PUT & GO Pubblicità ingannevole

calze da neve

PUT & GO Pubblicità ingannevole e comparative

Provvedimento Autorità garante della concorrenza e del mercato 6/9/2006 n. 15904

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2006;
SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;
VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 30 gennaio 2006, da ultimo integrata in data 24 febbraio 2006, la Polizia Municipale del Comune di Gambettola, ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio diffuso ininterrottamente fra il 30 gennaio e il 24 febbraio 2006 sul sito www.vema.it relativo al dispositivo antineve “PUT & GO”.
Nella richiesta di intervento si evidenzia che nelle pagine del sito si lascia intendere che l’utilizzo del dispositivo pubblicizzato non comporterebbe alcuna violazione del codice della strada e che sia sostitutivo delle catene o dei pneumatici da neve. Al contrario, seppure l’uso di tali dispositivi non sia sanzionabile a causa di un vuoto normativo, il loro utilizzo sarebbe irregolare e, nel caso di obbligo a bordo di catene o pneumatici da neve, oltre ad essere sanzionabile, causerebbe responsabilità in caso d’incidente.

II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta d’intervento è rappresentato da alcune pagine internet diffuse sul sito internet www.vema.it, volte a promuovere l’acquisto on line del dispositivo antineve “Put & Go”. Nella descrizione delle caratteristiche del prodotto, tra l’altro, si afferma che: “Put & Go rispecchia le norme del nuovo codice della strada che nei seguenti articoli prescrive: articolo 5. Regolamentazione della circolazione in generale, comma 3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali; (…) articolo 6, comma 4. L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’articolo 5 comma 3 paragrafo e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio; Riassumendo in base al codice della strada gli organi competenti possono prescrivere l’utilizzo di mezzi antisdrucciolevoli per la marcia su neve o ghiaccio solo motivatamente e rendendolo noto al pubblico mediante i prescritti segnali secondo quanto scritto nell’articolo 5 comma 3 e nell’articolo 6, comma 4, paragrafo e). Le particolarità tecniche di Put & Go danno a questo dispositivo caratteristiche antisdrucciolevoli. Put & Go quindi è considerabile come mezzo antisdrucciolevole per la marcia su neve o ghiaccio”. Nel sito, inoltre, è riportata la circolare del Ministero dell’interno n. 300/A/2/41655/1/2 del 14 marzo 2003, dalla quale emerge che, secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo stato attuale, non esistono divieti di commercializzare dispositivi che non rispondano al decreto 13 marzo 2002 recante “Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1”.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
A seguito di detta richiesta è stato avviato nei confronti di Vema S.p.A. un procedimento ai sensi articolo dell’articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05 nel corso del quale sarebbe stata valutata l’eventuale ingannevolezza del messaggio segnalato, ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, con riguardo alle caratteristiche del prodotto ed alla sua qualificazione come mezzo antisdrucciolevole per la marcia su neve e ghiaccio ai sensi del Codice della Strada.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stato richiesto a Vema S.p.A. in qualità di operatore pubblicitario, di fornire informazioni e relativa documentazione (anche a diffusione interna) riguardanti:
– l’eventuale omologazione su strada del dispositivo “Put & Go” producendo qualsiasi documento che attesti la sicurezza del prodotto e la conformità dello stesso al codice della strada;
– l’idoneità del dispositivo a sostituire le catene o i pneumatici da neve nel caso in cui il loro uso sia obbligatorio ai sensi codice della strada.
Inoltre, al fine di disporre di elementi utili a una più puntuale valutazione del messaggio, è stato richiesto all’operatore pubblicitario di fornire informazioni in merito alla programmazione pubblicitaria del messaggio stesso e della relativa campagna pubblicitaria.
In data 7 marzo 2006, è pervenuta la memoria difensiva di Vema S.p.A. relativamente all’istanza di misura cautelare, nella quale, tra l’altro, si riferisce che:
il messaggio pubblicitario oggetto del presente procedimento è stato rimosso dal sito www.vema.it, unicamente a scopo prudenziale, a far tempo dal 1°marzo 2006;
Vema non ha mai autorizzato la diffusione del messaggio su altri siti internet al di fuori di quello menzionato e non ha mai programmato alcuna iniziativa pubblicitaria avente ad oggetto il messaggio in parola.
Con successiva memoria pervenuta in data 23 marzo 2006, Vema S.p.A., ha rappresentato, allegando la relativa documentazione giustificativa, quanto segue:
