Segnalazione dell’autovelox precedente all’accesso stradale

Spett.le Vigileamico. Ho ricevuto un verbale per autovelox per aver superato La soglia consentita su un tratto di strada extraurbano principale (di cui All’art. 2, comma 2, lett. A-b d.l. 30/4/92, n.285). Dal punto della mia Immissione su tale strada (un incrocio semaforico regolato in uscita dal mio Comune di residenza) al punto della posizione dell’autovelox (1,5 km circa) Non è presente nessun avviso di controllo elettronico della velocità come Invece dovrebbe essere secondo l’art.4 legge 183 del 6/8/02. Tale Segnalazione è invece posta a monte del suddetto incrocio e quindi non Visibile poichè precedente. E’ proponibile un ricorso? Grazie.

RISPOSTA

Facciamo chiarezza:
La legge 183 del 02 Agosto 2002 a cui Lei fa riferimento tratta di: Disciplina degli emolumenti per i componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale”pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 Agosto 2002 e nulla c’entra con quanto da Lei accennato. Forse Lei voleva fare riferimento all’ articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 6.8.2002
Vediamo cosa dice quindi l’art. 4:1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi’ utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
La circolare N.300/A/1/54584/101/3/3/9 Roma, 3 ottobre 2002 in merito dice che:

..omissis

Il primo comma dell’ articolo 4 prescrive che l’ installazione o
l’ utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere
portata a conoscenza degli utenti della strada.
La norma, utilizzando il termine “informazione” e non facendo
alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento o alla
collocazione di un segnale stradale previsto dal codice della strada, ha inteso
stabilire che l’ avviso della presenza o dell’ utilizzazione dei dispositivi può
essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile e cioè, a
titolo esemplificativo, attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati
scritti o volantini consegnati all’ utenza, annunci radiofonici o da parte dei
mass-media, ecc.
In mancanza di tali strumenti di comunicazione, l’ informazione
può essere fornita anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di
indicazione, che potranno essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad
adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo.
..omissis

Sulla base di quanto riportato, se la strada é extraurbana principale come Lei sostiene e ” l’informazione ” non é percepibile ( ma questo lo deve dimostare ), proponga pure ricorso al Giudice di Pace. Non é dato sapere come finirà ma le motivazioni addotte potrebbero destare attenzione

Segnalazione dell’autovelox precedente all’accesso stradale

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