Con quale criterio hanno scelto la mia macchina?

Oggi la Pm mi ha contestato un’infrazione al limite di velocità rilevato con un rilevatore che non produce documentazione visiva (foto) ma solo uno scontrino su cui solo dopo l’agente scrive il mio numero di targa a penna. Tuttavia quando mi è stato intimato l’alt ero in coda ad altre due macchine e procedevamo tutti alla medesima velocità, infatti siamo stati fermati tutti e tre, ma dopo qualche attimo le altre due sono state lasciate andare. Ora come faccio ad essere certo che ero io a commettere l’infrazione dal momento che non ho avuto alcuna prova tangibile? Se non sbaglio quando un autovelox produce una foto con più macchine inquadrate non è possibile determinare quale delle auto abbia commesso l’infrazione e non si procede. Perché in questo caso sì? E con quale criterio sono stato scelto proprio io e non gli altri due? Posso fare ricorso?

RISPOSTA

In merito alla sua domanda vado a segnalarle quanto segue estrapolando informazioni ricostruite sulla base degli elementi da lei forniti. In primo luogo posso immaginare che le sia stata contestata un’ infrazione per eccesso dei limiti di velocità ai sensi dell’art.142 del c.d.s. per mezzo di apparecchiatura TELELASER. L’accertamento dell’eccesso di velocità grazie all’uso di questo strumento avviene anche a 600mt di distanza rispetto al punto dove poi si trova a transitare con il veicolograzie ad un teleobbiettivo con puntamento e rilevamento laser della distanza e della velocità e quando lei risulta a portata degli agenti viene compiuta la contestazione immediata dell’infrazione al trasgressore. In secondo luogo, mi sembra abbastanza superfluo farle notare che i 3 veicoli incolonnati di cui la sua auto faceva parte, si erano incolonnati in prossimità del posto di controllo e non a 600 metri di distanza (comportamento comune da parte degli automobilisti e spesso indotto anche dagli agenti stessi per poter selezionare e fermare il veicolo che ha commesso l’infrazione). In terzo luogo esiste un costante orientamento giurisprudenziale che indica come fonte di prova esclusivamente lo scontrino emesso dal telelaser, dove vengono annotati i dati del veicolo e che il verbale di accertamento costituisce piena prova fino a querela di falso da parte dell’opponente in capo al quale rimane l’onere della prova contraria sulla base di riscontri oggettivi e non puramente percettivi. In ultimo le consiglio di cercare la seguente sentenza: Cassazione Civile, sentenza n. 943 del 18 gennaio 2005. In essa troverà una esaustiva trattazione di un caso probabilmente simile al suo, dalla lettura della quale potrà tratte le adeguate conclusioni in merito alla possibilità di proporre ricorso in opposizione.

Alessandro Fortuna

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