Destinazione delle sanzioni per abbandono di mozziconi di sigarette e scontrini

Decreto 15 febbraio 2017 disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.

Perché il decreto?

Perché richiama:

  • l’art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che disciplina «Rifiuti di prodotti da fumo ed i rifiuti di piccolissime dimensioni»;
  • L’art. 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall’art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ed, in particolare, il comma 1 che vieta l’abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali, anche, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, ed il comma 3 che vieta l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi;
  • l’art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall’art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale prevede di comminare di una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque       abbandona rifiuti di piccolissime dimensioni e rifiuti di prodotti da fumo;
  • l’art. 263, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall’art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il quale stabilisce la destinazione dei proventi;

ed in particolare:

– che, sempre dall’art. 40 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è previsto che con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente

Per cui il decreto, che doveva essere emanato entro novanta giorni dal 2 febbraio 2016, fissa:

  • la destinazione e l’impiego

dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti

  • di prodotti da fumo
  • di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.

Come li destina i proventi?

Un 50% verrà versato nel bilancio dello Stato per la promozione di campagne d’informazione. I comuni versano la quota del 50%, spettante allo Stato, con cadenza semestrale ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28, trattenendo la propria quota e dando conto, nel rendiconto di gestione, dimostrando l’osservanza del relativo vincolo, ferma restando, al fine di monitorare le risorse la facoltà da parte del  Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di chiedere ai comuni chiarimenti ed informazioni in ordine alle attività svolte.

– Un 50% sarà impiegato dai comuni, nel cui territorio vengono state accertate le violazioni, integrandoli con risorse proprie, per l’installazione di una rete di raccoglitori  per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi, nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione ed il corretto utilizzo. Questi dovranno anche riportare informazioni sensibilizzanti sul tema dell’abbandono dei rifiuti, oltre all’importo delle sanzioni applicabili in caso di trasgressione.  I raccoglitori installati permanentemente in aree esterne e, pertanto, sottoposti agli agenti atmosferici devono essere resistenti all’usura nonché dotati di sistemi di copertura per evitare l’ingresso di acqua. In via residuale e secondo le specifiche esigenze, i proventi possono essere impiegati per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario nonché per le campagne di informazione su scala locale

Cosa prevede ancora?

  • i Comuni, da soli o associati con quelli limitrofi, possono attuare campagne di informazione volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni provvedendo anche alla distribuzione di materiali dedicati quali brochure informative e relativi gadget;
  • possono collaborare alle iniziative dei comuni gli stessi produttori e gli enti portatori di interessi nel settore del fumo nonché gli enti o associazioni aventi tra i loro scopi la tutela dell’ambiente.

Quando entra in vigore il decreto?

         Il decreto entra in vigore il 21 marzo 2017 perché è stato pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale N. 54 del  06/03/2017 e l’articolo 6 del decreto prevede la sua entrata in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Un commento

A parte il forte ritardo dell’emanazione del decreto che, ad onor del vero, non aggiunge granché a quanto già detto dalla normativa che dice che lo Stato, ma è ormai consuetudine, non deve avere oneri a suo carico e quindi che tutto quello che deve essere fatto sarà in funzione del 50% delle sanzioni che verranno incamerate, anche se si parla unicamente di campagne di informazione, per cui verrà fatto quello che sarà coperto dai suddetti introiti solo quando verranno introitati.

Discorso diverso, invece, per i comuni che, con il restante 50% dovranno:

  • installare una rete di raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi, nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione ed il corretto utilizzo con informazioni sensibilizzanti sul tema dell’abbandono dei rifiuti, oltre all’importo delle sanzioni applicabili in caso di trasgressione. I raccoglitori installati permanentemente in aree esterne e, pertanto, sottoposti agli agenti atmosferici devono essere resistenti all’usura nonché dotati di sistemi di copertura per evitare l’ingresso di acqua e quindi il loro materiale avrà anche un costo notevole;
  • in via residuale, e secondo le specifiche esigenze, usare i proventi per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario;
  • effettuare, volendo, campagne di informazione su scala locale.

Mentre però, per lo Stato non ci devono essere spese, i comuni “possono” integrare con risorse proprie e, a parere di chi scrive, non si vede come i  comuni non possano non integrare ma addirittura anticipare i fondi non per le campagne di informazione, che possono anche essere rinviate, ma per l’installazione dei raccoglitori. Del resto pur non essendo previsto un limite temporale per l’installazione dei raccoglitori non si vede come possa essere  sanzionato chi abbandona mozziconi dei prodotti da fumo o rifiuti di  piccolissime dimensioni, sanzione in vigore da oltre un anno, se non trova sulla propria strada i debiti raccoglitori. I comuni non possono neppure adempiere alla pulizia di caditoie e tombini facenti parte del sistema fognario solo in ragione degli introiti derivanti dalle sanzioni accertate su questo fronte anche perché questo servizio deve essere fatto ….. comunque … e anche in questo momento verrà fatto con impegno economico su capitoli di spesa specifici e, ovviamente, diversi da quelli in parola.

MARZO 2017
Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r

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