Gita in bicicletta

Ho partecipato ad una gita in bicicletta organizzata dal comune e sono caduta, scontrandomi con un’altro partecipante, a causa di un non adeguato controllo del traffico da parte degli organizzatori. Ho riportato gravi danni. In mancanza di assicurazione specifica per l’evento e di qualsiasi tipo di regolamento che esoneri da responsabilità gli organizzatori, posso chiedere i danni al comune?

RISPOSTA

Se si è trattato di una competizione ciclistica, gli organizzatori devono essere assicurati come previsto dal Codice della Strada. Viceversa, nel caso di una semplice gita senza chiusura al traffico del percorso interessato, nonostante l’ègida e l’organizzazione del Comune, la circolazione deve comunque avvenire nel rispetto di tutte le norme del Codice della Strada. Per cui, il risarcimento di eventuali danni ai veicoli o lesioni personali deve essere richiesto all’utente responsabile del sinistro, come per qualunque altro incidente stradale, ai sensi dell’art. 2054 del codice civile. Tuttavia, non si può escludere la responsabilità, in sede civile o penale, degli addetti alla viabilità per eventuali segnalazioni errate o contraddittorie che abbiano potuto influire negativamente, anche soltanto come concausa, nel verificarsi dello scontro tra i veicoli.

Luca Tassoni

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