Se non si è più che certi della sua provenienza, non si può escludere che abbia subito urti o trattamenti impropri che abbiano diminuito la sua resistenza, anche se ciò non è rilevabile visivamente. Le cinghie e le relative fibbie sono in ogni caso le parti da verificare con maggiore attenzione; quando siano ancora disponibili presso i rivenditori, è conveniente provvedere alla loro sostituzione.

LE NOVITA’ DA GENNAIO 2017

         A partire da gennaio 2017 entrerà in vigore la norma ECE R44-04 che coinvolge i bambini fino a 125 centimetri di altezza e che dovranno obbligatoriamente essere protetti da un rialzo con schienale.

Dr. Franco Simoncini

Dirigente/Comandante Polizia Municipale a r.

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