il prodotto, coperto da brevetto internazionale, fabbricato dalla società Conero Plastik S.n.c. e commercializzato da Vema, consiste in un moderno sistema antisdrucciolo denominato “Put & Go” costituito da 5 fascette in materiale plastico da applicarsi in caso di fondo stradale ghiacciato o innevato, a ciascuno dei pneumatici traenti di un autoveicolo;
come esaustivamente specificato nelle pagine Internet, il prodotto pubblicizzato è perfettamente conforme alle norme del Nuovo Codice della Strada richiamate nel messaggio pubblicitario;
l’articolo 5 del Nuovo Codice della Strada, infatti, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
il citato articolo 6 dispone che l’ente proprietario della strada, con l’ordinanza di cui all’articolo 5 comma 3, può prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici da neve per la marcia da neve o ghiaccio;
il Nuovo Codice della Strada non fornisce alcuna elencazione che specifichi e identifichi quali siano i mezzi sdrucciolevoli né tanto meno prescrive quali siano le caratteristiche necessarie affinché un prodotto possa essere qualificato come tale;
negli anni passati gli unici mezzi antisdrucciolevoli esistenti erano le classiche catene da neve, tuttavia, con l’evoluzione della tecnologia sono stati immessi sul mercato altri innovativi prodotti differenti dalle catene da neve, quali i cosiddetti “ragni da neve” o le “calze da neve”, aventi caratteristiche antisdrucciolevoli idonee a consentire la marcia del veicolo su neve e ghiaccio e che seppure non siano dettagliatamente nominati nel Nuovo Codice della Strada, sono pienamente legittimi e conformi alle norme in materia, avendo caratteristiche antisdrucciolevoli;
lo stesso segnalante, ammette che in materia esiste un vuoto normativo colmato da una interpretazione del Ministero divulgata con la circolare n. 300/1/2/41655/105/1/2 il cui testo è stato integralmente inserito nel messaggio pubblicitario, secondo cui: le catene da neve devono essere conformi alla norma di unificazione a carattere definitivo tabella CUNA NCI78-01 ovvero in alternativa ad equivalenti norme in vigore negli stati membri dell’Unione Europea, rispondenza che è attestata da un marchio di conformità apposto sulle catene e sull’involucro; tuttavia, il Ministero ha sottolineato che, allo stato attuale, non esistono divieti di commercializzare dispositivi che non rispondano al decreto indicato in oggetto e conseguentemente nelle more di una specifica normativa l’utilizzo di dispositivi che non recano impresso il marchio identificativo sulle catene o abbiano un contrassegno diverso da quelli previsti dal decreto di cui in oggetto, non è sanzionabile;
per quanto concerne il profilo segnalato secondo cui il messaggio pubblicitario lascerebbe intendere che il dispositivo in oggetto può essere utilizzato in sostituzione delle catene da neve nei casi in cui queste ultime siano considerate obbligatorie, si osserva che tale interpretazione è del tutto soggettiva e non rispondente alla realtà atteso che il messaggio pubblicitario specifica che il prodotto è un dispositivo antisdrucciolevole avente caratteristiche differenti dalle classiche catene da neve; nel messaggio, infatti, non si dichiara mai che tale dispositivo è sostitutivo delle catene da neve ed anzi si richiama la normativa affinché non si ingeneri alcuna confusione;
al riguardo, si precisa, tuttavia, che, anche in tema di “obbligo di catene a bordo”, si ha un vuoto normativo dovuto al fatto che le definizioni del Nuovo Codice della Strada non si sono ancora integralmente adeguate ai moderni dispositivi antisdrucciolevoli; l’articolo 122 comma 8 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, che descrive quale comportamento debba tenersi in caso di specifico segnale “catene per neve obbligatorie” non prende in considerazione altri mezzi sdrucciolevoli in quanto all’epoca in cui tale regolamento è stato redatto non esistevano dispositivi assimilabili alle catene da neve; trattasi, pertanto, di un mancato adeguamento della normativa vigente rispetto ai moderni dispositivi antisdrucciolo;
le procedure di omologazione del prodotto pubblicizzato sono attualmente in corso;
infine, per quanto concerne la programmazione pubblicitaria, si evidenzia che il messaggio in contestazione è stato diffuso dai primi giorni di gennaio 2006 sino al 1° marzo 2006 data nella quale, come specificato nella memoria del 3 marzo 2006 il messaggio è stato rimosso a seguito dell’avvio della seguente procedura; in questo periodo il sito è stato visitato da poco più di 5.000 persone, dati che evidenziano che il messaggio pubblicitario per cui è giudizio oltre ad aver avuto una circoscritta diffusione temporale ha raggiunto un limitatissimo numero di consumatori.
Con comunicazione del 2 marzo 2006 la Polizia Municipale segnalante ha dichiarato di non aver altre notizie da aggiungere.
In data 21 luglio 2006, è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
Con comunicazione pervenuta in data 31 luglio 2006 la Vema S.p.A. ha ribadito le precedenti difese allegando copia dell’ultimo bilancio.

