Ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di sospensione e revoca della patente

Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5/9/2018 prot.20851

Roma 5 settembre 2018

Prot. 20851

OGGETTO: Ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di sospensione e revoca della patente per carenza dei requisiti psico-fisici.

Si fa riferimento ai contenziosi instaurati innanzi al giudice amministrativo in materia di sospensione e revoca della patente per carenza dei requisiti psicofisici sulla base dei giudizi espressi dalle Commissioni mediche locali.

Al riguardo si espongono di seguito indirizzi giurisprudenziali concernenti alcune tra le più frequenti doglianze fatte valere dai ricorrenti nei vari gravami ai quali, codesti Uffici potranno fare riferimento nel predisporre le dette relazioni.

A)    DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MINISTERO IN CASO DI IMPUGNAZIONE DEL SOLO GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE MEDICA.

 In alcuni contenziosi pervenuti alla cognizione di questa Direzione Generale, i ricorrenti muovono le loro doglianze esclusivamente avverso la valutazione medica resa dalla Commissione medica locale, evocando tuttavia in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base del ritenuto rapporto funzionale tra Ministero ed Organo sanitario.

In merito, questo Dicastero reputa non condivisibile questo orientamento ed ha sostenuto in sede di predisposizione delle memorie difensive il proprio difetto di legittimazione passiva.

Com’è noto le Commissioni mediche locali patenti di guida hanno il compito di valutare l’idoneità alla guida di soggetti disabili o affetti da patologie potenzialmente pericolose per la guida, ai sensi dell’art. 119, comma 4, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

L’organizzazione delle dette Commissioni mediche locali è disciplinata dall’art.330  del reg. di esecuzione del codice della strada.

Lo scopo principale dell’attività delle Commissioni non consiste nel rilascio dell’autorizzazione amministrativa alla guida, ma nella tutela preventiva della salute di soggetti che, trovandosi in particolari condizioni fisiche, potrebbero compromettere la propria salute e l’incolumità della collettività attraverso la guida di autoveicoli. Sono gli organi autorizzati ex lege ad accertare l’idoneità psico-fisica per il conseguimento o il rinnovo della patente ma la loro attività non è direttamente riferibile al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. I giudizi di idoneità o inidoneità alla guida sono conseguenti ad una serie di atti medici decisi in assoluta autonomia dai membri delle commissioni medico locali.

Le commissioni mediche locali sono quindi organismi autonomi rispetto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dal punto di vista decisorio, organizzativo e funzionale.

Né il Ministero potrebbe in alcun modo disattendere, modificare, annullare i giudizi delle dette Commissioni che, quindi, non sono incardinate nella struttura organizzativa dello stesso.

A tal proposito, si richiama una recente sentenza del Tar Lazio, sez. III, n. 4472/2017, che in una controversia riguardante una valutazione medica espressa da una Commissione medica locale, ha disposto l’estromissione dal giudizio di questo Dicastero, del Ministero dell’Interno e della Ministero della Salute per difetto di legittimazione passiva, in quanto l’atto impugnato non è stato adottato da alcuna delle suddette amministrazioni. Secondo il giudice amministrativo oggetto del ricorso è, infatti, la determinazione della Commissione medica locale; a tale organo è attribuito il compito di valutare l’idoneità alla guida di soggetti disabili o affetti da patologie potenzialmente pericolose per la guida, ai sensi dell’art. 119, comma 4, del codice della strada e lo stesso organo è disciplinato dall’art. 330 del reg. di esecuzione del codice della strada. La Commissione, prosegue il Tar, “non si occupa del rilascio dell’autorizzazione alla guida, ma dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica per il conseguimento o il rinnovo della patente, che non è direttamente riferibile al Ministero dellInterno, alle Prefetture Uffici Territoriali del Governo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero della Salute”. (v.anche T.R.G.A. di Bolzano, sentenzan.156/2018 del 9/5/2018).

Sotto altro profilo, inoltre, questa Direzione Generale rileva che gli utenti che effettuano le visite mediche presso le suddette commissioni versano direttamente gli importi delle visite su capitoli delle ASL presso cui le stesse sono incardinate. Ciò a riprova di una autonomia anche di carattere economico-finanziario delle Commissioni.

Peraltro, l’art. 11 del decreto legge n. 5 del 2012 ha modificato il suddetto comma 4 dell’art. 119 del codice della strada, prevedendo che “l’accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti… “. In tal modo il legislatore ha chiarito che tali organi non possono reputarsi organicamente inquadrati nell’apparato ministeriale, ma rappresentano meri organi tecnici consultivi esterni. In attuazione alla detta normativa il DPR n. 68 del 2013 ha modificato l’art. 330 del DPR 495 del 1992 e ha stabilito che “le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell’Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale”. Inoltre, “il presidente della commissione  medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della Regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma l” (art. 330, comma 3, del DPR 495/1992). Infine, “entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero della salute e alla regione competente una dettagliata relazione sul funzionamento dell’organo presieduto, relativa all’anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant’altro ritenuto necessario” (art. 330, comma 15, del DPR 495/1992).

