LA PERDITA TOTALE DEL PUNTEGGIO

7 – LA PERDITA TOTALE DEL PUNTEGGIO

 

Il DTNAGP (Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale) ricevuta la comunicazione da parte dell’organo accertatore comunica, con lettera normale, al conducente quanti punti ha perso dalla sua patente, perché e da quando. La mancata comunicazione non inficia il sistema della decurtazione dei punti.

Quando:

  • Il patentato ha perso tutto il punteggio
  • il patentato, dopo la notifica di una prima violazione che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di 12 mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti

l’Ufficio centrale operativo del DTNAGP che gestisce l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida comunica il fatto all’Ufficio Motorizzazione Civile, competente per territorio in riferimento alla residenza del patentato, che dispone la revisione della patente, ai sensi dell’art. 128 del codice della strada, con provvedimento notificato ritualmente, atto contro il quale è ammesso il ricorso gerarchico al Giudice di Pace.

Il provvedimento di revisione non inficia la validità della patente il cui titolare può continuare a guidare ma ha l’obbligo, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, di prenotare  l’esame per la revisione della patente. Se l’obbligo non viene osservato, l’ UMC sospende, con atto definitivo, e quindi non ricorribile, a tempo indeterminato, la patente di guida. L’atto è notificato al patentato tramite un organo di polizia stradale che provvede, nel contempo, a ritirare la patente stessa, trattenendola nei propri uffici, per cui l’interessato non può più guidare e l’eventuale guida è sanzionata ai sensi dell’articolo 218, comma 6 del codice della strada.

Dr. Franco Simoncini
Dirigente/Comandante
Polizia Municipale a/r

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