Presegnalazione dell’autovelox 100 metri prima

Ricevuta multa nei termini previsti, per superamento dei limiti di velocità in centro abitato di 13km al netto della tolleranza. Violazione rilevata con autovelox m.904990 al civico 259 di via XXXXXX 371 dir.pontina. Autovelox (dicono loro) segnalato mediante segnale stradale permanente (non c’era nè permanente nè mobile) circa 100 metri prima del punto di rilevazione.
Dunque non c’era segnale e loro dicono di si. Cento metri prima bastano o ne servono 400?
100 metri prima ci abito io – la rilevazione è stata fatta al civ. 259 io abito al 371 che devo fare? Posso fare ricorso?
Grazie per l’attenzione.
Annamaria

RISPPOSTA
Il verbale di accertamento di violazione alle norme del codice della strada è un atto pubblico, che, a norma degli articoli 2699 e 2700, codice civile, “fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
L’indicazione, sul verbale di accertamento della violazione dell’articolo 142, codice della strada, dell’appisizione e della conseguente presenza, al momento dell’accertamento, del cartello di presegnalazione della postazione di controllo della velocità, non è prevista come obbligatoria né dall’articolo 383, comma 1, regolamento di esecuzione c.d.s., né da altra norma o circolare.
Tale informazione, se inserita all’interno del verbale di accertamento della violazione, costituisce parte integrante del medesimo e, quindi, fa fede fino a querela di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto.
L’attestazione, all’interno del verbale di accertamento della violazione di cui all’articolo 142, codice della strada, ovvero all’interno di apposita relazione di servizio (o all’interno di apposito verbale delle operazioni di verifica pre-utilizzo effettuate su apparecchiatura per rilevazione velocità), relativa alla presenza del cartello di presegnalazione della postazione di controllo, fa fede fino a querela di falso e, in questo caso, tale attestazione, per il giudice, è vera, a meno che parte ricorrente non presenti la c.d. querela di falso, avendo prova certa della falsità di quanto attestato dal pubblico ufficiale.
Si rammenta che l’eventuale falsa attestazione su atto pubblico, o falsa testimonianza in udienza dell’agente accertatore espone quest’ultimo, personalmente, alle conseguenze penali previste per la falsità materiale/ideologica, di cui agli articoli 476, e seguenti, codice penale e per la falsa testimonianza, di cui all’articolo 372, codice penale: quindi, nessun operatore di polizia stradale ha interesse a mentire, considerata la grave responsabilità personale, penale e disciplinare in cui incorre.
Per quanto concerne, infine, la distanza del segnalamento della postazione, non esiste alcuna norma che prescriva una distanza minima, essendo stato fissato, dal decreto ministeriale 15.08.2007 esclusivamente la distanza massima di 4 km dalla postazione. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato, senza alcun vincolo di rispetto, di utilizzare il parametro previsto per i segnali di pericolo, individuato nel regolamento di esecuzione c.d.s. (almeno 150 metri dalla postazione, o anche meno, se si tratta di strade urbane).

Dott. MASSAVELLI Marco
Giugno 2010

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