Range termico di funzionamento degli autovelox

Prima di tutto un saluto e grazie per la cortese attenzione. Nel lontano 23/08/2003 veniva emesso a mio carico e successivamente recapitato un verbale per eccesso di velocita’ (69 km/h invece di 50) in localita’ Montanara (MN) mediante postazione automatica fissa incustodita (autobox metallico con all’interno un apparecchiatura autovelox mod. 104/c2). All’epoca dei fatti non ho ravvisato elementi di errore nel verbale e ho preso per buone le motivazioni addotte in merito al modus operandi ovvero: “la verifica di perfetta funzionalita’ prima dell’uso” e “mancata contestazione immediata per decreto prefettizio per mancanza di spazi idonei al fermo dei veicoli” nonche’ il legale utilizzo di una simile postazione. Comprensibilmente contrariato per i metodi utilizzati non ho provveduto al pagamento e neppure al ricorso. Nel novembre 2005 ho ricevuto la relativa cartella esattoriale alla quale ho fatto ricorso (Giudice di Pace) per motivazioni che, anche se tardive in merito al verbale formalmente regolare, mettono in discussione l’oggetto stesso dei provvedimenti ovvero la legalita’ del rilevamento. Vi sono infatti delle recenti disposizioni Ministeriali che hanno ben definito i campi di utilizzo degli autovelox in forma automatica a seconda della data di fabbricazione e della relativa omologazione. In particolare la ditta Sodi Scientifica ha chiesto nel novembre 2004 l’omologazione per l’utilizzo in modalita’ automatica del 104/c2 ottenuta nel marzo 2005 ovvero in tempi decisamente successivi all’utilizzo effettuato nel mio caso che risulta pertanto illecito facendo cadere l’oggetto stesso del rilievo. So benissimo che questa sara’ tematica del Giudice di Pace nella prossima udienza e pertanto non pretendo una anticipazione del possibile esito da parte vostra. Quello che gradirei sapere da voi e’ se sul manuale di utilizzo dell’autovelox 104/c2 (che non sono riuscito a reperire) fra gli accorgimenti da adottare vi e’ effettivamente indicato un range di temperatura di utilizzo (es. -10° / + 50°) con l’avvertenza di non esporre l’apparecchiatura per lungo tempo a temperature elevate (oltre 40°). Siccome e’ facile ricordare la torrida estate del 2003 mi risulta difficile credere che alle ore 15,21 del 23 agosto 2003 all’interno dell’autobox metallico sotto il solleone facesse molto fresco………. Ho inoltre un altro elemento che forse avrei dovuto approfondire all’epoca per un possibile ricorso avverso il verbale ovvero: mi potete confermare se le strade utilizzabili per rilievi automatici sono quelle di tipo A e B mentre lo sono anche quelle C e D assistite da relativo decreto Prefettizio? Nel mio caso trattasi di strada urbana ad unica carreggiata con due corsie e marciapiedi che salvo abbagli andrebbe catalogata alla lettera E (strada urbana di quartiere) o sbaglio?. Ne deriverebbe ancora una volta l’illegale utilizzo dell’apparecchiatura e la non corretta motivazione del mancato accertamento immediato. Faccio presente che le mie contestazioni non sono dirette all’infrazione fine a se’ stessa e ormai neppure al lato economico dato che ormai in termini di tempo, carteggi e sopralluoghi ho ampiamente superato i costi di un semplice pagamento immediato. Sono fermamente contrario all’utilizzo degli autovelox (o altro) a scopo integrativo dei pubblici bilanci comunali mediante agguati di varia natura e affidando la gestione ad aziende private prescindendo totalmente dal voler applicare una corretta e sensata regolamentazione della circolazione. Sono anche convinto che risulti piu’ efficace e “umano” incontrare una pattuglia che effettua controlli piuttosto che un anonimo rilevatore incapace di ragionare sui fatti. Resto a disposizione nel caso risultassero utili altri particolari, vi mando la mia simpatia per il vostro operato e vi ringrazio per le informazioni che potrete fornirmi. Ovviamente sara’ mia cura informarvi sull’esito del mio ricorso. Grazie e cordiali saluti

RISPOSTA

Premsso che non è possibile entrare nel merito del verbale in sede di impugnazione della cartella esattoriale, salvo i casi in cui il giudice ritenga di recuperare il momento dell’opposizione ex 204 bis del cds per un difetto di notifica del verbale (cosa che non è accaduta per Lei), si conferma che gli apparecchi hanno un range termico in cui ne è garantito il funzionamento, ma è comunque giurisprudenza consolidata che il difetto di funzionamento, se fatto valere dal ricorrente, deve essere da questo dimostrato per il caso concreto di cui si duole. Si conferma che la strada da Lei descritta non rientra tra le tipologie A, B, C, D. Quanto al suo commento finale mi trovo a dissentire, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla regolarità dell’accertamento, attività che compete ad altri, in quanto se l’utente, me compreso, vuole evitare che i comuni “facciano cassa” sa bene come fare e per questo gli sarà sufficiente rispettare i limiti imposti, giusti o sbagliati che siano (si possono comunque sottoporre al vaglio del Ministero con una procedura di ricorso non onerosa) e non invocare un garantismo che, se contrapposto alla tutela della sicurezza e agli effetti devastanti di un sinistro è cosa ben grama; questo lo dico sia come appartenente ad un organo di polizia stradale (dopo 18 anni di attività sia sulla strada nel rilievo dei sinistri, sia in aula nella rappresentanza in giudizio dell’amministrazione a cui appartengo), sia e soprattutto come utente rispettoso delle norme, soprattutto di quelle che regolano la velocità e non per mero ossequio della legge, quanto piuttosto per “paura”, perchè conosco bene, ahimè, gli effetti della velocità sulla dinamica e sugli effetti degli incidenti e, mi permetta di dirlo, a volte “summum ius, maxima injuria”.

Giuseppe Carmagnini

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