Dispositivi di misura della velocità dei veicoli di cui all’art. 142, comma 6, del Codice della Strada. Validità delle approvazioni e verifiche periodiche della funzionalità – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13.12.2013

Circolare Prot. n. 300/A/9363/13/144/5/20/5 del 13 dicembre 2013 – Disposizioni art. 142 cds

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Circolare Prot. n. 300/A/9363/13/144/5/20/5 del 13 dicembre 2013
Dispositivi di misura della velocità dei veicoli di cui all’art. 142, comma 6, del Codice della Strada. Validità delle approvazioni e verifiche periodiche della funzionalità.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la sicurezza stradale

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

 

Si forniscono le seguenti direttive in ordine all’utilizzo di apparecchiature per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità la cui approvazione è stata rilasciata da più di 20 anni e sulla verifica periodica del misuratore denominato “Autovelox 104/C-2″.

1. Validità del provvedimento di approvazione
Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità possono essere utilizzate solo se conformi al modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
In materia di approvazione dei prototipi delle apparecchiature per il rilevamento della velocità dei veicoli e delle modalità del loro impiego è intervenuto l’allora Ministro dei Lavori Pubblici con decreto del 29.10.1997, che ha dettato disposizioni procedurali e tecniche, prevedendo di fatto un doppio regime a secondo che l’approvazione dell’apparecchiatura sia stata rilasciata prima o dopo il 1° gennaio 1981.

1.1 Apparecchiature la cui approvazione è stata rilasciata prima del 1° gennaio 1981
Per le apparecchiature approvate in data antecedente al 1° gennaio 1981, l’art. 2 del D.M. 29.10.1997 ha stabilito che, a decorrere dal 1° giugno 1998, tutte le approvazioni si devono intendere revocate.
La revoca dell’approvazione non confermata opera di diritto senza necessità di apposito, specifico, provvedimento.
I costruttori e i venditori che intendevano mantenere in commercio le apparecchiature approvate prima del 1° gennaio 1981 avrebbero dovuto, perciò, avanzare istanza di convalida all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale presso l’allora Ministero dei Lavori Pubblici, almeno tre mesi prima del 1° giugno 1998, secondo la procedura dettata dall’art. 192 del Regolamento del C.d.S.
La revoca delle approvazioni determina l’impossibilità di commercializzare e impiegare le relative apparecchiature.

1.2 Apparecchiature la cui approvazione è stata rilasciata dopo il 1° gennaio 1981
L’art. 3 del predetto decreto stabilisce che le apparecchiature approvate a decorrere dal 1° gennaio 1981 decadono automaticamente 20 anni dopo la loro approvazione, salvo che questa non venga confermata a seguito di apposita istanza del costruttore, presentata prima della sua scadenza.
Dopo la scadenza le apparecchiature non possono essere più commercializzate. Quelle commercializzate prima possono continuare ad essere utilizzate anche dopo il limite di validità dell’approvazione, a condizione che non sia stata decisa la revoca del provvedimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

2. Verifica periodica del misuratore di velocità denominato “Autovelox 104/C2” prodotto dalla Sodi Scientifica S.p.A.
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997, gli organi di Polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento e l’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a rispettare le modalità di installazione e di impiego previste dai manuali d’uso.
La necessità di una verifica iniziale e periodica è di norma prevista nel manuale d’uso e manutenzione del dispositivo a cui, come già detto, gli organi di polizia stradale devono attenersi. Ugualmente se la verifica è prevista nel decreto di approvazione.
Gli strumenti di misura della velocità che sono utilizzati in modo completamente automatico, cioè senza la presenza di un operatore di polizia stradale, devono essere oggetto di verifica iniziale e periodica (di solito un anno), che può essere compiuta da un centro di taratura opportunamente accreditato presso il S.N.T. – Sistema Nazionale di Taratura – Accredia, ovvero dallo stesso costruttore, che risulti a ciò abilitato dalla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001:2000 e seguenti.
Non si tratta di un obbligo di taratura in senso stretto ma di verifica metrologica della funzionalità del dispositivo.
Per le apparecchiature destinate, invece, ad essere impiegate esclusivamente con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia stradale, non sempre i costruttori hanno previsto una verifica periodica di funzionalità essendo le stesse dotate di sistemi di autodiagnosi dei guasti che avvisano l’operatore del loro cattivo funzionamento.
Ciò premesso, per quanto riguarda, in particolare, l’impiego del dispositivo Autovelox mod. 104/C2, posto che la verifica periodica dello stesso, con intervallo non superiore ad un anno, è prevista dal Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 16 maggio 2005, n. 1123, con cui è stata confermata l’approvazione del dispositivo, la verifica della funzionalità deve essere effettuata ogni anno anche se di fatto impiegato con l’ausilio di un operatore di Polizia stradale e sotto il suo diretto controllo.

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Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

I DIRETTORI CENTRALI
Giuffrè
Dondolini

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