B)     DISCREZIONALITA’ TECNICA DEL GIUDIZIO DELLE COMMISSIONI MEDICHE LOCALI.

 Nella quasi totalità dei ricorsi i ricorrenti deducono quale principale motivo la ritenuta erroneità del giudizio espresso dalla Commissione medica locale e/o Rete ferroviaria italiana.

Al riguardo si indicano i più rilevanti elementi di difesa da utilizzare nelle relazioni per l’Avvocatura dello Stato.

Occorre premettere che le valutazioni tecniche della Commissione medica locale per la verifica dei requisiti psichici e fisici per l’abilitazione alla guida, per consolidata giurisprudenza, sono espressione di discrezionalità tecnica, che assume a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Il giudizio della Commissione medica si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, non possono essere sindacati nel merito.

Nella maggior parte dei casi i ricorrenti si limitano a contrapporre la propria opinione al giudizio delle Commissioni mediche.

Va in proposito precisato che, il sindacato di legittimità è ammesso soltanto per le ipotesi di irragionevolezza, incongruità, inattendibilità sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica o di vizi logici degli atti impugnati (Cons. Stato, sez. I, del 19.12.2012, n. 5288; Cons. Stato, sez. I, 9.1.2013, n. 1948; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 7.7.2010, n. 1667; in tal senso anche Tar Lazio, sez. III, n. 4472/2017). In senso analogo, è stato evidenziato che il giudizio di idoneità fisica alla titolarità della patente di guida limitato nel tempo, espresso dalla competente Commissione medica, ha natura tecnico-sanitaria e, in quanto tale, è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto nei limiti dell’irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti. (Tar Puglia, Lecce, 22.5.2013, n. 1181; Tar Lazio, sez. 111, n. 4472/2017). Entro tali limiti la verifica che il giudice amministrativo deve compiere , così evitando di svolgere un non previsto sindacato di merito, attiene alla coerenza della scelta o misura adottata dalla Pubblica amministrazione con le premesse argomentative da essa stessa poste, evitando di giustapporre un distinto percorso argomentativo a quello già esplicitato dall’ amministrazione pubblica medesima (Cons. Stato, Sez.l, 17 /11/2017, n.02379; sez.lV, 29 marzo, n.1432).

La giurisprudenza si è anche soffermata sui limiti interni che consentono al giudice di sindacare l’apprezzamento discrezionale espresso nella valutazione medica; in particolare, ha affermato che il sintomo di manifesta irragionevolezza censurabile dal giudice amministrativo può derivare solo dall’eventuale accertamento dell’insussistenza di una determinata patologia. La  presenza della patologia attiene a profili riguardanti l’accertamento tecnico (sempre sindacabile), mentre le conseguenze sul piano giuridico concernono aspetti della discrezionalità che non sono censurabili, se non sconfessando la sussistenza della patologia stessa (travisamento dei fatti) ovvero quando la decisione finale assunta dall’amministrazione sia manifestamente irragionevole  rispetto alle premesse di fatto (Tar Lombardia, sez. III, n. 104/2006; in tale senso anche Cons. Stato, sez. I, 19.12.2012, n. 5288; Tar Puglia, Lecce, sez. I, 7.7.2010, n. 1667).

Da quanto sopra deriva, come logico corollario, l’insindacabilità dei giudizi medici da parte dell’Amministrazione dei trasporti. Si osserva, nello specifico, che questa Amministrazione non può non uniformarsi ai giudizi medici espressi da un organo autorizzato ex lege ad esprimersi in materia di requisiti psicofisici alla guida: pertanto, a fronte di giudizi di non idoneità alla guida emessi da detti organi, l’ Amministrazione non ha alcun potere discrezionale ed è obbligata ad emettere il conseguente provvedimento di sospensione e/o revoca della patente (Cons. Stato, sez. I, 6.2.2013, n. 11636).

  1. DOCUMENTAZIONE MEDICA PRODOTTA DAL RICORRENTE

 In altre controversie l’interessato deduce la illogicità del giudizio medico espresso dal competente Organo sanitario, stante la idoneità alla guida attestata da specialisti presso i quali l’utente si è rivolto personalmente per ulteriori acce1iamenti. A tale proposito, stante la competenza esclusiva riconosciuta in materia dalla legge in capo alle Commissioni mediche e alle Unità sanitarie di Rete Ferroviaria Italiana, si osserva che tali Organi non sono vincolati alle valutazioni mediche espresse da altre strutture sanitarie. Al riguardo, in una fattispecie, la giurisprudenza ha precisato che non può attribuirsi valore decisivo al parere medico-legale prodotto dal ricorrente, tenuto conto dell’affidabilità dell’organo tecnico dell’Amministrazione che ha compiuto  la valutazione medica e la inesistenza di elementi idonei ad inficiarne l’esito (Cons. Stato, sez. I, 26.1.2012, n. 3043).

Ciò premesso, considerato  che i motivi di ricorso proposti  dai ricorrenti sono molteplici,  si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni sulla base della prevalente giurisprudenza.

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