Cassazione nulle le sanzioni per eccesso di velocità se la data inserita nell’apparecchio è errata

(omissis)

Svolgimento del processo
Con sentenza in data 19.3/1.4.2004 il Giudice di pace di Sanremo rigettava l’opposizione proposta da R. A. avverso la sanzione amministrativa comminatagli, consistita nell’aver superato i limiti di velocità consentiti, in ragione della regolarità dell’apparecchio usato per la rivelazione della velocità, e della circostanza secondo cui la contestazione era stata immediata, cosa questa che valeva a superare le discrasie rilevate nel supporto cartaceo relativo.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi l’A.; l’intimato ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale discussione.

Motivi della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 142 del d.lgs. n. 285 del 1992 e 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, in ragione del fatto che l’infrazione contestatagli (superamento dei limiti di velocità consentiti nel tratto di strada percorso) era stata rilevata da una apparecchiatura che aveva emesso uno scontrino in cui era errata la data, atteso che il supporto cartaceo indicava quella del giorno antecedente.
La contestazione appare assolutamente incontestata, atteso che lo stesso giudicante ne dà atto nella sentenza impugnata, peraltro superando tale anomalia in ragione della presenza in loco degli agenti operanti, che avevano rettificato il dato giornaliero.
La questione che il motivo in esame pone non è quella dell’effettiva data dell’occorso, ma piuttosto quella del buon funzionamento dell’apparecchiatura che ha rilevato la velocità del veicolo condotto dall’A.; infatti un apparecchio che rilascia un documento relativo all’infrazione de qua con data diversa da quella reale è certamente portatore di una anomalia.
A fronte di tale dato di fatto, non si può fare a meno di chiedersi se l’anomalia concernesse solo la data o il funzionamento in toto della macchina rilevatrice, atteso che fermo il fatto della presenza dell’agente, questi non era certamente in grado di percepire sensorialmente la velocità effettivamente tenuta dal veicolo in quel momento.
Sussistono quindi fondati elementi di dubbio sul funzionamento corretto della apparecchiatura rilevatrice della velocità, atteso che l’accertato malfunzionamento della stessa nell’apposizione della data, potrebbe essere indice di un generale difetto di taratura o altro dell’apparecchio stesso e tale dubbio non può essere superato in base alla rilevata contestazione de visu da parte dell’agente.
Il motivo deve essere pertanto accolto; tanto comporta l’assorbimento dei restanti motivi e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Sanremo, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli atri. Cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Sanremo, in persona di diverso magistrato.
(omissis)

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