Photored senza vigile

Caro vigile volevo fare una domanda in merito ai vista red. Mi è arrivata a casa una multa con la quale mi viene contestata la violazione per aver proseguito la marcia nonostante il semaforo era rosso. Questa violazione è stata accertata a mezzo di impianto vista red. Il fatto è avvenuto il 26.12.2009 mentre il vigile ha visionato la registrazione il 5.1.2010. La mia domanda è la seguente: posso presentare ricorso al GDP poichè recentemente ci sono stati innumerevoli casi di annullamento poichè il vigile stesso si deve trovare fisicamente nei pressi dell’impianto semaforico e non accertare la violazione a mezzo di telecamere? Grazie per la risposta.

RISPOSTA

Le sentenze hanno valore di legge tra le parti: le decisioni dei giudici hanno valore esclusivamente tra le parti in causa. Cioè, le sentenze non hanno alcun valore vincolante in altri giudizi, anche se il fatto trattato sia analogo.
Quindi, è vero che esistono alcune decisioni di merito e di legittimità che stabiliscono l’illegittimità degli accertamenti di violazione commesse alle intersezioni semaforizzate, in mancanza dell’operatore di polizia stradale sul posto, ma è anche vero che ne esistono di contrarie, che stabiliscono, cioè, la non obbligatorietà dell’operatore di polizia stradale sul posto, in quanto ritenuto valido l’accertamento effettuato esclusivamente attraverso l’apparecchiatura elettronica: si potrebbe dire che “il diritto è bello perché è vario” nel senso che il diritto non è una scienza perfetta, ma le norme giuridiche sono soggette ad interpretazione, per cui è molto facile ritrovare giudici che decidono in maniera diversa, casi che sembrano essere uguali o comunque analoghi.
La presentazione di un ricorso, quindi, sottopone il ricorrente al c.d. “rischio di causa”: cioè, la parte che presenta il ricorso non ha la certezza di vincere la causa, ma deve sapere che accetta anche il rischio di perderla. Fino al termine del giudizio, quindi, non si può avere nessuna certezza relativamente all’esito del giudizio.
Non è detto, quindi, che presentando ricorso, fondato su motivi analoghi a quelli di ricorsi già presentati da altri, davanti a diversi giudici, e che magari hanno ottenuto l’annullamento del verbale, il risultato sia uguale: il giudice potrebbe decidere in maniera diversa, interpretando in maniera diversa la normativa di riferimento, con l’unico obbligo dell’indicazione della motivazione della decisione, che potrebbe fondarsi, appunto, su elementi diversi da quelli di altre sentenze, essendo diverso il caso ed essendo diverso il soggetto giudicante.
Verificando quanto previsto dalla normativa attualmente vigente, in effetti, si riscontra, innanzitutto, che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direttore Generale della Motorizzazione n. 162 del 23.02.2006, con il quale è stato omologato, ai sensi dell’articolo 45, codice della strada, il documentatore fotografico di infrazione denominato “Vista Red”, all’articolo 2, precisa che:
“il dispositivo denominato “Vista Red” può essere utilizzato sia in ausilio all’operatore di polizia, sia in modalità automatica senza la presenza dell’organo di polizia, per l’accertamento dell’infrazione di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa”.
Il successivo articolo 3 precisa che:
“Le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a far eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni”.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto, con circolare prot. 3872, del 17.01.2010, prescrivendo alcune disposizioni di carattere generali relative alla corretta installazione ed utilizzo dei sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni ai semafori, così come aveva già provveduto il Ministero dell’Interno, nel mese di agosto 2009, per l’utilizzo delle apparecchiature per il rilevamento della velocità.
Con tale provvedimento, il Ministero ha precisato e opportunamente definito che:
“l’installazione dei dispositivi documentatori delle violazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, approvati per funzionare senza la presenza degli organi di polizia stradale, deve rispettare le prescrizioni dettate dai decreti di approvazione. Le suddette prescrizioni tendono ad assicurare la funzionalità dei dispositivi in relazione ala particolare modalità di funzionamento; qualora tali condizioni non vengano rispettate, i dispositivi devono essere presidiati dagli organi di polizia stradale”.
Da quanto detto, si evince che i dispositivi per l’accertamento delle violazioni relative al passaggio con il semaforo rosso possono essere utilizzate in maniera automatica, senza la presenza dell’operatore di polizia stradale sul posto, purchè tali dispositivi siano stati omologati per essere utilizzati in tale modalità e rispettino le disposizioni tecniche prescritte dal decreto di omologazione.
Nel caso in cui si intendesse proporre ricorso, a parere di chi scrive, è opportuno accertarsi, innanzitutto, presso l’organo di polizia stradale interessato, relativamente alle modalità di omologazione e di utilizzo del dispositivo, con richiesta di accesso ai documenti di omologazione e taratura, in possesso del Comando di Polizia Municipale.
Si rimane a disposizione per ulteriore verifica di documentazione per eventuale predisposizione di ricorso avverso verbale di accertamento di violazione alle norme del c.d.s.

dott. MASSAVELLI Marco
Marzo 2010

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