Sanzioni previste durante il periodo e gli orari previsti per ridurre l’inquinamento con un’auto diesel euro 2

Quali sono le sanzioni previste per chi circola in Milano durante il periodo e gli orari previsti per ridurre l’inquinamento con un’auto diesel euro 2. Grazie e cordialità

RISPOSTA

L’articolo 7, comma 1, codice della strada, stabilisce:

Articolo 7
Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;…
…”.

Il successivo comma 13, stabilisce:

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00″.

Le ordinanze comunali adottate per la tutela e la prevenzione degli inquinamenti (targhe alterne, provvedimenti di limitazione della circolazione in determinate zone della città o in determinati orari, su tutto il territorio comunale) sono adottate ai sensi dell’articolo 7, codice della strada (come indicato, di regola, nel preambolo delle ordinanze stesse).
Di regola, nella parte finale dell’ordinanza si dà avviso che la sua violazione prevede l’applicazione delle sanzioni indicate all’articolo 7, codice della strada.

Quindi, la sanzione per la circolazione di un veicolo in violazione dell’ordinanza comunale, relativa alla tutela e alla prevenzione degli inquinamenti, consiste nel pagamento di una cifra da € 78,00 a € 311,00: il pagamento effettuato entro i 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (c.d. pagamento in misura ridotta) corrisponde alla cifra minima prevista per quella violazione, cioè € 78,00.

dott. MASSAVELLI Marco
ottobre 2009

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