V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso a mezzo internet, in data 4 agosto 2006 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Nel caso in esame, l’Autorità si avvale della facoltà di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D.P.R. n. 284/03.
La comunicazione pubblicitaria in oggetto presenta il prodotto “Put & Go” commercializzato da Vema S.p.A. come un mezzo antisdrucciolevole pienamente conforme alle regole prescritte dal Codice della Strada, ed in particolare alle norme stradali concernenti la circolazione stradale con obbligo di catene a bordo.
Nel messaggio, infatti, vengono citati gli articoli 5 e 6 del Codice della Strada secondo cui gli organi competenti possono prescrivere, con ordinanza, l’utilizzo di mezzi antisdrucciolevoli per la marcia su neve o ghiaccio motivatamente e rendendolo noto al pubblico mediante appositi segnali.
Il dispositivo Put & Go, in quanto mezzo antisdrucciolevole, viene presentato come conforme a tali prescrizioni.
Come del tutto evidente, il messaggio oggetto di contestazione, in ragione delle modalità informative utilizzate, lascia intendere che il dispositivo reclamizzato possa essere liberamente utilizzato anche nel caso in cui gli organi competenti prescrivano che i veicoli siano muniti di catene a bordo, e dunque in sostituzione delle catene da neve nei casi in cui queste ultime siano considerate obbligatorie.
In realtà, il dispositivo “Put & Go”, del quale in questa sede non si contesta l’efficacia e la commerciabilità, pur appartenendo al novero dei mezzi antisdrucciolevoli, non può considerarsi sostitutivo delle classiche catene da neve omologate nel caso in cui queste ultime siano considerate obbligatorie, così come si lascia intendere nella comunicazione oggetto di contestazione.
Come rilevato dallo stesso operatore pubblicitario, infatti, l’articolo 122 comma 8 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, che descrive quale comportamento debba tenersi in caso di specifico segnale “catene per neve obbligatorie”, prende in considerazione esclusivamente le catene da neve e non anche altre tipologie di mezzi antisdrucciolevoli.
Sicché, l’usi di tali mezzi e tra questi del dispositivo pubblicizzato, nel caso in cui le catene siano obbligatoriamente prescritte, comporterebbe, così come rilevato dalla Polizia Municipale segnalante, una sanzione a carico dell’automobilista ed una responsabilità in caso di incidente.
In conclusione, il messaggio in esame, sulla base delle suindicate considerazioni, deve considerarsi idoneo ad indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche del dispositivo “Put & Go”, in quanto non chiarisce adeguatamente che il dispositivo pubblicizzato non può considerarsi sostitutivo delle classiche catene da neve nel caso in cui queste siano obbligatoriamente prescritte per la circolazione su strada, pregiudicandone, così, il comportamento economico.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della “gravità e della durata della violazione”.
Inoltre, in ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05. In particolare, la gravità della violazione, all’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché le condizioni economiche dell’impresa stessa.
Più specificamente, nel caso in questione, con riguardo alla gravità della violazione, deve essere considerata l’ampiezza e la capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione della modalità di diffusione (messaggio diffuso a mezzo internet), è suscettibile di aver raggiunto un ampio numero di consumatori. Per quanto concerne la durata il messaggio è stato diffuso tra i primi giorni di gennaio ed il 1° marzo 2006 dando luogo ad una violazione di media durata (circa due mesi).
Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare al Vema S.p.A., può essere determinata in misura pari a 8.600 €.
Inoltre, va considerata la sussistenza, nel caso di specie, della circostanza attenuante del ravvedimento operoso in quanto l’operatore pubblicitario si è attivato provvedendo a interrompere la diffusione del messaggio.
Alla luce di tutti gli elementi sopra illustrati complessivamente considerati, si ritiene, quindi, di irrogare alla società Vema S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.600 € (cinquemilaseicento euro).

RITENUTO, pertanto, che il messaggio segnalato è idoneo ad indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del prodotto “Put & Go” ed in particolare alla sua piena conformità al Codice della Strada;

DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Vema S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che, per la violazione di cui al punto a), a Vema S.p.A. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.600 € (cinquemilaseicento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi articolo dell’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
(omissis)

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