Legge 96/17 novità passo passo : variazioni Codice della Strada e altro

DECRETO-LEGGE
24 aprile 2017, n.50
(S.O.G.U. n. 95 del 24.4.2017)
convertito, con modificazioni, nella
LEGGE
21 giugno 2017, n. 96
(S.O.G.U. n. 144 del 23.6.2017)

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

 

Il testo di questa legge, in vigore dal 24 giugno scorso, che apporta anche alcune variazioni al codice della strada, propone una serie di riflessioni e aggiornamenti. Seguiamo le variazioni apportate dalla legge, passo passo.

Art. 18

Disposizioni sui bilanci di Province e Città metropolitane

 

3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall’articolo 142, comma 12-ter, e dall’articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

COMMENTO

Intanto si fa riferimento alle province e alle città metropolitane che possono, per gli anni 2017, già a metà, e 2018, utilizzare le quote previste

  • dall’articolo 142, comma 12ter del codice della strada
  • dall’articolo 208, comma 4, del codice della strada

per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale,  in deroga alla legislazione vigente e cioè in deroga ai limiti della spesa.

Il richiamo alle province e alle città metropolitane lascia fuori la stragrande maggioranza dei comuni e poi i termini ”funzioni di viabilità” e “sicurezza stradale” sono così vaghi ed ampi che ci sta tutto e il contrario di tutto.

Cominciamo a vedere questi richiami del codice della strada.

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Art. 12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Quindi  questi enti, che poi vedremo quali siano, possono spendere i proventi introitati dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità per una serie abbastanza nutrita di interventi.

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12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

E qui si fa riferimento a diversi enti ma la norma ha specificato, fin dall’inizio, che la deroga riguarda solo le province e le città metropolitane e con il richiamo al comma 4 dell’articolo 180, sotto riportato, sono definiti gli interventi possibili.

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4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata: a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12; c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell’articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

All’articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:”trasporto di persone, sono inserite le seguenti: “i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone”.

Art. 27 c. 10
Misure sul trasporto pubblico locale

All’articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:”trasporto di persone, sono inserite le seguenti: “i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone”.

COMMENTO

La normativa all’articolo 27 (Misure sul trasporto pubblico locale) comma 10 afferma

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All’articolo 84, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole, ” trasporto di persone” sono inserite le seguenti: “i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone”.

L’articolo 84, quindi, a far data dal 24 aprile scorso (data di pubblicazione del decreto legge), con l’integrazione in grassetto, afferma:

Art. 84 Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada
Locazione senza conducente 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso. 2. È ammessa, nell’ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità europee, l’utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un’impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro. 3. L’impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all’albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni. 4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza conducente: a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, i veicoli di cui all’articolo 87,comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. 5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta licenza. 6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, d’intesa con il Ministro dell’interno, è autorizzato a stabilire eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della carta di circolazione. 7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.697,00 se trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero da euro 41,00 a euro 169,00 se trattasi di altri veicoli. 8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

L’articolo 87 comma 2 del cds, afferma:

Art. 87 Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada
Servizio di linea per trasporto di persone (1) 2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.

Pare superfluo aggiungere commenti particolari per questo inserimento nel senso che ai veicoli già ammessi per la locazione senza conducente sono stati semplicemente aggiunti gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i filotreni. Una possibilità e una disponibilità in più. E’ forse solo il caso di ricordare a chi usa un prontuario delle violazioni di verificare se, nel proprio prontuario, siano indicati, all’art. 84 c. 7, come non possibile usare in locazione senza conducente i veicoli che, ora, sono stati inclusi

Art. 47-bis
Disposizioni in materia di trasporto su strada

  1. 3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 7, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose”;
  3. b) all’articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: contenitori o casse mobili di tipo unificato” sono inserite le seguenti: “o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale”;
  4. c) all’articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

“o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite”;

  1. d) all’articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: “Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, “;
  2. e) all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: “alle aree pedonali, ” sono inserite le seguenti: “alle piazzole di carico e scarico di merci,”.

COMMENTO

Variazione articolo 7 cds

Si dispone che il comune possa istituire stalli per carico e scarico merci riservati solo ai veicoli  di categoria N e cioè:

  • categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
  • categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
  • categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
  • categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

Ricordando che la segnaletica orizzontale debba essere di colore bianco contrariamente al colore giallo usato per la maggior parte dei casi, la norma ricorda che vanno fissati gli orari, spesso non riportati nel cartello, per cui si propone un cartello ad hoc dove, appunto, si prevede la riserva di sosta agli autocarri, in determinati orari del giorno, durante i giorni feriali. Ovviamente orari e giorni devono essere previsti secondo le necessità del luogo.

Resta fermo, secondo chi scrive, la possibilità di riservare stalli per il carico e lo scarico delle merci riservati ad altre categorie di veicoli, o  senza riserve, e cioè con la possibilità di sostare con qualsiasi veicolo per cui continuano ad essere vigenti gli stalli e i cartelli esistenti. Del resto la normativa afferma che i comuni possono istituire stalli per carico e scarico merci riservati solo ai veicoli  di categoria N. Merita comunque aggiungere che tutti i cartelli esistenti per il carico e scarico non sono a norma in quanto in contrasto con la normativa come da risposta ad un parere data dall’Ing. Dondolini allora Direttore del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, atto che si riporta di seguito.

