Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città 2°parte

Leggi la 1° parte

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017,n.14 (G.U. n. 42 del 20.2.2017)
convertito, con modificazioni, nella
LEGGE 18 aprile 2017,n.48 (G.U. n. 93 del 21.4.2017)
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
in vigore dal 22/04/2017

COSA DICE LA LEGGE

Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono

– concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell’aggiornamento professionale del personale della polizia locale;

– sostenere, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l’adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

 

Su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati:

– interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano, adottati tramite appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, con i seguenti obiettivi:

– prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza;

– promozione e tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

– promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di aree urbane su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell’art. 9, comma 3;

promozione dell’inclusione,della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Per l’analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, è istituito un comitato metropolitano,

formato da

  • prefetto e dal sindaco metropolitano, che lo presiedono,
  • sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano,
  • sindaci dei comuni interessati;
  • soggetti pubblici o privati dell’ambito territoriale interessato.

 

LE OSSERVAZIONI CHE POSSIAMO FARE

Pare più che altro, in questo frangente, trattarsi di una miriade di ipotesi e di interventi tutti da verificare. Cominciamo col dire che c’è un comitato metropolitano che coinvolge tutti o comunque tanti soggetti, ivi compresi soggetti pubblici e privati che potranno essere invitati a seconda delle esigenze e dei progetti da realizzare. La mancanza della presenza del Questore non deve apparire strana ma sta a significare, secondo chi scrive, che i compiti vengono trasferiti, appunto, come scritto, dal questore ai sindaci. Nulla si dice, invece, della partecipazione della polizia locale per cui i rispettivi sindaci dovranno accettare iniziative senza interpellare i loro comandanti o responsabili di servizio della loro polizia. Si ritiene comunque, che pur non essendo invitati a partecipare, almeno nel testo di legge, nulla osti che la polizia locale possa rientrare in quei soggetti pubblici appena ricordati e che, inoltre, il sindaco si faccia accompagnare dal proprio responsabile che sicuramente non sarà lasciato fuori dalla porta. Né potrebbe essere altrimenti dal momento che si parla di formazione e aggiornamento professionale del personale della polizia locale per cui non si vede come non possa partecipare alle decisioni, anzi ai patti che i rispettivi sindaci dovranno fare con i prefetti competenti oltre a promettere l’adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

La norma poi continua prevedendo che su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati una serie di obbiettivi tramite i patti ricordati fra Sindaco/Prefetto che la polizia locale ha già conosciuto, in tempi abbastanza ormai lontani, senza tuttavia che dessero i risultati sperati. Ovviamente gli obbiettivi e gli intenti per raggiungere una sicurezza integrata sono tanti e di alto livello anche se, ora, sono sulla carta e quindi dovremo verificare sul campo la loro fattibilità per cui si rinvia il lettore, comunque, alla lettura dei relativi passaggi per poi verificare quanto verrà trasferito in azioni vere e proprie.

Rimane tuttavia importante la definizione di sicurezza urbana definita, appunto, come  “il bene pubblico che  afferisce alla vivibilità e al decoro delle città” un bene da tutelare, addirittura da perseguire, fornendo l’elencazione delle attività che ne permettano l’affermazione.

 

20 MAGGIO 2017

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r

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