Maggiorenne su motoveicolo senza casco: fermo del veicolo e relativo affidamento

 

Spett.le vigile amico, ad un mio amico è stato contestato il mancato uso del casco su motociclo e sul verbale hanno decurtato 5 punti. Siccome lui è titolare di patente cat. A dal 16.12.04 e quindi neopatentato vi chiedo : non dovevano decurtare 10 punti? Se fa ricorso che possibilità ha? Sullo stesso verbale nella parte riguardante le sanzioni accessorie hanno fatto una crocetta sul no e non hanno scritto nulla, mentre hanno riportato la dizione fermo amministrativo per 30 gg. nella parte dove spiegano gli articoli trasgrediti. Grazie e complimenti, Agostino.


 

Buongiorno, vi scrivo per avere una piccola spiegazione a quanto nei giorni scorsi mi è successo: viaggiavo su un motociclo 250 cc. senza indossare il casco protettivo e una pattuglia della polizia stradale fermandomi, mi contestava l’art. 171, disponendo poi del fermo amministrativo del veicolo. Volevo chiedere due cose a tal proposito, la prima è se sarà possibile chiedere il fermo nella mia abitazione invece che al deposito, la seconda è se è corretto che mi abbiano decurtato sei punti invece che 3 poiché provvisto di patente A da meno di 5 anni; faccio presente che ho la patente B da 8 anni. Adesso che significa che ho 14 punti nella patente A e 20 nella B. Oppure come purtroppo immagino ho 14 punti nel totale? Nel ringraziarvi anticipatamente vi auguro una buona giornata. Saluti, Enrico.

RISPOSTA

In relazione al recente D.L. n. 151 del 27.06.2003, l’infrazione all’art. 171 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (nuovo Codice della Strada) prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 68,25 e la perdita di 3 punti-patente, oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del motoveicolo per trenta giorni. Al successivo comma 3 dello stesso articolo viene aggiunta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del motoveicolo, condotto da maggiorenne, che nel vecchio Codice della Strada non esisteva, riallacciandosi a quanto previsto dall’art. 214 del D.Lgs. 285/92 in riferimento all’art. 396 del D.P.R. 295/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). In predetti articoli viene detto che “ il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nell’impossibilità di indicarlo, presso l’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato”. Per quanto riguarda il fermo amministrativo di un motoveicolo, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede direttamente (quindi, in questo caso il conducente non può indicare alcun luogo) a far cessare la circolazione ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia – o presso l’ufficio o comando di appartenenza ovvero in un deposito autorizzato. Per quanto sopra, non potrai chiedere il fermo amministrativo del motoveicolo presso la tua abitazione.

    Per ciò che riguarda la decurtazione dei punti patente, bisogna tener presente che la patente di guida è un unico documento che viene rilasciato all’intestatario per abilitarlo alla conduzione di veicoli appartenenti anche a varie categorie. Pertanto i punti che dovranno essere decurtati, e poi eventualmente recuperati a mezzo degli appositi corsi, andranno ad interessare il documento stesso, indifferentemente dalla categoria di veicolo con il quale è stata commessa l’infrazione.

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