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Oggetto: STALLI DI SOSTA PER CARICO E SCARICO Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direzione Generale per la Motorizzazione Oggetto:- Richiesta di parere per segnaletica stradale in aree riservate a carico e scarico. Rif. nota fax del 18.04.2007. Con riferimento alla richiesta di parere avanzata con la nota in riscontro, si premette quanto segue. Ai sensi dell’art. 7 c. i lett. d) del Nuovo Codice della Strada (DLS n. 285/1992), i Comuni possono riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché, di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrasSegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea. Ai sensi del richiamato art. 7 c. 1 lett. g) del Codice i Comuni possono altresì prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose. Ciò premesso, a parere di questo Ufficio, dalla interpretazione letterale dei suddetti commi si evince che le rispettive riserve non hanno la medesima valenza. Nel caso di cui all’art. 7 c. 1 lett. d), infatti, la riserva opera a tempo indeterminato, senza alcuna prescrizione nei riguardi dell’orario, ed è pertanto a tutti gli effetti esclusiva. Nel caso di cui all’art. 7 c. I lett. g), invece, la riserva è subordinata all’uso di una determinata area per l’effettuazione delle operazioni di carico e scarico, e alla prescrizione di particolari orari, talchè essa non può intendersi esclusiva. Conseguentemente non può essere utilizzata la stessa segnaletica. orizzontale per entrambe le fattispecie. In particolare si adotterà la segnaletica orizzontale di cui all’art. 149 c. 3 lett. c) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992) nei soli casi di riserva esclusiva a tempo indeterminato di cui all’art. 7 c. I lett. d) del Codice; la corrispondente segnaletica verticale è quella indicata dall’art. 120 c. 2 deI Regolamento e illustrata dalle Figg. Il. 79 a), b) e c). Si adotterà invece la segnaletica orizzontale di cui all’art. 149 c. 3 lett. a) o b) del Regolamento, secondo che si tratti di stalli di sosta gratuiti o a pagamento, nei casi di riserva non esclusiva di cui all’art. 7 c. I lett. g) del Codice. La corrispondente segnaletica verticale è quella indicata dall’art. 120 o. 3 lett. c) del Regolamento del tipo di quella illustrata dalla Fig. Il. 76, integrata dal simbolo di Fig. 11.124 e da ulteriori iscrizioni per indicare i giorni e gli orari nei quali vige la rirva per le operazioni di carico e scarico. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. Firmato Dott. Ing. Giorgio Dondolini “

Dato però che, da anni, è in uso, ovunque, un cartello difforme (il segnale di divieto di sosta al posto del segnale di parcheggio) è possibile ritenere che la consuetudine …..come dire…..l’abbia legalizzato. Al di là di questa osservazione resta scontato che i suddetti cartelli, col tempo, dovranno essere sostituiti.

Variazione art. 10 cds

Viene disposto che all’articolo 10, comma 3, lettera e), dopo le parole: contenitori o casse mobili di tipo unificato” siano inserite le seguenti: “o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale”, che quindi diventa come segue (aggiunta in grassetto):

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3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli: e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d’angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall’articolo 61 e dall’articolo 62;

Pare ci sia poco da aggiungere a questo inserimento se non tener presente, da ora in avanti, che quando si parla di condizioni di eccezionalità queste possano essere effettuate anche trainando rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale.

Variazione articolo 158 cds

Viene previsto che all’articolo 158, comma 2, dopo la lettera o) sia aggiunta la seguente: “o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite”;

L’aggiunta è in linea con la variazione dell’articolo 7 sopra riportata e cioè viene fatto questo inserimento necessario per sanzionare i conducenti/proprietari dei veicoli non autocarri che sostano negli stalli riservati, appunto, agli autocarri.

Variazione articolo 180 cds

  1. all’articolo 180, comma 4, secondo periodo, sono premesse le seguenti parole: “Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, “;

Per maggior chiarezza si riporta il comma 4 dell’articolo 180 cds con l’inserimento (in grassetto) in cui, ai già previsti casi di possesso, durante la circolazione, della carta di circolazione in fotocopia autenticata sottoscritta dal proprietario del veicolo, vengono aggiunti anche i rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5. t.

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4. Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

Variazione articolo 201 cds

Viene stabilito che all’articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: “alle aree pedonali, ” siano inserite le seguenti: “alle piazzole di carico e scarico di merci,” che, per comodità, si riporta con l’aggiunta (in grassetto)

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1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci,o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Si completa la variazione apportata prima all’articolo 7 e poi all’articolo 158 con la previsione che  la contestazione immediata, anche nel caso di sosta negli stalli per carico e scarico, non sarà necessaria tramite dispositivi previsti ed omologati ad hoc. La domanda sorge spontanea e cioè se questa norma avrà valenza solo per gli stalli dedicati agli autocarri o per tutti gli stalli di carico e scarico merci, domanda alla quale, chi scrive, risponde affermativamente, salvo smentite da dottrina e prassi, in quanto s. i richiamano, genericamente, le piazzole si carico e scarico merci.

Altre variazioni

Merita segnalare, per chi ne fosse interessato, che la legge ha apportato altre variazioni interessanti la circolazione stradale, per i quali si riportano gli articoli e i titoli delle norme variate:

Art. 27 – modifiche all’art. 36 cds e all’art. 3, c. 3, D. l. vo 285/2005;

Art. 47 bis – trasporto conto terzi con distacco o cabotaggio;

Art. 48 – misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all’evasione nel TPL;

Art. 52 – sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche con inserimento di ulteriori ciclovie.

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante Polizia Municipale a/r
30 GIUGNO 2017

 

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