Esporre l’acqua minerale al sole è reato!

Oramai tutti sono a conoscenza che le bottiglie di acqua non debbano essere esposte alla luce diretta dei raggi solari tanto che, già il decreto ministeriale del 20 gennaio 1927 che trattava contenitori di vetro, lo sconsigliava. Ancora più ora, con l’avvento delle bottiglie in PET è possibile che, in particolari condizioni che si vengono a creare con l’aumento di temperatura o all’esposizione continua dei raggi solari, possa avvenire la modificazione dell’alimento.

E’ pertanto pacifico che la conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitori PET all’aperto ed esposte al sole, configura la convenzione prevista dall’articolo 5 della legge 30 Aprile 1962 numero 283 atteso che l’esposizione anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto.

Il reato è comunque configurabile anche nel caso si detenga, all’interno di un ristorante o di un supermercato più bottiglie di acqua minerale sigillate in zona esposta alla luce solare e soggetta alle elevate temperature del periodo estivo o comunque caldo, anche se il contratto di compravendita non è avvenuto in quanto non vendute essendo lo stesso un reato di pericolo.

Quanto sopra è confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione penale, n. 39037/2018, respingendo il ricorso di un commerciante e confermando la sua condanna alla pena di € 1.500,00 di ammenda per il reato ex art. 5 legge 283/1962.

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