Passo carrabile e spazio di manovra

Buongiorno, non ritenendomi in accordo con quanto da voi risposto ad altri inserzionisti circa le domande sul passo carrabile, su suggerimento di mia moglie (avvocato) vi riporto quanto affermato dalla Polizia di Stato sul suo sito all’indirizzo web e che riporto di seguito domanda nr 9: a quale distanza si può parcheggiare da un passo carrabile? Risposta: il passo carrabile è l’accesso ad un’area laterale, per lo più privata,dove possono stazionare dei veicoli. Se il varco non è di dimensioni tali da consentire il passaggio di un veicolo o se l’area non è idonea allo stazionamento di un veicolo non si ha passo carrabile. Tale divieto deve essere noto attraverso l’apposito segnale con l’indicazione degli estremi dell’autorizzazione. Il divieto di sosta allo sbocco di un passo carrabile non è quindi limitato all’area posta davanti al cartello, ma si deve intendere esteso a tutta l’area necessaria all’effettiva fruizione dell’accesso da parte del titolare dell’autorizzazione, area che il codice della strada non delimita indicando delle misure lineari Data: 21-07-2003 Appare chiaro quanto affermato: passo carrabile non e’ quindi limitato all’area posta davanti al cartello, ma si deve intendere esteso a tutta l’area necessaria all’effettiva fruizione dell’accesso da parte del titolare dell’autorizzazione. A motivare più corretta questa interpretazione vorrei porgervi una domanda : se 2 autoveicoli parcheggiano esattamente ai 2 lati di un passo carrabile, come fa un’autovettura ad accedere all’interno del box se non ha materialmente lo spazio necessario per la manovra? Ovvero come fa ad ruotare di 90 gradi (rispetto alla direzione della strada soprattutto se a senso unico e quindi stretta) per accedere alla proprietà senza uno spazio sufficiente compatibile con l’angolo di sterzata del veicolo? Ringraziandovi anticipatamente Federico C.

RISPOSTA

Non intendo polemizzare con nessuno, ma potrei risponderLe che se la Polizia di Stato intende tale norma secondo la risposta, si potrà rivolgere a questo organo di polizia stradale per altro occupa il primo posto nell’elenco dell’articolo 12 del Codice della Strada. Quello che Lei riporta è un parere che, ponendosi in linea con il Suo interesse, sicuramente risulta a Lei più congeniale,
ma non è detto che sia conforme al diritto.
Diversamente, io intendo la legge per come è scritta e secondo il principio generale della tutela dell’interesse pubblico, nel giusto bilanciamento con quello del privato.
Va premesso che il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un passo carrabile (o all’utilizzo di uno preesistente) si sostanzia quale interesse legittimo e non diritto soggettivo, tanto è che le limitazioni sono molteplici e che comunque tale utilizzo della strada pubblica è comunque subordinato al pagamento di una “tassa” (si scusi l’atecnicismo), stante il fatto che una parte del “bene
pubblico” viene sottratto alla collettività per un uso del singolo; anche qualora fosse rilasciata un’autorizzazione per un’area più ampia di quella della semplice proiezione dello sbocco del passo carrabile sulla carreggiata, tale area in cui la sosta sarebbe interdetta dovrebbe essere opportunamente evidenziata con l’apposita segnaletica (come avviene di norma) e sempre previo il pagamento della somma individuata dall’ente proprietario della strada in riferimento all’area complessiva utile per entrare ed uscire dal passo. Analogamente, a detta di chi scrive, qualora il titolare dell’accesso o del passo manifesti l’inderogabile necessità che sul lato opposto non sostino veicoli che potrebbero impedire il godimento dell’area destinata al ricovero dei propri mezzi, dovrà chiedere di estendere il divieto anche sul lato opposto, pagando i relativi oneri; ovviamente tale divieto deve essere reso evidente agli utenti della strada che non possono conoscere diversamente tale necessità, salvo che la sosta sia vietata per altri motivi, ad esempio perché si tratta di una carreggiata delimitata da linee di margine, all’interno delle quali la sosta è già vietata ai sensi dell’articolo 40, comma 10 in relazione all’articolo 146, ovvero perché il marciapiede è connotato dalla segnaletica di cui alla fig. II. 448 del regolamento di esecuzione del Codice della strada.
Ai sensi dell’articolo 5 del Codice della strada, la circolazione e la sosta sono regolamentati con ordinanza, ora del dirigente responsabile, che DEVE essere resa nota con l’apposita segnaletica, apposta nei modi regolamentari. La risposta a cui Lei fa rifermento non tiene forse conto di tale principio, risultando così sicuramente risolutiva, ma altrettanto apodittica; quindi, si dovrebbe spiegare a che distanza tenersi dal passo carrabile o addirittura dal lato opposto della strada, facendo riferimento ad un autotreno, ad un motoveicolo, ad un autovettura di media, grande o piccola dimensione che debba entrare o uscire da tale accesso.

