Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/5/2011
Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli ategoria M1, N1, O1 e O2

Articolo 1

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’articolo 72, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della Strada»;
Vista la direttiva 94/78/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 18 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1995, n. 204, successivamente rettificato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 23 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1996, n. 69, che prevede talune prescrizioni dimensionali dei parafanghi dei veicoli della categoria M1 atti a garantirne la compatibilita’ con l’uso delle catene da neve;
Visto l’articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002, recante norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego sui veicoli della categoria M1;
Considerata la necessita’ di adeguare le prescrizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2002, n. 85, al progresso ed all’evoluzione della tecnica;
Espletata con notifica la procedura di informazione in materia di norme e regole tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

1. I dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli delle categorie M1 , N1, O1 e O2, devono essere costruiti a regola d’arte per assicurare la sicurezza nella circolazione stradale degli autoveicoli sui quali sono utilizzati.
2. Si presumono costruiti a regola d’arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313.
3. La valutazione di conformita’ alla norma UNI 11313 e’ effettuata da un organismo di certificazione accreditato in conformita’ al Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ed e’ attestata dalla apposizione del marchio di conformita’ UNI, da parte del fabbricante.

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