Procedimento revisione di patente, denuncia di smarrimento e circolazione

Come si deve intendere una patente al cui titolare, oltre 5 anni fà, è stata notificato l’avvio del procedimento per la revisione di patente che doveva avvenire entro 30 giorni sottoponendosi nuovamente agli esami di guida? Il titolare ha fatto ricorso al GdP e questi ha concesso la sospensiva.
Dopo 5 anni il Gdp non ha esitato il giudizio e nel frattempo il titolare circola, tanto che è rimasto coinvolto in un sinistro stradale dove l’altro conducente ha riportato lesioni gravissime.
Si può considerare che circolava con la patente sospesa?
Attualmente non possiede fisicamente il documento di guida in quanto lo ha smarrito e non glielo duplicano. La definizione è importante per gli aspetti penali che riveste il sinistro stradale.
Grazie per la vostra opinione

 

Risposta

Anche al di là della sospensiva, da quanto si apprende nel quesito il soggetto era stato raggiunto da un provvedimento di revisione tecnica della patente, si può supporre, in quanto revisione tecnica, per la perdita totale dei punti ex art. 126-bis. Se è così, come si è ipotizzato (ma nel quesito non si specifica) il titolare della patente può continuare a guidare sino a che non gli sarà stato notificato il provvedimento di sospensione di cui all’articolo 128, sino all’esito della revisione tecnica. Infatti, a differenza della revisione direttamente applicata ai sensi dell’articolo 128, quella conseguente alla perdita totale dei punti necessita della notifica del provvedimento formale di sospensione a tempo indeterminato della patente.

Che poi si tratti di revisione in conseguenza della perdita totale dei punti si dovrebbe poter evincere anche dal fatto che il provvedimento è stato impugnato davanti al giudice ordinario, in luogo del giudice amministrativo, dato che ormai esiste un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la decurtazione dei punti e tutti i provvedimenti conseguenti hanno una natura sanzionatoria, per cui in caso di ricorso la competenza si radica davanti al giudice ordinario, mentre nel caso in cui la revisione fosse stata ordinata per presunta carenza dei requisiti psico-fisici o tecnici, la competenza spetterebbe al giudice amministrativo.

Giuseppe Carmagnini
Ufficiale Polizia Locale Prato
Autore www.polizialocale.com

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