Quindi, Le confermo che commentatori altrettanto autorevoli hanno pubblicato risposte nettamente contrarie (ad esempio, sulla rivista “Il Vigile Urbano” di Maggioli o sul sito www.polizialocale.com di cui sono autore per la medesima casa editrice).
Quindi, al di là del mio modesto parere, le riporto per esteso una delle tante altre voci che si sono occupate del problema sulle riviste del settore:

Giuseppe Carmagnini
Ufficiale Polizia Locale Prato
Autore www.polizialocale.com


Fonti Varie
Titolare di passo carrabile impossibilitato ad esercitarne l’uso – Rimedi
QUESITO
Si chiede un parere su un problema inerente la sosta di veicoli allo sbocco di passi carrabili. In una strada a senso unico, larga circa mt. 6.00, su un lato è vietata la sosta e sull’altro esistono n. 2 passi carrabili regolarmente autorizzati intervallati da un marciapiede lungo mt.3.50. Lungo tale marciapiede un utente, dirimpettaio del titolare dei passi carrabili con il quale è in lite per altri motivi, parcheggia il proprio veicolo incastrandolo perfettamente tra i due passi carrabili senza invaderne minimamente le aree e con il chiaro scopo di creare intralcio o addirittura di impedirne l’uso al titolare. A volte anzi aggrava il disagio poiché, in aggiunta al veicolo parcheggiato come sopra, ne parcheggia altri in modo da lasciare i due passi carrabili liberi ma incastrati tra i veicoli in sosta. É evidente a questo punto che il titolare non può esercitare il proprio diritto perché impossibilitato ad effettuare alcuna manovra di entrata o di uscita a causa della ristrettezza della carreggiata e dei veicoli così parcheggiati. Si è convinti che non si possa applicare a carico di chi parcheggia i veicoli l’art. 158/2º del c.d.s. perché la sosta non invade le due aree destinate a passi carrabili, ma potrebbe applicarsi invece l’art. 158, 4º del c.d.s. atteso che siffatta sosta potrebbe causare incidenti al titolare dei passi carrabili (per impedimento della visuale della strada nella fase di uscita, investimento delle stesse auto parcheggiate ecc.) e di conseguenza a tutti gli utenti della strada.
Prima di intraprendere provvedimenti, si chiede però un parere in merito e un consiglio per non sbagliare, atteso che tutti gli atti compiuti saranno certamente oggetto di ricorsi alle Autorità competenti stante il contendere tra i due che attualmente ha vanificato tutti i tentativi di rappacificazione promossi da questo Comando.
RISPOSTA
Gli articoli 157 e 158 del nuovo codice della strada, dettano norme comportamentali per la regolazione delle soste dei veicoli. Il primo, tra l’altro, prescrive ai conducenti che nel sostare debbono collocare i veicoli il più vicino possibile al margine della carreggiata, in modo parallelo ad essa e secondo il senso di marcia; mentre l’art. 158, comma 2º, lett. a), prescrive il divieto assoluto di sostare allo sbocco dei passi carrabili. É appena il caso di ricordare che, allo stato attuale, tale divieto diventa operante laddove il passo carrabile sia ben individuabile ed inoltre acquista efficacia solo se lo stesso è regolarmente autorizzato. A tal proposito l’art. 22, comma 3º e l’art. 46, del relativo regolamento di esecuzione, prevedono che i passi carrabili debbano essere segnalati dall’apposito segnale di cui all’art. 120 del regolamento, pena l’inefficacia del divieto di sosta. Per le modalità d’installazione, di detto segnale, vanno osservate le disposizioni di cui all’art. 234 delle norme transitorie relative al titolo 2º del codice della strada.
Fatta questa premessa, va subito evidenziato che il conducente di un veicolo nel sostare, sulla carreggiata, deve assicurarsi di non andare ad invadere lo spazio di accesso carrabile, ma non è tenuto ad accertarsi se la larghezza dello stesso consenta o meno l’accesso di chi lo ha in uso. Quest’ultima ipotesi è avvalorata dal fatto che chiunque vi può sostare in quell’area e non tutti
possono essere a conoscenza delle esigenze dell’avente titolo.
Per quanto sopra detto, se viene accertato che il veicolo in sosta non invade l’accesso carrabile, si è dell’avviso che non sussista l’infrazione di cui all’art. 158, comma 2º, né tanto meno l’infrazione al 4º comma dello stesso articolo, il quale altro non fa che introdurre prescrizioni di sicurezza per i veicoli che si accingono a sostare. Così come indicata nell’art. 353, comma 2º del
regolamento di esecuzione.
La problematica sollevata dal quesito potrebbe trovare soluzione con il chiedere che venga tracciata la segnaletica orizzontale avendo riguardo di non comprendere negli spazi consentiti quella parte, prima e dopo il passo carraio, sufficiente per consentirne il libero accesso, o più semplicemente vietando la sosta nel tratto di strada necessario per permettere l’effettivo godimento del
passo carraio.”

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