Eccesso di velocità di soli 8 Km

Buongiorno vorrei avere dei chiarimenti riguardo una multa per eccesso di velocità fattami dai vigili urbani di Arluno (MI) la sera del 14 Giugno 2003 sulla provinciale 34. La multa riguarda un eccesso di velocità di 8 Km/h ovvero viaggiavo a 78 km/h contro un limite di 70 km/h, mi chiedo se è possibile contestarla per 2 motivi.

Il primo non vi erano cartelli che indicavano il controllo elettronico della velocità, ma qui credo che la legge dica che è possibile rilevarla anche in assenza dei suddetti cartelli, la seconda che l’auto dei vigili era posta al buio in un tratto senza illuminazione stradale su un prato a 5-6 metri dalla sede stradale, ovviamente a fari spenti e senza segnalatori di alcun genere. E’ legale questo? In pratica l’auto non è risultata visibile fino al momento del flash dell’autovelox. Poi la contestazione on mi è stata fatta subito perché la pattuglia posta a valle era impegnata in altri controlli e questo l’ho constatato di persona che è vero. Grazie per la vostra risposta

Buon lavoro. Andrea

RISPOSTA

Continuiamo a ribadire che non è stato disposto nulla circa la visibilità che l’Autovelox deve avere anzi, su alcune autostrade e strade, sono stati realizzati dei manufatti che contengono l’apparecchio per i quali, a seguito delle ultime determinazioni legislative, non è prevista neanche la presenza, al momento del rilevamento, di personale della Polizia Stradale. L’unica prescrizione a favore dell’utenza è che quest’ultima venga avvisato, ciò non vuol dire che ci debbano essere dei segnali stradali ma tale comunicazione, che ha sempre un carattere preventivo, può essere fatta, ad esempio, a mezzo di annunci radiofonici o televisivi, volantini, annunci su quotidiani etc.

Infine, l’art. 4 del D.L. n. 151 del 27.06.2003 al comma 1 – lettera b – dispone che dopo il comma 1 dell’art.201 D.Lgs. 285/92 venga inserito il comma 1-bis sul quale viene disposto, tra le altre cose, che la contestazione immediata non è necessaria quando l’accertamento di violazione viene effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del D.L. 20.06.2002 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2002 n. 168, e d’altronde, come tu affermi, non è stata possibile la contestazione immediata in quanto la seconda pattuglia era impegnata in altre operazioni di servizio similari. Non crediamo possa essere accolto, in modo per te positivo, un eventuale ricorso.

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