IL SISTEMA

1 – IL SISTEMA

L’introduzione del sistema della patente a punti, dal  1° luglio 2003, riferito inizialmente solo alla patente di guida e poi esteso al CAP, alla CQC e al CIC, costituisce il segno di una maggiore attenzione alla sicurezza della circolazione stradale, frutto di un nuovo rigore davanti a determinati comportamenti illeciti considerata la loro maggiore pericolosità rispetto ad altri. Il sistema non è definito una sanzione accessoria, come altre presenti nel codice della strada, anche se, in realtà, lo è. Il sistema non è una invenzione italiana ma nasce dall’esperienza di molti stati europei e non solo, anche se con modi e forme diverse.

Il concetto da cui nasce la patente a punti è quello secondo il quale la perdita totale del punteggio formalizza il dubbio sulla persistenza dei requisiti psicofisici e tecnici richiesti per la guida da parte del conducente e giustifica la revisione della patente di guida.

Fermi restando la sanzione pecuniaria e quelle  accessorie (dal fermo alla confisca del veicolo, dalla sospensione alla revoca della patente) è stata aggiunta la decurtazione dei punti, un sistema che ha dato i suoi frutti, quanto meno all’inizio, anche se, attualmente, per vari motivi, la situazione, secondo il parere dei più,  si è affievolita.

La patente a punti è stata istituita dall’art. 7 D.L. vo n. 9/2002 che ha introdotto l’articolo 126bis del codice della strada che, tuttavia, prima della sua entrata in vigore, fissata per il 30.6.2003, è stato modificato dal D.L. n. 151/2003 e, successivamente, con la legge di conversione 1.8.2003 n. 214, oltre ad altri interventi posteriori che non serve, in questo momento, ricordare e che hanno provveduto ad effettuare piccole ma importanti variazioni, fra le quali l’estensione del sistema al CIC, alla CQC e al CAP,  fino ad arrivare alla situazione attuale.

Con l’istituzione della patente a punti e con le variazioni successive, sono stati dotati di 20 punti:

  • tutte le patenti di guida rilasciate fino al 30 giugno 2003
  • tutte le patenti di guida rilasciate da quel momento in poi (attualmente AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, CIE, C, CE, D1, D1E, D, DE );
  • tutti i CIC (Certificato per la guida dei ciclomotori) ora patente AM, tramite legge n. 94/2009 ;
  • tutte le CQC (Carta di Qualificazione del conducente), tramite legge 32/2005;
  • tutti i CAP (CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE) tipo KB, tramite legge 32/2005.

I punteggi sono annotati nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il punteggio diminuisce a seconda delle violazioni contestate e quando la dotazione di punteggio si esaurisce occorre sostenere un esame di revisione della patente (con prove di teoria e guida).

Il punteggio può essere, però, integrato da parte dell’interessato o essere integrato e/o aumentato, per legge, fino al massimo di 30 punti.  Vediamo il “movimento” del punteggio. I punti:

  • vengono decurtati da 1 a 10 (per precisione tutti ma non i punti 7 e 9) per ogni violazione, riportata nella tabella dell’art. 126 bis codice della strada, per un massimo di 15 punti anche se vengono accertate, contemporaneamente, più violazioni, il cui punteggio, sommato, superi i 15 punti, fermo restando che ci sono delle limitazioni a questo sistema che vedremo più avanti;
  • vengono reintegrati fino ai 20 punti iniziali, quando, perso un certo numero di punti, ma non tutti, non si commettono infrazioni per 2 anni;
  • vengono reintegrati di 6 punti per le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE e di 9 per i titolari di CAP o CQC unitamente a patente B, C, CE, D, DE e alle patenti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE se l’interessato segue appositi corsi prima che si esaurisca il punteggio;
  • vengono aumentati di 2 punti se, nel corso di un biennio, non vengono accertate violazioni che comportano decurtazione di punteggio, fino a raggiungere un massimo di 30 punti.

 

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante
Polizia Municipale a/r

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