Licenza di porto d’armi: può essere ritirata per inaffidabilità

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1814 del 18/04/2017   ha ribadito “L’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza , senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso.”

Di fatto l’art. 43, ult. comma del R.D. 18 giugno 1031, n. 773 dispone che “La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi” ed in virtù di ciò è stato considerato legittimo il ritiro del porto d’armi al ricorrente anche se non si sono verificate situazioni che hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (Consiglio di Stato n. 3590 del 10/08/2016).

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Rosaria Buscia

settembre 2017

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