Omologazione dei dispositivi di scarico dei motoveicoli

 

Salve, ieri sono stata sottoposta a controllo da parte della polizia stradale con conseguente verbale e ritiro della carta di circolazione con obbligo di collaudo della mia moto in quanto non avevo l’omologazione dello scarico. Domando, per un futuro, è sufficiente che l’omologazione dello scarico sia incisa nello stesso e accompagnata dal foglio di omologazione rilasciato dal ministero oppure deve essere segnalata nella carta di circolazione? Ringraziando per la disponibilità porgo i miei più distinti saluti. Claudia  

RISPOSTA

             Leggiamo insieme la norma :

l’art. 72 – comma 1 – del D. Leg.vo nr. 285 del 30.04.1992 – Codice della Strada recita :

“”” I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con  :

  1. a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ;
  2. b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico ;
  3. c) dispositivi di segnalazione acustica ;
  4. d) dispositivi retrovisori ;
  5. e) pneumatici o sistemi equivalenti.

…..i dispositivi sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale della M.C.T.C. secondo modalità stabilite con decreti del Ministero dei Trasporti……… sono, altresì stabilite le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.”””

Come vedi non si parla di dispositivi originali o meno; e’ invece essenziale che tutti i dispositivi messi in commercio siano omologati e non e’ vincolante che siano stati prodotti da Ditte diverse dalla casa costruttrice del veicolo cui saranno destinati.

E’ chiaro che se vengono apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento sopraelencati, e’ necessario che il veicolo venga sottoposto ad una nuova visita di revisione e prova presso i competenti uffici della Direzione Generale della M.C.T.C..

Fatta questa debita premessa, proseguiamo dicendo che la sostituzione del dispositivo di scarico con altro omologato – riconoscibile da apposita marcatura punzonata – è ammessa e non comporta aggiornamento della carta di circolazione ( circ. Min. Trasporti e navigazione – Dir. Gen. della M.C.T.C. – n. 4483/4190 del 24.11.1997), mentre, invece, la sostituzione del dispositivo di scarico con altro privo di omologazione comporta la sanzione prevista dall’art. 78 – comma 3 – del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) fissata in € 343,35 e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.

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